Il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia di un'alunna bocciata a causa del voto in condotta, confermando la piena legittimità della decisione assunta dal Consiglio di classe. Per i giudici amministrativi, la valutazione del comportamento non è una sanzione fine a se stessa, ma un indicatore del livello di maturità raggiunto e del rispetto delle regole della comunità scolastica, da motivare sull'intero anno e non sulla base di un singolo episodio o di una sola sanzione disciplinare.
I numeri alla base della bocciatura
Il provvedimento di non ammissione alla classe successiva si fonda su un quadro disciplinare e didattico definito gravemente compromesso. Nel corso dell'anno scolastico la studentessa avrebbe accumulato dieci note sul registro elettronico, due sospensioni e cinque insufficienze nelle materie curricolari. Il Consiglio di classe ha letto questi numeri non come elementi isolati, ma come un comportamento ostativo e non collaborativo, persistente per gran parte dei nove mesi di attività didattica.
La famiglia, nel ricorso al TAR, aveva sostenuto che alla base della condotta della figlia ci fossero problematiche mediche, in particolare una marcata avversione ai rumori. Quelle condizioni, però, non erano state comunicate alla scuola in tempo utile e sono emerse solo in fase contenziosa, attraverso le memorie difensive depositate dai legali. Per i giudici è un nodo decisivo: senza informazioni preventive, l'istituto non aveva strumenti per predisporre un percorso personalizzato o misure di tutela individuali coerenti con la situazione clinica.
Perché il TAR conferma l'autonomia del Consiglio di classe
Nella sentenza il TAR valorizza in particolare un elemento procedurale. La scuola ha documentato di aver segnalato le criticità ai genitori in più occasioni, attraverso colloqui, comunicazioni ufficiali sul registro elettronico e sanzioni intermedie. La motivazione del Consiglio di classe, ricostruita sull'intero andamento dei nove mesi di attività, è stata ritenuta coerente e completa, perché non si limita a sommare le note ma ricostruisce il percorso disciplinare nel suo complesso. Mancando una segnalazione tempestiva sulle condizioni di salute richiamate dalla famiglia, la scelta dell'istituto è stata giudicata legittima e proporzionata rispetto al quadro disciplinare emerso.
La pronuncia arriva mentre è in vigore la riforma del voto in condotta introdotta dalla Legge 1 ottobre 2024 n. 150 - Normattiva, che ha restituito al comportamento un peso pieno nella valutazione finale: alla scuola secondaria di primo grado un voto inferiore a sei comporta la non ammissione, mentre alla secondaria di secondo grado il sei in condotta è subordinato a un giudizio motivato sull'intero anno. Per gli istituti la sentenza diventa così un riferimento operativo: la valutazione del comportamento deve essere argomentata sull'intero percorso e tracciata nelle comunicazioni con la famiglia, mentre i genitori sono chiamati a portare in tempo eventuali elementi rilevanti, sanitari o personali, prima dello scrutinio e non in sede di ricorso al giudice amministrativo.