Le denunce di infortunio scolastico presentate all'INAIL nel 2024 sono state 77.883, il 10,9% in più rispetto alle 70.215 del 2023. Su questo sfondo, la Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza n. 10586 del 4 maggio 2026 un principio che riguarda direttamente le famiglie: la responsabilità civile della scuola per gli infortuni degli alunni non scatta automaticamente, anche quando il fatto avviene durante l'orario di lezione e sotto la supervisione dei docenti.
Il caso e il principio stabilito
La sentenza origina da un infortunio occorso durante una lezione di educazione fisica. Il tribunale di merito aveva condannato l'istituto partendo dal dato spazio-temporale: l'incidente era avvenuto a scuola, con gli insegnanti presenti, quindi la scuola era responsabile. La Cassazione ha corretto questa impostazione: il semplice fatto che l'evento sia accaduto in orario scolastico non è sufficiente per fondare la responsabilità risarcitoria. Occorre una verifica concreta su come si sono svolti i fatti e su come il personale ha adempiuto agli obblighi di vigilanza. La responsabilità può essere azionata sia sul piano contrattuale sia su quello extracontrattuale, ma in entrambi i casi richiede la prova specifica delle modalità dell'evento.
I due criteri che determinano la responsabilità
Il primo criterio è la prevedibilità dell'evento. Se l'infortunio rientra nella normale dinamica dell'attività svolta, senza comportamenti anomali o violenti, la Cassazione lo classifica come accidentale. Cadute e urti nel corso di normali azioni di gioco, in un contesto sportivo privo di violenza incompatibile con l'attività, non generano automaticamente l'obbligo di risarcimento. Un evento imprevedibile esclude la responsabilità anche se la vigilanza non era perfetta.
Il secondo criterio è la diligenza concreta del personale. L'art. 2048 del codice civile pone sul precettore l'onere di provare di non aver potuto impedire il fatto. La Cassazione chiarisce che questa prova si misura sulla prevedibilità concreta, non su un'impossibilità astratta di qualunque incidente. L'obbligo di vigilanza esiste e resta intatto, ma si modula in base all'età degli alunni, alla natura dell'attività e alla concreta prevedibilità del rischio: non è richiesta un'attenzione infallibile su ogni movimento, ma una sorveglianza proporzionata alla situazione.
Cosa cambia concretamente per le famiglie
Le famiglie hanno due strumenti distinti. Il primo è la copertura INAIL, che dal 2023-2024 si applica automaticamente a tutti gli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado Dati sulle denunce di infortuni degli studenti - INAIL. L'aumento del 10,9% nelle denunce 2024 riflette anche questa estensione della tutela: più famiglie conoscono il proprio diritto e lo esercitano. La copertura INAIL indennizza il danno fisico senza richiedere alcuna prova di colpa scolastica.
Il secondo strumento è il risarcimento civile dalla scuola, che segue la logica della sentenza 10586/2026. Chi vuole ottenere un risarcimento più ampio, che copra anche il danno patrimoniale o morale, deve dimostrare che l'evento era prevedibile e che il personale non ha adottato misure adeguate. Gli elementi utili in caso di contenzioso: come era organizzata l'attività, quali protocolli di sicurezza erano applicati, come era strutturata la vigilanza in quel momento specifico.
Sul fronte della scuola, la sentenza ha un risvolto operativo preciso: la documentazione delle attività, il rispetto dei protocolli di sicurezza e l'annotazione delle misure di vigilanza adottate diventano elementi centrali in ogni eventuale contenzioso. Non esonorano dall'obbligo di sorveglianza, ma costituiscono la prova principale di come esso è stato esercitato.
Il dibattito sulla gestione del sistema scolastico si intreccia con altri fronti: dalla valutazione degli apprendimenti al centro delle contestazioni che hanno portato allo sciopero del 7 maggio, alle riflessioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in classe secondo Giannelli e alle opportunità aperte dal concorso PNRR 2 per i docenti precari.
La sentenza 10586/2026 non riduce il dovere di vigilanza, ma cambia il parametro di misurazione: non "era presente l'insegnante?" ma "l'insegnante aveva organizzato l'attività in modo da prevenire un rischio ragionevolmente prevedibile?". Per le famiglie, la differenza è sostanziale.