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Vigilanza assemblee d'istituto: i 3 obblighi residui del docente

Il docente non ha obbligo di sorvegliare l'assemblea d'istituto, ma restano 3 adempimenti nella prima ora. Cosa dice il Testo Unico.

Da ottobre a maggio le scuole secondarie di secondo grado possono ospitare fino a otto assemblee d'istituto, una al mese, per un totale di circa quaranta ore di didattica sospesa. A ogni avvio la domanda si ripete nei collegi: il docente deve vigilare sugli studenti riuniti? La norma risponde di no, ma lascia in capo al professore della prima ora tre adempimenti precisi che è utile conoscere prima della prima convocazione autunnale.

Cosa dice il Testo Unico

L'articolo 13, comma 8, del Decreto legislativo 297 del 1994 sul sito del Ministero è esplicito: all'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. La partecipazione è una facoltà, mai un obbligo di servizio.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) rafforza il principio: le assemblee sono spazi di autogestione, convocate dagli studenti su loro richiesta e disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio d'istituto. Quando il dirigente concede lo spazio, l'attività didattica è sospesa a tutti gli effetti.

Da quel momento l'obbligo di sorveglianza del docente cessa. Lo ha ribadito il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 1179 del 2007 e, in via definitiva, la Corte d'Appello dell'Aquila nel 2013, dopo che il Tribunale di Avezzano aveva accolto il ricorso di un docente nel 2011. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 173 del 1982, aveva già fissato il principio generale: nei periodi di sospensione delle lezioni l'orario di servizio non si applica, salvo attività deliberate dagli organi collegiali.

I tre adempimenti che restano al docente

Il quadro normativo non lascia il docente senza compiti. Chi è in cattedra alla prima ora conserva tre obblighi di servizio precisi, che valgono anche quando l'adunanza inizia subito dopo la campanella.

1. Accoglienza mattutina: cinque minuti prima del suono della campanella la classe va ricevuta in aula come in ogni altra giornata. 2. Appello: resta dovuto per registro e comunicazione alle famiglie, anche se la lezione dura solo pochi minuti prima dell'adunanza. 3. Avvio ordinato dell'assemblea: il professore verifica che gli studenti escano dall'aula in sicurezza e che il passaggio avvenga senza disordini.

Esauriti questi tre passaggi, non c'è obbligo di presenziare in sala, né di accompagnare le classi da un plesso all'altro. Il docente può restare in sede per attività funzionali all'insegnamento: correzione dei compiti, lavoro di dipartimento, aggiornamento. Chi aveva orario solo dalla seconda ora può legittimamente non prendere servizio quel giorno, perché la sospensione didattica rende l'ora non recuperabile. Nessuna di queste scelte comporta sanzione disciplinare.

La zona grigia dell'articolo 2048

Diversi dirigenti continuano a invocare l'articolo 2048 del codice civile, che attribuisce ai precettori la responsabilità per i danni cagionati dagli studenti minori a terzi durante il tempo di vigilanza. L'applicazione è stata però circoscritta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9346 del 2002: la presunzione vale solo per i danni che l'allievo arreca a terzi, mentre per le autolesioni la responsabilità è di natura contrattuale e ricade sull'istituzione scolastica, non sul singolo docente.

Durante l'adunanza la sorveglianza spetta al dirigente, al comitato studentesco e ai collaboratori scolastici, le cui mansioni includono la vigilanza negli spazi comuni. La nota ministeriale del 26 novembre 2003 (prot. 4733/A3) chiede solo la verifica delle presenze, senza addossare al docente alcun compito ulteriore. Un dato di contesto aiuta a inquadrare la questione: nel 2025 l'Inail ha registrato 80.871 denunce di infortunio tra gli studenti, in aumento del 3,8% sul 2024, ma la concentrazione resta nelle ore didattiche e nelle attività motorie, non nelle giornate di assemblea.

Al docente che riceve richieste informali di vigilanza basta un richiamo al Testo Unico e al regolamento d'istituto per declinare l'incarico. Il contratto consente al dirigente di valorizzare la disponibilità volontaria con compensi dal fondo d'istituto, unico canale legittimo per coprire la fascia oraria dell'adunanza. In una scuola in cui le aggressioni ai docenti crescono secondo i dati Mim 2025-26 , le prassi informali non possono sostituire le regole scritte.

Pubblicato il: 20 ottobre 2026 alle ore 14:20