Sul cedolino della pensione di luglio 2026 l'INPS ha inserito un avviso destinato a chi non ha mai dichiarato il reddito del 2022. Chi non presenta la domanda di ricostituzione entro il 15 settembre 2026 perde in via definitiva le prestazioni collegate al reddito, che possono valere fino a 7.954 euro all'anno solo per l'integrazione al minimo.
Cosa contiene l'avviso INPS sul cedolino di luglio
Il testo apparso nel cedolino di pensione di luglio 2026 - INPS è esplicito: senza dichiarazione del reddito 2022, le maggiorazioni e le componenti aggiuntive vengono revocate. La voce compare solo per chi non ha comunicato i dati né all'INPS né all'Agenzia delle Entrate. La somma base della pensione resta intatta: l'Istituto blocca soltanto le prestazioni collegate al reddito.
Le voci interessate sono cinque: integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali (incluso il cosiddetto incremento al milione), quattordicesima, assegno al nucleo familiare, bonus tredicesima. Chi aveva già inoltrato la richiesta di ricostituzione può ignorare il messaggio: non occorre ripetere la procedura. Per gli altri il pagamento aggiuntivo viene sospeso da subito sul cedolino, in attesa della regolarizzazione tramite la domanda telematica.
Perché non è il RED ordinario: l'errore da non fare
La confusione più frequente è scambiare l'avviso del cedolino con il modello RED ordinario. La campagna RED 2025, prorogata al 30 marzo 2026, riguardava i redditi del 2024 e si rivolge a tutti i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. L'avviso di luglio è invece una procedura specifica per gli inadempienti pluriennali, riferita all'anno reddito 2022: la finestra di regolarizzazione si chiude il 15 settembre 2026.
Cambia anche la conseguenza pratica. Chi salta il RED ordinario subisce una sospensione di 60 giorni e poi definitiva, ma può rimediare con la dichiarazione successiva e ottenere il recupero degli arretrati. Chi ignora invece l'avviso del cedolino di luglio entro il 15 settembre perde le prestazioni in via permanente: l'eventuale recupero parte solo dal mese di accoglimento di una nuova domanda, senza riconoscimento retroattivo del periodo scoperto.
Gli importi a rischio sono concreti. Per il 2026 il trattamento minimo annuo è fissato a 7.954,05 euro: senza integrazione il pensionato scende sulla sola quota contributiva. La quattordicesima vale tra 336 e 655 euro all'anno, in base agli anni di contribuzione e alla fascia di reddito (limite 15.908,10 euro). Le maggiorazioni sociali possono superare i 600 euro mensili sulle pensioni più basse, come ricostruito in questa analisi sugli aumenti delle pensioni 2025.
Come presentare la ricostituzione entro il 15 settembre
La domanda di ricostituzione va inoltrata esclusivamente in via telematica sull'area riservata INPS, con SPID, CIE o CNS. In alternativa l'invio tramite patronato è gratuito. Servono i dati reddituali del 2022: redditi da lavoro dipendente o autonomo, interessi bancari e postali, rendite finanziarie, redditi da locazione, compensi da collaborazione coordinata e continuativa.
La platea potenzialmente coinvolta è ampia. L'Osservatorio statistico INPS sulle pensioni vigenti al 1° gennaio 2026 conta oltre 4 milioni di trattamenti associati a prestazioni legate a bassi requisiti reddituali, su 21,2 milioni di pensioni totali. La sola quattordicesima riguarda circa 3,5 milioni di pensionati. Il quadro normativo resta legato al blocco dei requisiti previdenziali in vigore, come ricordato in questo approfondimento sulla riforma pensioni 2025.
Per i pensionati residenti all'estero il binario è parallelo: la campagna RedEst 2026, aperta il 25 maggio, raccoglie le dichiarazioni reddituali del 2025 con invio dei modelli cartacei a settembre. La verifica reddituale è una delle leve previdenziali che il governo continua a rivedere, come emerge anche dal dibattito sulla revisione della previdenza complementare proposta da Giorgetti.
Chi riceve oggi l'avviso ha circa 75 giorni per agire. Oltre il 15 settembre il fascicolo viene chiuso e la prestazione decade: per recuperarla servirà una nuova domanda con decorrenza limitata al mese di accoglimento.