La Cassazione può riconoscere lo straining anche quando manca una pluralità di atti vessatori, mentre l'INAIL accoglie solo il 7,3% delle denunce di malattia psichica. Il divario spiega perché chi subisce un ambiente lavorativo stressogeno finisce quasi sempre davanti al giudice del lavoro.
Cosa cambia con l'ordinanza n. 12518/2025
Con l'ordinanza n. 12518 del 2025 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che lo straining sul lavoro è configurabile anche in presenza di condotte isolate o poco numerose, purché scientemente adottate, e persino quando il datore consenta colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.
La pronuncia si allinea a un filone ormai stabile: Cass. n. 15957/2024, n. 3822/2024, n. 4664/2024 e n. 969/2023 hanno tutte agganciato la tutela all'art. 2087 del Codice Civile, letto in chiave costituzionalmente orientata, e agli obblighi di prevenzione dei rischi psicosociali previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il perimetro si distingue così dal mobbing: non serve dimostrare l'intento persecutorio né la pluralità delle condotte, basta il nesso tra ambiente stressogeno e danno. La direzione è coerente con l'attenzione parlamentare: la risoluzione della Camera sulla sicurezza sul lavoro dopo le comunicazioni della ministra Calderone impegna il Governo a rafforzare la prevenzione dei rischi organizzativi.
Il paradosso INAIL: 7,3% di denunce psichiche riconosciute
Nel quinquennio 2019-2023 l'INAIL ha registrato 2.047 denunce di malattia psichica, riconoscendone solo il 7,3%. Nello stesso periodo le patologie non psichiche hanno ottenuto un tasso di riconoscimento del 47,1%: una forbice di quasi 40 punti. Il motivo è tecnico: i disturbi da stress non sono tabellati, quindi l'origine professionale deve essere dimostrata dal lavoratore, con criteri diagnostici rigidi e la difficoltà di isolare i fattori lavorativi da quelli personali. Il dato è pubblicato nella scheda Dimeila INAIL sulle malattie psichiche sul lavoro.
Il sistema di sorveglianza MalProf, che classifica le segnalazioni per settore, ha rilevato 782 casi psichici nel periodo, con un nesso lavorativo positivo nel 54% delle valutazioni. I comparti più colpiti sono l'assistenza sanitaria (11,8%), il commercio al dettaglio (9,8%) e la pubblica amministrazione (6,3%): categorie che includono docenti, personale ATA, impiegati amministrativi, commessi e operatori sanitari. I disturbi dell'adattamento pesano per il 60,4% dei casi, seguiti dalle reazioni a grave stress (25,5%) e dal disturbo post-traumatico da stress (8,7%), quest'ultimo con il più alto tasso di correlazione con l'attività lavorativa (72,5%).
Il contesto europeo conferma la sottostima italiana: secondo la survey OSH Pulse 2025 di EU-OSHA il 29% dei lavoratori UE dichiara di soffrire di stress, depressione o ansia causati o aggravati dal lavoro. In Italia le denunce complessive di malattie professionali nel 2024 hanno toccato quota 88.000, in crescita del 21,8% sul 2023, ma i riconoscimenti psichici restano marginali. Il decreto Lavoro convertito in legge con il fondo sul gap donne non è intervenuto sulla tabella delle malattie professionali.
I 5 elementi che orientano il giudice
Chi vuole ottenere il risarcimento in sede civile deve costruire un fascicolo che copra i cinque indici emersi nella giurisprudenza recente:
1. Comportamento ostile o penalizzante: demansionamento, isolamento, esclusione dalle comunicazioni, trasferimento immotivato, carichi di lavoro sproporzionati, svuotamento delle mansioni, privazione dell'autonomia, aggressioni verbali. Basta anche una condotta colposa.
1. Effetti prolungati nel tempo: anche se l'atto è unico, le conseguenze devono persistere e incidere stabilmente sull'ambiente o sulla qualità del lavoro.
1. Stress forzato: pressione psicologica continua, ansia, umiliazione, perdita di ruolo, tensione relazionale, peggioramento del benessere psico-fisico.
1. Squilibrio di potere: il comportamento proviene da superiori gerarchici o da un contesto organizzativo che il lavoratore non riesce a contrastare.
1. Danno concreto e documentabile: certificazioni mediche, email, ordini di servizio, testimonianze, atti aziendali che dimostrino il cambio di mansione, il carico anomalo o l'esclusione.
La documentazione medica è il pilastro: senza una diagnosi che colleghi il disturbo dell'adattamento o il PTSD alle condizioni lavorative, il giudice fatica a liquidare il danno biologico. Anche gli scambi digitali sono decisivi: catene di email, chat aziendali, ordini scritti valgono più di dichiarazioni orali. La proposta della ministra Calderone di istituire l'8 agosto come giornata UE delle vittime del lavoro va nella direzione di dare visibilità pubblica anche ai danni non fisici.
Finché la sorveglianza INAIL riconoscerà 7 denunce psichiche su 100, l'art. 2087 c.c. resterà lo strumento più solido per il lavoratore che vuole far valere un ambiente stressogeno. La direzione è tracciata dalla Cassazione: la prossima leva è la revisione della tabella delle malattie professionali, che oggi tiene fuori i disturbi da stress.