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Diritti di supplenti e neoassunti: permessi, anno di prova, vigilanza

Il CCNL 2019-2021 dà ai supplenti annuali 3 giorni di permessi contro i 9 del ruolo. Su anno di prova e vigilanza le regole vere che pochi conoscono.

Un supplente annuale e un docente neoassunto entrano nella stessa aula, firmano lo stesso registro, rispondono alla stessa dirigenza. Sulla carta, però, hanno diritti diversi su permessi e ferie, obblighi diversi sulla formazione iniziale e prospettive contrattuali che restano lontane. Su un punto invece coincidono in pieno, dal primo giorno di servizio: la responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Permessi retribuiti: 3 giorni per il supplente annuale, 9 per il docente di ruolo

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto in ARAN è entrato in vigore il 19 gennaio 2024 e riguarda 1.154.993 lavoratori del comparto scuola e AFAM, di cui circa 850.000 insegnanti. L'articolo 35 riconosce al personale con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto 3 giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentabili anche con autocertificazione.

Il docente di ruolo, oltre agli stessi 3 giorni, dispone di ulteriori 6 giorni ricavati dalla conversione delle ferie fruibili durante l'attività didattica. Il divario contrattuale è quindi netto: 3 giorni contro 9. Ai supplenti brevi e saltuari spettano invece solo 6 giorni non retribuiti per anno scolastico, con differenze anche sulla maturazione delle ferie e sui congedi per motivi di studio. Sono spazi ridotti che spesso convivono con obblighi collegiali gravosi, come le regole sui collegi docenti in condizioni disagevoli, in cui il personale precario ha lo stesso obbligo di presenza dei colleghi di ruolo.

Anno di prova: 180 giorni e 50 ore INDIRE solo per il neoassunto

Chi entra in ruolo nel 2025/2026 è tenuto a rispettare la circolare MIM prot. 95371 dell'11 dicembre 2025 e il DM 226/2022, aggiornato dall'articolo 14 del DL 19/2024 convertito nella legge 56/2024. Servono 180 giorni di servizio complessivi, di cui almeno 120 di attività didattica effettiva, più 50 ore di formazione strutturata: 20 online sulla piattaforma neoassunti.indire.it, 24 tra laboratori formativi e osservazione peer to peer con il tutor, 6 tra incontro introduttivo e restituzione finale. Chi lavora in part-time vede il monte giorni ridotto in proporzione.

Il percorso si chiude con un test finale su INDIRE e la valutazione del Comitato di valutazione della scuola. Il supplente annuale non è tenuto all'anno di prova, ma il servizio prestato può essere riconosciuto per ridurre gli adempimenti quando arriverà la conferma in ruolo. Nel 2026 il quadro delle immissioni in ruolo docenti torna a essere centrale proprio per chi sta accumulando anni di supplenza in attesa del passaggio a tempo indeterminato.

Vigilanza: sulla responsabilità civile supplenti e ruolo sono equiparati

Sul dovere principale, quello di sorvegliare gli alunni, la posizione è identica. L'articolo 2048 del codice civile fissa una presunzione di colpa per precettori e maestri sui danni causati o subiti dagli allievi durante il tempo di affidamento. Per liberarsi, il docente deve provare di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 61 della legge 312/1980 aggiunge una tutela decisiva: l'amministrazione si surroga al personale nei giudizi civili promossi da terzi, e il docente risponde in via personale solo per dolo o colpa grave. La norma vale identicamente per il supplente e per il neoassunto dal primo giorno di servizio. Lo stesso principio di equiparazione si ritrova anche in benefit minori riconosciuti a tutto il personale docente in servizio, come l'accesso agevolato ai musei con la tessera AT.

Il messaggio pratico è chiaro: sui doveri didattici e disciplinari le differenze di contratto pesano poco, sui diritti economici e formativi invece molto. Chi firma una supplenza da settembre lo fa sapendo che vale la stessa regola di vigilanza del collega di ruolo, ma con la metà dei giorni di permesso retribuito e senza il percorso strutturato che accompagna il primo anno in ruolo.

Pubblicato il: 25 luglio 2026 alle ore 15:29