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Quanti giorni di ferie spettano davvero ai docenti: il calcolo completo

Ai 30 o 32 giorni del CCNL si sommano 4 festività soppresse: 34 o 36 giorni effettivi. Calcolo per ruolo, supplenti, part-time e sabato.

Il calcolo ferie docenti si basa su due quote che spesso vengono presentate separatamente: i 30 o 32 giorni del contratto e le 4 giornate di festività soppresse della legge 937/1977. Sommandole, un insegnante di ruolo con almeno tre anni di servizio arriva a 36 giorni retribuiti all'anno, non 32.

In breve

* 30 giorni di ferie nei primi 3 anni di servizio, 32 giorni dal quarto in poi (art. 13 CCNL).

* +4 giorni di festività soppresse ex legge 937/1977: si sommano sempre al monte ferie.

* Massimo 6 giorni fruibili durante le lezioni, con vincolo di sostituzione senza costi aggiuntivi.

* Per i supplenti: ferie proporzionali al servizio, formula 30 diviso 12 per i mesi lavorati.

* Il sabato rientra nel conteggio anche nelle scuole con settimana corta; domeniche e festivi no.

Trenta giorni nel contratto, trentaquattro nel cedolino

L'articolo 13 del CCNL Scuola 2006/2009, richiamato dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024, stabilisce 30 giorni di ferie fino al compimento del terzo anno di servizio e 32 giorni dal quarto anno in poi. Il triennio si matura cumulando anche il servizio pre-ruolo: chi entra in ruolo dopo cinque anni di supplenze annuali parte subito da 32 giorni.

A queste giornate si aggiungono 4 giorni di festività soppresse introdotti dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 in sostituzione delle festività civili abolite (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo fuori Roma). Sono giornate retribuite, distinte dalle ferie ordinarie ma di fatto utilizzabili negli stessi periodi di sospensione delle lezioni. La conseguenza pratica e chiara: un supplente con incarico fino al 31 agosto ha 34 giornate disponibili, un docente di ruolo con oltre tre anni di servizio ne ha 36. Le festivita soppresse vanno richieste con una domanda separata e maturano in proporzione al periodo di servizio: se non utilizzate entro l'anno scolastico decadono, salvo comprovate esigenze organizzative che ne giustificano la liquidazione.

Come si contano sabato, domenica e festivi

Le ferie si misurano in giorni lavorativi, non in settimane. Una settimana intera di ferie pesa quindi 6 giorni nelle scuole con attività su sei giorni, oppure 5 giorni in quelle con settimana corta. Il sabato vale come giornata lavorativa anche quando la scuola è chiusa: chi fa servizio dal lunedì al venerdì e prende una settimana di ferie si vede scalare comunque il sabato dal monte.

Per i docenti su sei giorni con un giorno libero infrasettimanale, quel giorno conta come servizio e non si recupera. Domeniche e festivi nazionali (1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, festa del Santo Patrono) restano fuori dal conteggio e non consumano ferie.

Calcolo per i docenti a tempo determinato

Per i supplenti il monte ferie è proporzionale al servizio prestato. Il CCNL distingue tre situazioni:

* Contratto annuale fino al 31 agosto: 30 giorni di ferie pieni.

* Contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno): 25 giorni.

* Supplenze brevi e saltuarie: formula 30 diviso 12 per i mesi lavorati, con le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni che valgono come mese intero.

Un esempio concreto: un docente con un mese e 16 giorni di supplenza matura 5 giorni di ferie (30 diviso 12 moltiplicato per 2 dà 5). Se non riesce a usarli prima della fine del contratto, vanno liquidati in busta paga: l'articolo 35 del CCNL 2019-2021 stabilisce che le ferie non fruite del personale a tempo determinato sono pagate al termine dell'anno scolastico e comunque alla scadenza dell'ultimo contratto utile. È una tutela importante per chi sta entrando in cattedra ora attraverso le procedure del concorso PNRR 2 e accumula spezzoni nei primi anni di servizio.

Part-time verticale e orizzontale: due calcoli diversi

Il part-time orizzontale (orario ridotto su 5 o 6 giorni) non incide sul numero di giorni di ferie: spettano comunque 30 o 32 giornate, perché la riduzione riguarda le ore quotidiane, non i giorni di presenza in servizio.

Il part-time verticale (servizio concentrato in meno di 5 giorni a settimana) richiede invece un riproporzionamento. La formula prevista dal CCNL è: giorni lavorati a settimana per 30 (o 32) diviso 6. Chi lavora 3 giorni su 6 nei primi tre anni di servizio ha quindi 15 giorni di ferie (3 per 30 diviso 6 dà 15). Le 4 festività soppresse seguono lo stesso criterio proporzionale.

Errori comuni nel calcolo

* Sommare le settimane invece dei giorni: una settimana piena vale 5 o 6 giorni a seconda dell'organizzazione oraria, non sempre 7.

* Dimenticare le festività soppresse: vanno richieste con domanda separata e si perdono se non usate entro l'anno scolastico di riferimento.

* Confondere i 6 giorni durante le lezioni con un diritto incondizionato: la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri per la scuola.

* Non liquidare le ferie residue dei supplenti brevi: la mancata fruizione comporta il pagamento, non la decadenza.

Domande frequenti

Le ferie non godute si possono trasferire all'anno successivo?

Per il personale di ruolo è ammesso il rinvio entro il mese di aprile dell'anno successivo solo per indifferibili esigenze di servizio o per motivi personali documentati. Per i supplenti la regola è diversa: le ferie residue vanno liquidate alla scadenza del contratto, come previsto dall'articolo 35 del CCNL.

Si possono prendere ferie durante le lezioni?

Sì, fino a un massimo di 6 giornate lavorative, ma la richiesta è valutata dal dirigente che deve garantire la sostituzione con personale già in servizio e senza costi aggiuntivi (nessuna ora eccedente retribuita). Il diritto non è automatico, è una richiesta soggetta a verifica organizzativa. È uno dei nodi affrontati nelle richieste raccolte dal sondaggio Gilda degli Insegnanti sul welfare contrattuale.

Un docente neoassunto ha gli stessi giorni di un docente storico?

Sì, se ha già maturato almeno tre anni di servizio pre-ruolo. La novità per chi entra ora in cattedra dopo i percorsi previsti dalle nuove normative sulla formazione iniziale dei docenti è che il servizio svolto nelle supplenze concorre al triennio: si parte da 30 giorni e si passa a 32 una volta superato il quarto anno complessivo.

Pubblicato il: 5 giugno 2026 alle ore 08:38