Chi lascia una supplenza temporanea per accettare un altro incarico non annuale rischia due anni di stop dalle GPS, dagli interpelli e da tutte le graduatorie di istituto. È il chiarimento tornato al centro della normativa sulle nomine 2026/2027 dopo un Question Time del 14 settembre 2026.
La regola: conta la tipologia del contratto, non i mesi
Un docente che ha già firmato una supplenza temporanea può lasciarla soltanto se riceve una proposta di supplenza annuale fino al 31 agosto oppure di supplenza fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno. La durata materiale del nuovo contratto, da sola, non basta per il passaggio.
L'esempio più ricorrente riguarda una supplenza breve di venti giorni: non è possibile abbandonarla per una supplenza di sette mesi se anche la seconda resta formalmente per ogni altra necessità. È la tipologia contrattuale a fare la differenza, non il calendario.
Il chiarimento arriva mentre le convocazioni entrano nel vivo. A Napoli, per esempio, sono state assegnate migliaia di incarichi già nei primi bollettini, come mostra il quadro delle nomine 2026/2027 in Campania.
Due anni fuori dalle graduatorie: cosa dice l'articolo 15
La sanzione non è simbolica. L'articolo 15, comma 2, lettera b della Ordinanza ministeriale 27/2026 sulle graduatorie provinciali per le supplenze qualifica come abbandono del servizio l'interruzione di una supplenza al di fuori dei casi consentiti. La conseguenza è la perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza, annuale, al 30 giugno e temporanea breve, per tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto, in ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Nel caso attuale, che riguarda le GPS 2026/2028, si traduce in due anni scolastici senza convocazioni: 2026/2027 e 2027/2028. La sanzione non colpisce solo il canale da cui era arrivato l'incarico abbandonato: chi lascia una temporanea da graduatoria di istituto in modo irregolare resta bloccato anche in GPS, negli interpelli e nella procedura di reclutamento prevista dall'articolo 14, comma 22.
L'impatto è particolarmente pesante su alcuni segmenti in sofferenza. Sul sostegno, dove il ruolo copre meno della metà dei posti disponibili in Italia, perdere due anni di convocazioni significa restare fuori proprio dove la domanda di docenti specializzati resta scoperta.
Tradotto in stipendi, una supplenza fino al 30 giugno vale circa dieci mensilità piene, con importi netti tipici intorno ai 1.300 euro al mese. La tentazione di lasciare un incarico breve per uno più lungo è comprensibile, ma se la seconda resta di tipo c) l'operazione trasforma un anno di lavoro in due stagioni di stop.
Come distinguere l'incarico annuale da quello temporaneo
La classificazione è nell'articolo 2, comma 6 dell'ordinanza. Le supplenze annuali (lettera a) coprono cattedre e posti vacanti entro il 31 dicembre e presumibilmente liberi fino al 31 agosto. Le supplenze fino al termine delle attività didattiche (lettera b) coprono cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resesi tali entro il 31 dicembre, fino al 30 giugno. Le temporanee (lettera c) coprono ogni altra necessità: sostituzioni brevi, spezzoni residui, ore non aggregate in cattedra.
Attenzione a una distinzione che genera più errori del previsto: il termine delle attività didattiche del 30 giugno non coincide con il termine delle lezioni fissato dal calendario regionale. Un contratto formulato come fino al termine delle lezioni rientra ancora nella lettera c) e non è una supplenza al 30 giugno, quindi non giustifica l'abbandono di un incarico precedente.
Prima di firmare un nuovo contratto vale la pena leggerlo, individuare la lettera dell'articolo 2 richiamata e chiedere all'ufficio scolastico un chiarimento scritto. Il meccanismo di scorrimento delle graduatorie provinciali è cambiato di recente: capire come funziona la nuova chiamata GPS da settembre 2026 aiuta a valutare quale tipo di incarico può realmente arrivare nei bollettini successivi.
Le prossime settimane sono decisive per chi sta valutando di cambiare incarico. Entro dicembre 2026 verrà assegnata gran parte delle supplenze annuali e al 30 giugno del biennio in corso, e ogni scelta fatta ora vincola le convocazioni fino ad agosto 2028.