Loading...
Insegnante di sostegno e titolarità della classe: Limiti, normative e casi eccezionali
Scuola

Insegnante di sostegno e titolarità della classe: Limiti, normative e casi eccezionali

Analisi dettagliata del ruolo dell’insegnante di sostegno, la co-titolarità nella classe e la normativa sulla sostituzione dei docenti curricolari secondo la Legge 104/1992

Insegnante di sostegno e titolarità della classe: Limiti, normative e casi eccezionali

Indice degli argomenti

  1. Premessa: La centralità dell’inclusione e il ruolo dell’insegnante di sostegno
  2. Quadro normativo di riferimento: la Legge 104/1992
  3. L’insegnante di sostegno contitolare della classe
  4. Il docente curriculare: ruoli e funzioni
  5. "L’insegnante di sostegno può tenere la classe?": analisi della normativa
  6. Sostituzione degli insegnanti assenti: normativa e limiti
  7. I casi eccezionali in cui l’insegnante di sostegno può sostituire il docente curriculare
  8. Durata e modalità delle sostituzioni: cosa prevede la legge
  9. Conseguenze e criticità di un uso improprio
  10. Esperienze dal campo: testimonianze e casistiche
  11. Sintesi finale: orientarsi tra norme e prassi

Premessa: La centralità dell’inclusione e il ruolo dell’insegnante di sostegno

Negli ultimi decenni il sistema scolastico italiano ha compiuto passi significativi verso una reale inclusione degli alunni con disabilità, riconoscendo pienamente il diritto di tutti gli studenti a ricevere un’istruzione di qualità, personalizzata e il più possibile partecipata. L’insegnante di sostegno rappresenta uno dei punti cardine di questo percorso. Ma quali sono i limiti e le possibilità operative di questa figura? L’insegnante di sostegno può davvero tenere la classe? E in quali casi è autorizzato a sostituire il docente curriculare?

Le risposte a queste domande sono tutt’altro che banali e devono essere ricercate nella normativa vigente e nella prassi quotidiana delle scuole. Analizziamo, dunque, tutti gli aspetti normativi, concreti e organizzativi che ruotano attorno a questi interrogativi.

Quadro normativo di riferimento: la Legge 104/1992

L’articolo 13, comma 6 della legge quadro n. 104/1992 rappresenta il fulcro normativo su cui si fonda il ruolo dell’insegnante di sostegno in Italia. Questo articolo sancisce il diritto degli alunni con disabilità ad usufruire di docenti specializzati e stabilisce che tali insegnanti sono contitolari nelle classi in cui operano. La normativa ha introdotto principi innovativi che garantiscono la piena integrazione e parità, ma al tempo stesso definisce con chiarezza i compiti e i limiti dell’insegnante di sostegno.

Secondo la legge, l’insegnante di sostegno supporta l’intera classe e non solo lo studente con disabilità, favorendo strategie didattiche inclusive. Tuttavia, il docente di sostegno non può essere considerato, né utilizzato, come una figura intercambiabile rispetto al docente curriculare.

L’insegnante di sostegno contitolare della classe

Uno degli aspetti più significativi introdotti dalla normativa è la contitolarità dell’insegnante di sostegno nella classe di assegnazione. Questo significa che il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alle attività didattiche, valutative ed educative del gruppo classe. Ha voce in capitolo nelle decisioni collegiali, contribuisce alla programmazione, all’elaborazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e collabora con gli altri docenti per il buon funzionamento delle attività disciplinari e trasversali.

L’insegnante di sostegno, pertanto, non si limita ad affiancare lo studente con disabilità, ma diventa un elemento attivo e imprescindibile per garantire un clima educativo sereno e inclusivo. Questa posizione di contitolarità, tuttavia, non coincide con un ruolo sostitutivo rispetto al docente curriculare.

Il docente curriculare: ruoli e funzioni

Il docente curriculare è il titolare delle discipline di insegnamento assegnate nella classe. Ha la responsabilità della progettazione didattica, della valutazione e della conduzione della lezione. La normativa scolastica stabilisce che la funzione docente curriculare è insostituibile e non delegabile in via ordinaria. Ogni docente, dunque, è responsabile degli alunni affidati e delle materie che insegna, secondo le specifiche competenze disciplinari.

La cooperazione tra docente curriculare e insegnante di sostegno è fortemente auspicata per favorire strategie di insegnamento realmente efficaci, ma ciascuno mantiene un proprio campo d’azione ben definito.

"L’insegnante di sostegno può tenere la classe?": analisi della normativa

Questa è la domanda che più frequentemente si pongono dirigenti scolastici, docenti e famiglie. Per quale motivo si discute tanto se l’insegnante di sostegno può tenere la classe? La risposta deriva da un’esigenza organizzativa molto diffusa, ovvero la copertura delle ore scoperte per l’assenza dei docenti curricolari, soprattutto alla scuola primaria e secondaria.

La normativa – e in particolare l’articolo 13 comma 6 della Legge 104/1992 – è chiara: l’insegnante di sostegno non può sostituire il docente curriculare, se non in casi eccezionali. Ciò significa che – fatti salvi rapidi e non prevedibili imprevisti – il docente di sostegno non può essere impiegato come "presenza in classe" a copertura delle ore senza titolare del curriculare. Ecco alcune delle motivazioni di questa posizione:

  • Il docente di sostegno ha una funzione specifica di supporto alla disabilità, non generica di copertura delle assenze;
  • L’utilizzo sistematico dell’insegnante di sostegno come "supplente" rischia di togliere risorse e attenzioni agli studenti destinatari del sostegno;
  • La normativa scolastica prevede modalità diverse per la copertura delle assenze (docenti supplenti, ore eccedenti, distribuzione degli alunni, etc.)

Risulta, dunque, non consentito impiegare l’insegnante di sostegno fuori dal suo ruolo specifico.

Sostituzione degli insegnanti assenti: normativa e limiti

Quando un docente curriculare risulta assente, la priorità dell’istituzione scolastica è garantire la continuità didattica e la sorveglianza della classe. Le modalità previste per la sostituzione sono:

  1. Ricorso a docenti supplenti nominati dal dirigente scolastico;
  2. Ricorso ai docenti in servizio anche tramite ore eccedenti;
  3. Smistamento temporaneo degli alunni in altre classi.

L’insegnante di sostegno può essere chiamato a sostituire docenti assenti? Secondo la normativa, no, salvo che non si tratti di situazioni particolari ed eccezionali.

I casi eccezionali in cui l’insegnante di sostegno può sostituire il docente curriculare

Nonostante il divieto generale, esistono effettivamente casi eccezionali in cui l’insegnante di sostegno può essere chiamato a coprire la classe in assenza del docente curriculare. Vediamo le principali situazioni:

  • Assenza temporanea dell’alunno con disabilità: Quando l’alunno seguito dal docente di sostegno è assente da scuola per ragioni contingenti (malattia, visite, attività esterne), l’insegnante di sostegno può, per un periodo limitato e non sistematico, vigilare e tenere la classe. In questo caso, la sua funzione principale (il sostegno all’alunno disabile) viene temporaneamente meno, ed è possibile impiegarlo in classe senza altre esigenze di sostegno.
  • Situazioni di emergenza: In caso di mancanze improvvise e non prevedibili, l’insegnante di sostegno, previa decisione del dirigente scolastico, può essere utilizzato temporaneamente per garantire la sorveglianza della classe.
  • Impossibilità di reperire supplenti: Solo dopo aver tentato tutte le soluzioni ordinarie per la copertura delle ore scoperte.

Va sottolineato che tali eccezioni devono essere occasionali, motivate da effettiva necessità e documentate nella programmazione scolastica. L’utilizzo stabile, reiterato o "programmato" della figura di sostegno per sostituire il docente curriculare viola la legge e può portare a sanzioni per l’istituto.

Durata e modalità delle sostituzioni: cosa prevede la legge

Quanto a lungo e in quale modalità può l’insegnante di sostegno sostituire il curriculare? La risposta è che la sostituzione deve essere di durata limitata, temporanea ed eccezionale. Non esistono termini temporali rigidi fissati dalla normativa, ma deve trattarsi di periodi brevi e giustificati: ad esempio, la singola ora per coprire un’assenza imprevista, mai periodi prolungati (settimane o mesi).

È dovere del dirigente scolastico garantire che l’utilizzo del docente di sostegno rientri sempre in un quadro di legalità, trasparenza e rispetto delle regole vigenti. Gli organi collegiali possono deliberare eccezioni solo con motivazione scritta e su proposta motivata del Consiglio di Classe.

Conseguenze e criticità di un uso improprio del sostegno per le sostituzioni

Un impiego improprio dell’insegnante di sostegno nella sostituzione sistematica dei colleghi determina effetti negativi a vari livelli:

  • Precarizzazione della funzione di sostegno: Si trasforma la figura del sostegno in una "riserva" generalista, snaturando la sua specializzazione.
  • Danno all’alunno con disabilità: Si priva lo studente del diritto ad un supporto mirato e continuo.
  • Disservizi e conflitti: Genera tensioni fra docenti, famiglie e dirigenti circa le responsabilità e la copertura delle classi.
  • Rischi di sanzioni: L’Asl, l’Ufficio Scolastico e le famiglie possono segnalare abusi e richiedere provvedimenti.

Esperienze dal campo: testimonianze e casistiche

Nella prassi quotidiana delle scuole italiane emergono molte casistiche che testimoniano la delicatezza della gestione:

  • In istituti con carenza di supplenti, capita frequentemente che il docente di sostegno venga richiesto per coprire classi anche in assenza dell’alunno seguito. In questi casi, è fondamentale verbalizzare la situazione e motivare il carattere eccezionale.
  • Alcune scuole riorganizzano orari e servizi per evitare di sottrarre insegnanti di sostegno dalla loro funzione principale, coinvolgendo tutto l’organico docente nella copertura.
  • Diverse sentenze del TAR e note ministeriali (es. Nota MIUR prot. 4274/2009) hanno ribadito l’illegittimità di attribuire sistematicamente compiti "ordinari" all’insegnante di sostegno a discapito della sua progettualità specifica.

Sintesi finale: orientarsi tra norme e prassi

In conclusione, l’insegnante di sostegno rappresenta una risorsa straordinaria per l’inclusione scolastica ma non può e non deve essere utilizzato come sostituto ordinario dei docenti curricolari. Solo in casi eccezionali (come l’assenza dell’alunno disabile o emergenze documentate) può temporaneamente tenere la classe, per periodi brevi e sempre motivati.

Le scuole, i dirigenti e gli organi collegiali devono dunque attenersi scrupolosamente alla normativa vigente, tutelando il diritto all’inclusione e prevenendo utilizzi impropri della figura di sostegno. Solo così si garantisce una scuola davvero attenta ai bisogni di tutti gli studenti.

Pubblicato il: 27 gennaio 2026 alle ore 15:32

Redazione EduNews24

Articolo creato da

Redazione EduNews24

Articoli Correlati