Un video scolastico pubblicato su Instagram senza il giusto consenso è costato 2.000 euro di sanzione a un istituto comprensivo di Rende, in Calabria. Il Garante per la protezione dei dati personali lo ha stabilito nel provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025: il modulo generico firmato dai genitori a settembre non è sufficiente per autorizzare la pubblicazione di immagini di minori sui social media. Con saggi, recite e esami di maturità con le nuove regole per le seconde prove alle porte, la distinzione tra uso privato e diffusione pubblica delle fotografie diventa urgente.
Scattare e conservare foto durante le recite è lecito
Fotografare o filmare durante saggi, recite e gite scolastiche non costituisce una violazione della privacy, a condizione che le immagini vengano conservate per uso personale o familiare. È quanto prevede il vademecum aggiornato del Garante Privacy "La scuola a prova di privacy": la norma si applica a tutti i presenti, genitori compresi, senza bisogno di un consenso esplicito per la raccolta privata.
La logica è la stessa di qualsiasi fotografia di famiglia: immortalare il proprio figlio sul palco durante la recita, o il gruppo classe durante una gita, è un atto privato. I problemi sorgono quando quelle immagini vengono diffuse fuori dalla cerchia ristretta. La linea di confine non è dove si scatta la fotografia, ma dove finisce.
Le recite di fine anno rientrano nelle attività con cui scuole e docenti valorizzano il percorso degli studenti. Strategie per mantenere la motivazione degli studenti a fine anno offrono spunti pratici per chi pianifica questi eventi.
Il consenso generico di inizio anno non vale per i social
Il caso che ha prodotto la sanzione è preciso. L'IC G. Falcone di Rende-Quattromiglia aveva commissionato a un influencer esterno un video promozionale sull'istituto, poi pubblicato sui profili Instagram, Facebook e TikTok. I genitori degli alunni ripresi avevano firmato, a inizio anno, un modulo che autorizzava riprese "durante gite scolastiche o per finalità educative". Il Garante ha ritenuto quel modulo insufficiente.
Il problema non era la mancanza di qualsiasi consenso, ma la mancanza di un consenso specifico e informato. Il GDPR richiede che la diffusione di immagini di minori rispetti tre condizioni:
* Specifico: deve riguardare quella singola iniziativa, non un'autorizzazione generica annuale
* Informato: i genitori devono sapere dove le immagini verranno diffuse (quale piattaforma, quale profilo, quale soggetto pubblica)
* Inequivocabile: la firma deve esprimere un'accettazione chiara, rilasciata prima della pubblicazione e revocabile in qualsiasi momento
La sanzione di 2.000 euro è stata ridotta rispetto al massimo previsto, in considerazione della cooperazione della scuola e della rimozione tempestiva dei contenuti. Il provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025 del Garante Privacy stabilisce un precedente rilevante per tutte le scuole che usano i social per comunicazione istituzionale.
Cosa devono fare in pratica genitori e dirigenti
Per i genitori il punto di partenza è diretto: fotografare va bene, pubblicare richiede attenzione. Se si condivide un video su un profilo privato visibile solo ai familiari, il rischio legale è limitato ma la responsabilità verso gli altri genitori resta. Se si pubblica su un profilo pubblico, in un gruppo aperto o su TikTok, serve il consenso esplicito di tutti i genitori dei minori presenti nel video, non solo del proprio figlio.
Per i dirigenti scolastici e i docenti che gestiscono i profili social della scuola, ogni pubblicazione di immagini con alunni richiede un consenso dedicato per quella specifica iniziativa. Le nuove regole sull'adozione dei libri di testo per i dirigenti scolastici ricordano quanto ogni comunicazione ufficiale dell'istituto richieda attenzione procedurale.
Il vademecum aggiornato del Garante copre anche le chat di classe, l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole e la registrazione delle lezioni: uno strumento pratico per chiunque tratti dati personali in ambito scolastico.
Prima di pubblicare video della recita con altri bambini, il passaggio è uno: chiedere ai genitori di quei bambini, per quella pubblicazione specifica, su quella piattaforma specifica. Pochi secondi che evitano conseguenze ben più lunghe da gestire.