La docente di ruolo su sostegno alla primaria che vuole accettare un incarico annuale ADSS in altra provincia tramite l'art. 47 del CCNL si trova davanti a un numero scomodo: 1.056 posti residui in tutta Italia dopo la mobilità 2026/2027.
La regola: titolarità senza assegni per tre anni
Il riferimento contrattuale è l'art. 47 del CCNL scuola 2019-2021. Il personale a tempo indeterminato può accettare un contratto a tempo determinato su posto intero in un ordine o grado di istruzione diverso, oppure per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni per tre anni complessivi la titolarità della sede. L'accettazione comporta un periodo di aspettativa non retribuita pari alla durata dell'incarico.
La docente che chiude l'anno di formazione e prova nel 2025/2026 e diventa di ruolo a tempo indeterminato sul sostegno primaria nella provincia X, dall'1 settembre 2026, rientra a pieno titolo nella norma: può quindi accettare una supplenza ADSS nella provincia Y dove è inserita in prima fascia GPS. Prima però deve passare per la procedura delle 150 preferenze, aperta dalle 14:00 del 16 luglio alle 14:00 del 29 luglio 2026. Senza istanza, l'art. 12, comma 4 dell'Ordinanza ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 sul portale MIM considera l'aspirante rinunciataria su tutte le graduatorie dove ha titolo, GAE e GPS comprese.
I numeri che spostano la decisione
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il 29 maggio gli esiti della mobilità 2026/2027: dei 46.826 posti residui, 11.461 sono di sostegno, quasi una cattedra su quattro. La distribuzione per ordine è asimmetrica e racconta una geografia del bisogno molto diversa da quella che la docente potrebbe immaginare.
La primaria pesa da sola 8.215 posti ADEE, il 71,7% del sostegno scoperto. La secondaria di primo grado lascia 1.404 cattedre ADMM. Per la secondaria di secondo grado restano 1.056 ADSS: il numero più basso dopo l'infanzia, che ne ha 786. Tradotto: la docente che parte da una cattedra ADEE per cercare ADSS in un'altra provincia cambia ordine ma entra in un mercato di posti otto volte più piccolo di quello che lascia. L'incremento di 1.886 posti sostegno deciso per il 2025/2026 nel piano di riorganizzazione del corpo docente ha cambiato poco la sproporzione tra ordini.
Il quadro territoriale rincara la dose. La Lombardia da sola raccoglie 3.730 posti di sostegno scoperti nella primaria, il 45,4% del dato nazionale per quel grado. Ma la geografia ADSS è concentrata a Nord-Est, con il Veneto in testa per cattedre vuote nelle classi tecnico-professionali. Significa che la scelta delle 150 preferenze pesa più della normativa: il diritto esiste, ma in molte province il posto fisicamente non c'è. Per la primaria il fabbisogno resta strutturale e l'ondata di idonei del concorso PNRR2 per infanzia e primaria non basterà a saturarlo nei prossimi tre anni.
Cosa fare prima del 29 luglio
La procedura concreta è scandita. Entro le 14:00 del 29 luglio la docente deve presentare l'istanza delle 150 preferenze, indicando classi di concorso, tipologie di posto e sedi nella provincia Y. La rinuncia non riguarda solo l'incarico complessivo: il comma 4 dell'art. 12 stabilisce che la mancata indicazione di una sede o di una classe di concorso vale come rinuncia su quel singolo punto, e blocca l'assegnazione su tutte le graduatorie in cui l'aspirante sarebbe stata in turno di nomina.
Se al turno di nomina non c'è disponibilità sulle sedi prescelte, scatta il ripescaggio previsto dall'art. 12, comma 10 dell'OM 27/2026: la docente non viene espulsa, ma rientra nei turni successivi sulle disponibilità sopraggiunte, anche per effetto di rinunce di altri. Conviene quindi puntare su province dove i posti ADSS residui esistono davvero, e non solo su quelle gradite. L'incertezza è destinata ad aumentare nella secondaria, dove le code di candidati del concorso PNRR2 con prova suppletiva alimenteranno graduatorie di merito già attive sulle stesse classi di concorso e tipologie di posto.
Entro luglio la docente saprà se l'art. 47 le aprirà davvero la secondaria di secondo grado o se resterà sul sostegno primaria per il 2026/2027. La risposta non è nel diritto: è nei numeri della provincia Y.