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Trattenimento in servizio: la Consulta boccia il limite rigido dei 70 anni

La Corte Costituzionale con la sentenza 125/2026 dichiara illegittimo l'articolo 509 del Testo Unico Istruzione: si potrà restare oltre i 70 anni.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite rigido dei 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico. Con la sentenza 125/2026, depositata il 14 luglio 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, la Consulta ha bocciato l'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, il Testo Unico dell'Istruzione. La norma poneva un tetto anagrafico incompatibile con il principio di ragionevolezza e con il diritto alla tutela previdenziale, secondo il giudizio dei giudici delle leggi.

La norma dichiarata incostituzionale

La disposizione consentiva a docenti e personale ATA che al compimento dei 65 anni non avessero raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia di restare in servizio fino al conseguimento dell'anzianità richiesta, ma non oltre il settantesimo anno di età. Superato quel tetto, chi non aveva ancora maturato l'anzianità contributiva veniva collocato a riposo d'ufficio e si trovava senza stipendio e senza assegno pensionistico, in una condizione di vuoto reddituale che la Corte ha definito irragionevole.

La questione è stata sollevata dalla quarta sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza del 6 settembre 2025, in riferimento al principio di ragionevolezza affermato dall'articolo 3 della Costituzione e al diritto alla tutela previdenziale sancito dall'articolo 38. I giudici delle leggi, riuniti in camera di consiglio il 20 maggio 2026 sotto la presidenza di Giovanni Amoroso e con Massimo Luciani come relatore, hanno accolto integralmente i dubbi di legittimità e depositato la decisione a metà luglio, con pubblicazione nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 28 del 15 luglio 2026.

Il nuovo limite ancorato alla speranza di vita

Per effetto della pronuncia, il rapporto di lavoro del personale scolastico può proseguire oltre il settantesimo anno di età, agganciandosi alla soglia superiore prevista dall'articolo 12 del decreto legge 78 del 2010, la norma che adegua i limiti di età agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'Istat. La maggiore età di riferimento è attualmente pari a 71 anni, valore che si aggiorna periodicamente in base agli scatti biennali stabiliti dalla normativa previdenziale.

La decisione riguarda in particolare chi ha carriere frammentate o ingressi tardivi nella scuola e rischiava, con il vecchio tetto, di uscire dal lavoro senza aver maturato il diritto all'assegno pensionistico. Il beneficio si estende sia al personale docente sia a quello ATA che si trova in condizioni analoghe di anzianità contributiva insufficiente al raggiungimento della pensione di vecchiaia, indipendentemente dal grado o dal profilo professionale ricoperto.

Chi si trova in questa situazione può ora chiedere il trattenimento in servizio fino al conseguimento dei requisiti contributivi minimi, senza incorrere nel tetto rigido dei 70 anni. Il testo integrale della decisione, comprensivo delle motivazioni sulla ragionevolezza della norma, è consultabile nella Sentenza 125/2026 della Corte Costituzionale. La domanda di prosecuzione va presentata secondo le procedure previste dalle disposizioni ministeriali sul trattenimento in servizio del personale scolastico.

Pubblicato il: 17 luglio 2026 alle ore 20:00