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Maturità 2026, come funziona l'esame per studenti con disabilità, DSA e BES: prove differenziate, strumenti compensativi e valutazione

L'ordinanza ministeriale definisce nel dettaglio le regole per garantire un esame di Stato inclusivo: dal ruolo del PEI alle griglie di valutazione adattate, ecco cosa prevede la normativa

* L'ordinanza ministeriale e il principio di inclusività * Il PEI come bussola dell'esame: prove differenziate e equipollenti * Studenti con DSA: strumenti compensativi e misure dispensative * BES: il ruolo del Consiglio di classe * Griglie di valutazione: l'obbligo di adattamento * Testi in Braille e supporti tecnologici: la logistica dell'inclusione

L'ordinanza ministeriale e il principio di inclusività {#lordinanza-ministeriale-e-il-principio-di-inclusività}

La maturità 2026 si avvicina e, con essa, torna al centro del dibattito una questione che riguarda migliaia di studenti e le loro famiglie: come si svolge l'esame di Stato per chi ha una disabilità, un disturbo specifico di apprendimento o altri bisogni educativi speciali? L'ordinanza ministeriale per l'esame di Maturità 2025/2026 risponde con un impianto normativo che punta a non lasciare nulla al caso, definendo con precisione chirurgica le modalità di svolgimento delle prove, gli strumenti ammessi e i criteri di valutazione.

Non si tratta di una novità in senso assoluto. Il quadro normativo italiano, dalla legge 104/1992 alla legge 170/2010 fino al decreto legislativo 66/2017, ha progressivamente costruito un sistema di tutele per gli studenti con difficoltà. Ma ogni anno l'ordinanza ministeriale aggiorna e specifica le regole operative, e quella per il 2026 pone un accento particolare sull'effettiva personalizzazione dell'esame. Chi ha seguito l'evoluzione delle norme sulle seconde prove nella maturità 2025 riconoscerà un filo conduttore: la volontà di rendere l'esame più aderente ai percorsi realmente seguiti dagli studenti.

Il PEI come bussola dell'esame: prove differenziate e equipollenti {#il-pei-come-bussola-dellesame-prove-differenziate-e-equipollenti}

Per gli studenti con disabilità certificata, il documento cardine resta il Piano Educativo Individualizzato (PEI). È il PEI a stabilire se lo studente sosterrà prove equipollenti, che conducono al diploma, oppure prove differenziate, che danno diritto a un attestato di credito formativo.

La distinzione non è secondaria. Le prove equipollenti mantengono lo stesso valore legale dell'esame ordinario, pur potendo prevedere:

* modalità diverse di svolgimento (ad esempio tempi più lunghi) * contenuti culturalmente equivalenti ma formulati in modo accessibile * l'utilizzo di mezzi tecnici e strumenti indicati nel PEI

Le prove differenziate, invece, sono costruite interamente sulla base del percorso didattico personalizzato dello studente. Non portano al conseguimento del diploma di maturità, ma attestano le competenze raggiunte, un passaggio comunque fondamentale per l'inserimento nel mondo del lavoro o in percorsi formativi successivi.

Spetta alla commissione d'esame, in stretta collaborazione con il consiglio di classe che ha seguito lo studente durante l'anno, garantire che le prove rispecchino fedelmente quanto previsto dal PEI. Un compito delicato, che richiede preparazione e sensibilità.

Studenti con DSA: strumenti compensativi e misure dispensative {#studenti-con-dsa-strumenti-compensativi-e-misure-dispensative}

Capitolo diverso, e per certi versi ancora più articolato, quello che riguarda gli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia: disturbi che non compromettono le capacità intellettive ma che, senza adeguati supporti, possono trasformare l'esame in un ostacolo insormontabile.

L'ordinanza ministeriale per la maturità 2026 conferma il diritto di questi studenti a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal proprio Piano Didattico Personalizzato (PDP). Tra i più comuni:

* calcolatrici (anche non programmabili, a seconda dei casi) * sintesi vocale e software di lettura * mappe concettuali e schemi riassuntivi * tempi aggiuntivi, generalmente nella misura del 30% * utilizzo del computer con correttore ortografico

Va ricordato che la giurisprudenza ha rafforzato in modo significativo queste tutele. Come emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato sul diritto agli strumenti compensativi, negare a uno studente con DSA l'accesso a questi supporti durante una prova d'esame configura una violazione del diritto allo studio. Un principio ormai consolidato, che vincola le commissioni ben oltre la semplice discrezionalità.

Per gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso ordinario, l'esame conduce al diploma a tutti gli effetti. La differenza sta nelle modalità, non nel valore del titolo conseguito.

Quando è possibile la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera

Un caso particolare riguarda la possibilità di essere dispensati dalla prova scritta di lingua straniera. Questa misura, prevista solo in situazioni di particolare gravità e documentata nel PDP, comporta però una conseguenza: lo studente sostiene una prova orale sostitutiva e, in alcuni casi, il diploma rilasciato può non essere del tutto equiparato a quello ordinario ai fini dell'accesso a determinati percorsi universitari. Una sfumatura che famiglie e studenti devono conoscere per tempo.

BES: il ruolo del Consiglio di classe {#bes-il-ruolo-del-consiglio-di-classe}

La categoria dei bisogni educativi speciali (BES) è la più eterogenea. Include situazioni che vanno dallo svantaggio socio-economico alle difficoltà linguistiche degli studenti stranieri, fino a condizioni cliniche non rientranti né nella disabilità certificata né nei DSA.

Per questi studenti, l'ordinanza sulla maturità 2026 prevede che sia il Consiglio di classe a indicare eventuali strumenti compensativi o modalità particolari di svolgimento, sulla base di quanto documentato durante l'anno scolastico. Non esiste però un automatismo: ogni decisione deve essere motivata e coerente con il percorso didattico effettivamente seguito.

È un'area grigia, dove la preparazione delle commissioni fa la differenza. E dove, va detto, si registrano ancora disparità significative tra un istituto e l'altro.

Griglie di valutazione: l'obbligo di adattamento {#griglie-di-valutazione-lobbligo-di-adattamento}

Uno degli aspetti meno discussi ma più rilevanti riguarda le griglie di valutazione. L'ordinanza ministeriale è chiara: le commissioni d'esame devono adattare le griglie di valutazione ai percorsi personalizzati degli studenti con disabilità e DSA.

Cosa significa in concreto? Che i criteri con cui viene valutata la prima prova scritta di uno studente con dislessia non possono essere identici a quelli applicati a un compagno senza disturbi. Gli errori ortografici, ad esempio, non possono pesare allo stesso modo. Analogamente, per uno studente con disabilità che ha seguito un percorso con prove differenziate, la griglia deve riflettere gli obiettivi formativi del PEI, non quelli del curricolo standard.

Sembra ovvio, eppure non lo è affatto nella pratica. Ogni anno emergono ricorsi e contestazioni legati proprio a valutazioni condotte senza il necessario adattamento. L'ordinanza 2026 ribadisce l'obbligo con una formulazione che lascia poco spazio all'interpretazione, un segnale che il Ministero ha recepito le criticità emerse nei cicli precedenti.

Per chi volesse approfondire il funzionamento complessivo dell'esame, dalla struttura delle prove al calcolo del punteggio, può essere utile consultare la guida completa all'Esame di Stato, che offre un quadro d'insieme aggiornato.

Testi in Braille e supporti tecnologici: la logistica dell'inclusione {#testi-in-braille-e-supporti-tecnologici-la-logistica-dellinclusione}

C'è poi un aspetto che attiene alla logistica, ma che racconta molto della concretezza (o meno) dell'inclusione. Per gli studenti non vedenti, il Ministero dell'Istruzione provvede direttamente all'invio dei testi delle prove in codice Braille. Un servizio che richiede una catena organizzativa precisa: i testi devono essere trascritti, verificati e recapitati alle sedi d'esame nei tempi previsti.

Per gli studenti ipovedenti, invece, si ricorre generalmente a testi ingranditi o a supporti digitali con possibilità di zoom. Le commissioni possono inoltre autorizzare l'uso di tecnologie assistive, dai software di ingrandimento ai dispositivi di lettura vocale, purché previsti nel PEI o nel PDP.

Questi dettagli operativi, apparentemente tecnici, sono il banco di prova reale dell'inclusività del sistema. Un testo in Braille che arriva in ritardo, un software non funzionante il giorno della prova, una commissione impreparata: basta poco perché il diritto sulla carta si trasformi in un ostacolo nei fatti.

Stando a quanto emerge dall'ordinanza, il Ministero sembra voler stringere le maglie, lasciando meno margine all'improvvisazione. La sfida, come sempre, sarà nella fase attuativa, là dove le circolari incontrano la realtà delle aule e delle commissioni d'esame sparse su tutto il territorio nazionale.

Pubblicato il: 31 marzo 2026 alle ore 07:35