La Corte di Cassazione ha tenuto oggi, 20 maggio 2026, l'udienza pubblica sul diritto dei docenti supplenti a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie assegnate d'ufficio durante le chiusure scolastiche natalizie e pasquali. La pronuncia della Suprema Corte è attesa nelle prossime settimane e potrebbe incidere sulle sorti di migliaia di ricorsi ancora pendenti in tutta Italia.
La pratica contestata e i suoi requisiti giuridici
I dirigenti scolastici di molte scuole collocano automaticamente in ferie i supplenti durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza che il docente abbia fatto richiesta formale. La questione non riguarda solo la legittimità della prassi, ma chi deve dimostrarne la correttezza in giudizio.
Secondo l'orientamento consolidato nei tribunali del lavoro, per collocare validamente un lavoratore in ferie il dirigente deve fornire due prove documentali: la comunicazione formale delle date di godimento e l'informazione esplicita al dipendente delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Senza questi due atti in forma scritta, il diritto alle ferie rimane in capo al lavoratore e l'indennità sostitutiva non può essere negata.
Nei contratti di supplenza al 30 giugno, il problema è strutturale: il contratto scade prima che il docente possa usufruire di tutte le ferie maturate durante l'anno. Il Ministero ha spesso usato le pause scolastiche di Natale e Pasqua come opportunità per azzerare il debito ferie, senza però attivare la procedura di comunicazione scritta prevista dalla normativa. È su questo punto che si gioca il contenzioso.
Le sentenze di merito: un orientamento già uniforme
Prima ancora dell'udienza in Cassazione, i giudici di merito hanno già risposto in modo coerente. Il tribunale di Marsala ha condannato il Ministero a versare 3.330 euro a un insegnante per le ferie imposte illegittimamente. Il tribunale di Roma ha riconosciuto 5.853 euro. A Genova, otto docenti hanno ottenuto complessivamente oltre 65.000 euro, con risarcimenti individuali fino a 18.000 euro.
La Corte d'Appello di Milano ha emesso nel 2025 la sentenza n. 1034, riconoscendo esplicitamente il diritto alla monetizzazione per le ferie godute durante i periodi di Natale e Pasqua. Nei giorni scorsi, anche il tribunale di Potenza ha confermato lo stesso principio, a pochi giorni dall'udienza in Cassazione.
La FLC CGIL è intervenuta nel procedimento davanti alla Cassazione per sostenere le ragioni dei ricorrenti. Il limite massimo stimato per un insegnante con molti anni di supplenze si aggira intorno ai 10.000 euro, calcolando circa 2,5 giorni di ferie maturati per ogni mese di servizio.
Cosa cambia per i supplenti con contratto al 30 giugno
La pronuncia della Cassazione avrà effetto vincolante su tutti i casi analoghi in corso. Se la Suprema Corte confermerà l'orientamento dei giudici di merito, il Ministero si troverà a fronteggiare richieste di indennità su scala molto più ampia, con potenziali ripercussioni su migliaia di posizioni ancora aperte.
I supplenti con contratto al 30 giugno che sono stati collocati automaticamente in ferie durante le vacanze scolastiche senza aver mai ricevuto una comunicazione scritta formale possono presentare ricorso al giudice del lavoro. Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla scadenza del contratto: i contratti conclusi dopo maggio 2021 sono ancora ricorribili.
La gestione delle ferie del personale precario rientra nelle responsabilità amministrative dei capi d'istituto. Il nuovo sistema di valutazione per i dirigenti scolastici prevede una verifica periodica della condotta amministrativa dei dirigenti, rendendo prassi come l'assegnazione automatica delle ferie senza documentazione anche oggetto di controllo gestionale.
Quando la pronuncia della Cassazione sarà depositata, fornirà un punto di riferimento giuridico definitivo per tutti i casi analoghi. Per i supplenti che non hanno ancora valutato la propria posizione, il periodo successivo alla sentenza sarà quello più opportuno per un confronto con un legale specializzato in diritto del lavoro pubblico scolastico.