- La nota del 30 marzo 2026: il quadro generale
- Servizio senza titolo: quando è valutabile
- Studenti di Scienze della formazione primaria: servizio riconosciuto come specifico
- Ulteriori titoli e concorso DM 80/2023: attenzione al doppio conteggio
- Certificazioni linguistiche: solo da enti autorizzati
- Diploma EsaBac: esclusa la validità per la classe BA02
- Controlli sui punteggi e responsabilità dei candidati
- Domande frequenti
La nota del 30 marzo 2026: il quadro generale
L'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026/28 si arricchisce di un tassello fondamentale. Con una nota datata 30 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso indicazioni operative destinate agli Uffici Scolastici Territoriali, con l'obiettivo dichiarato di uniformare su tutto il territorio nazionale i criteri di valutazione di titoli e servizi.
Una mossa attesa. Chi segue da vicino le dinamiche delle GPS sa bene quanto le difformità interpretative tra un UST e l'altro abbiano generato, negli anni passati, contenziosi e disparità di trattamento. Le nuove indicazioni puntano a ridurre questi margini di incertezza, intervenendo su alcuni nodi particolarmente delicati: la valutazione del servizio prestato senza titolo, il riconoscimento delle certificazioni linguistiche, il trattamento dei titoli già spesi per l'abilitazione e la posizione del diploma EsaBac.
Chi sta preparando la propria istanza per le graduatorie provinciali supplenze farà bene a leggere con attenzione quanto segue.
Servizio senza titolo: quando è valutabile
È uno dei punti che genera più confusione tra gli aspiranti supplenti. Il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso o al posto per cui si chiede l'inserimento in graduatoria è valutabile? La risposta del MIM è netta, ma condizionata.
Il servizio senza titolo può essere valutato, a patto che il titolo di studio necessario risulti posseduto entro la data di presentazione dell'istanza per l'aggiornamento GPS 2026/28. In altre parole, chi ha insegnato per anni su una classe di concorso senza averne formalmente il titolo potrà vedersi riconosciuto quel servizio, ma solo se nel frattempo ha conseguito il titolo richiesto.
Un principio che appare logico, ma che fino ad oggi non era stato applicato in modo uniforme. Alcuni Uffici Scolastici avevano adottato interpretazioni più restrittive, escludendo tout court il servizio svolto in assenza di titolo. La nota del 30 marzo mette un punto fermo.
Studenti di Scienze della formazione primaria: servizio riconosciuto come specifico
Buone notizie per gli studenti iscritti a Scienze della formazione primaria. Il servizio prestato durante il percorso di studi viene riconosciuto come servizio specifico ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle GPS.
Si tratta di un chiarimento significativo. Fino a questo momento, la questione era stata oggetto di interpretazioni divergenti: in alcune province il servizio veniva classificato come aspecifico, con un impatto rilevante sul punteggio finale. La nota ministeriale allinea ora tutti gli UST sulla stessa lettura, riconoscendo la specificità del servizio svolto da chi sta completando il percorso abilitante per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Ulteriori titoli e concorso DM 80/2023: attenzione al doppio conteggio
Qui la questione si fa tecnica, ma merita la massima attenzione. Il MIM chiarisce che il punteggio per ulteriori titoli (master, perfezionamenti, certificazioni) non viene riconosciuto se quei titoli sono già stati utilizzati per ottenere l'abilitazione tramite il concorso bandito con il DM 80/2023.
Il principio è quello del divieto di doppia valorizzazione: un titolo non può essere conteggiato due volte, una per l'abilitazione e una per il punteggio aggiuntivo in graduatoria. Chi ha partecipato al concorso DM 80/2023 e ha conseguito l'abilitazione grazie anche alla valutazione di determinati titoli dovrà dunque verificare con attenzione la propria posizione, evitando dichiarazioni che potrebbero risultare non conformi in sede di controllo.
È un passaggio che potrebbe interessare un numero consistente di docenti, considerata l'ampia partecipazione ai concorsi banditi negli ultimi due anni.
Certificazioni linguistiche: solo da enti autorizzati
Le certificazioni linguistiche continuano a rappresentare una voce di punteggio molto ambita nelle GPS. Ma non tutte le certificazioni sono uguali. La nota ribadisce un principio che, sulla carta, era già vigente ma che in pratica veniva applicato con una certa elasticità: le certificazioni sono valutabili esclusivamente se rilasciate da enti riconosciuti e autorizzati dal Ministero.
Chi ha investito tempo e denaro in certificazioni rilasciate da enti non inclusi negli elenchi ministeriali rischia dunque di vedersi respingere il titolo. Il consiglio, banale ma non scontato, è di verificare lo status dell'ente certificatore prima di presentare la domanda. L'elenco degli enti riconosciuti è consultabile sul sito del MIM.
Per chi si è già confrontato con le procedure GPS negli anni precedenti, come nel caso delle indicazioni per gli elenchi aggiuntivi di prima fascia, la raccomandazione non è nuova. Ma evidentemente la casistica di errori e contenziosi ha reso necessario un ulteriore richiamo.
Diploma EsaBac: esclusa la validità per la classe BA02
Punto specifico ma rilevante per chi opera nel settore della lingua francese. Il diploma EsaBac, il doppio diploma italo-francese rilasciato al termine del percorso di scuola secondaria superiore, non è considerato valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso BA02 (conversazione in lingua straniera, francese).
La precisazione del MIM chiude una finestra interpretativa che alcuni candidati avevano tentato di sfruttare. L'EsaBac, per quanto certifichi competenze linguistiche di livello B2, non costituisce titolo sufficiente per l'insegnamento nella classe BA02. Servirà, come sempre, il titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente.
Controlli sui punteggi e responsabilità dei candidati
La nota del 30 marzo non si limita a fornire chiarimenti interpretativi. Il MIM richiama anche gli Uffici Scolastici a una maggiore attenzione nella fase di verifica dei punteggi autodichiarati. Le GPS, come noto, funzionano sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, soggette a controllo successivo.
Le conseguenze di dichiarazioni non veritiere restano quelle previste dalla legge: decadenza dalla graduatoria e responsabilità penale ai sensi del DPR 445/2000. Non esattamente un rischio trascurabile.
Stando a quanto emerge dalla nota, il Ministero intende rafforzare il sistema dei controlli a campione, anche alla luce delle criticità emerse nei precedenti bienni. Un segnale chiaro, rivolto tanto agli uffici quanto ai candidati: l'epoca delle autocertificazioni creative dovrebbe considerarsi definitivamente tramontata.
L'aggiornamento GPS 2026/28 si configura dunque come un passaggio cruciale per decine di migliaia di docenti e aspiranti tali. Le indicazioni del MIM puntano nella direzione giusta, quella della trasparenza e dell'uniformità. Resta da vedere se, nella pratica quotidiana degli uffici territoriali, queste indicazioni verranno applicate con la stessa coerenza con cui sono state formulate.