Una docente deve raggiungere una struttura ospedaliera a 1.200 chilometri dalla propria sede di servizio per una visita specialistica. Parte il giorno prima, rientra il giorno dopo: tre giorni totali di assenza. La scuola nega la malattia per i giorni di viaggio e impone i permessi personali retribuiti. Ma la giurisprudenza amministrativa dice altro.
Cosa prevede la legge per le visite specialistiche
L'art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 su Normattiva consente al lavoratore pubblico di utilizzare la malattia non solo per stati patologici in atto, ma anche per visite, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche, compresi i controlli preventivi. Non è necessario essere malati nel senso tradizionale per giustificare un'assenza come malattia.
Il nodo riguarda i giorni di viaggio: nessuna norma contrattuale li include esplicitamente nella certificazione di malattia. L'alternativa sarebbero i permessi brevi retribuiti, ma la capienza annua massima è di 18 ore per i docenti della scuola secondaria (24 ore per la primaria, 25 per l'infanzia). Impiegarne due o tre giorni interi per raggiungere un ospedale a 1.200 km svuoterebbe integralmente quel budget, lasciando il docente senza margini per le esigenze dei mesi successivi.
La sentenza TAR Lazio n. 5714 del 2015
Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015, ha stabilito che l'attività strumentale alla visita specialistica - compreso il viaggio verso la struttura - rientra nella tutela prevista dall'art. 55-septies. I giudici hanno chiarito che i permessi contrattuali hanno finalità del tutto diverse dalla cura dello stato di salute e non possono essere impiegati per colmare le assenze legate a visite mediche.
La sentenza ha anche stabilito che il termine visita nella norma include gli accertamenti preventivi, non solo gli interventi su patologie conclamate. Imporre i permessi personali al posto della malattia creerebbe una distorsione: il lavoratore potrebbe già aver esaurito quel plafond per altri motivi documentati, o potrebbe doverne disporre in futuro per esigenze del tutto diverse.
Nel 2017, tuttavia, l'ARAN ha adottato un'interpretazione opposta, sostenendo che i giorni di viaggio non rientrino nella malattia. L'orientamento dell'agenzia di contrattazione collettiva non ha forza di legge: è una posizione amministrativa, non una sentenza vincolante. Il contrasto tra la pronuncia del TAR Lazio e la posizione ARAN rimane irrisolto nel CCNL scuola vigente, lasciando ogni dirigente libero di applicare l'interpretazione che preferisce e ogni docente esposto all'arbitrio del proprio istituto.
Cosa può fare il docente in concreto
Se il dirigente scolastico rifiuta la malattia per i giorni di viaggio, il docente ha tre opzioni concrete:
* Presentare certificato medico che giustifichi l'intera durata dell'assenza (viaggio + visita + ritorno), citando espressamente l'art. 55-septies, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001.
* Contestare formalmente la decisione allegando la sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 e richiedere al dirigente una pronuncia scritta motivata.
* Coinvolgere il sindacato di categoria per assistenza specifica: la FLC CGIL ha già ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento di questo diritto.
Il decreto Valditara sulla valutazione dei dirigenti scolastici ha introdotto nuovi strumenti di accountability nelle scuole: anche le decisioni sui diritti contrattuali del personale rientrano tra i profili valutabili dell'operato di un dirigente. Chi subisce un rifiuto ingiustificato ha il diritto di segnalarlo nelle sedi competenti.
Il caso di questa docente riflette un problema strutturale: chi insegna in regioni con una rete ospedaliera meno sviluppata deve spesso spostarsi verso centri specialistici in altre regioni, affrontando distanze che rendono impossibile limitare l'assenza al solo giorno della visita. Fino a quando il CCNL non regolerà espressamente i giorni di viaggio per le visite specialistiche fuori regione, la tutela del docente dipende dalla conoscenza di questi riferimenti normativi e dalla disponibilità a farli valere per iscritto.