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Indizione procedura selettiva pubblica, ai sensi del D.M. 06 agosto 2020, come modificato dal D.M. 07 agosto 2023, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Codice: AV_OIV_0390 Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
Pubblicato il: 14 ottobre 2025, 10:00 Scade il: 27 ottobre 2025, 22:59
Figura Ricercata

componenti e presidente

Posti Disponibili

3

Tipo Procedura

TITOLI

Stato

Aperto

Sedi

Sardegna, Cagliari

Aree Tematiche

Avviso OIV Bandi OIV

Descrizione Completa

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, ai sensi del D.M. 06 agosto 2020, come modificato dal D.M. 07 agosto 2023, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, composto da n. 3 esperti di comprovata qualificazione professionale, di cui una unità con funzioni di Presidente.

L’incarico di Presidente/componente dell’OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 07 agosto 2023.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 07 agosto 2023, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.