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Gite scolastiche, perché accompagnare non è un obbligo per il docente

Il 99% degli istituti organizza gite ma accompagnare non è un obbligo. Cosa cambia col DL 127/2025 e chi risponde di eventuali infortuni.

Nel 2025-2026 il 99% degli istituti italiani ha organizzato almeno un'uscita didattica o un viaggio d'istruzione. Ma accompagnare gli alunni fuori dalla scuola, per il docente, non è un obbligo di servizio: è una scelta che porta con sé responsabilità civili e penali disciplinate dall'articolo 2048 del codice civile.

Un anno record, con freni concreti

L'indagine promossa da Didatour con La Fabbrica del gruppo Spaggiari sull'anno scolastico appena concluso mostra numeri mai visti: il 99% degli istituti ha proposto almeno un'uscita, il 75% ha organizzato sia visite in giornata sia viaggi di più giorni, per la prima volta anche molte scuole dell'infanzia risultano attive. Napoli scavalca Roma tra le mete italiane più scelte, mentre all'estero prevalgono Spagna, Francia e Germania.

Il quadro non è però tutto in movimento. L'88% dei docenti indica l'aumento dei costi come principale ostacolo. Per i soggiorni di più giorni il 56,3% degli istituti mantiene un budget entro i 300 euro per studente; nelle uscite in giornata quasi un insegnante su due segnala una spesa media di circa 20 euro ad alunno, trasporti esclusi. Pesano anche gli adempimenti burocratici e la difficoltà di reperire accompagnatori, un punto che i nuovi criteri di selezione mostrano con chiarezza.

DL 127/2025, criteri di sicurezza sui mezzi

Il decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127 in Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il 10 settembre e convertito con la legge 164 del 30 ottobre 2025, cambia le regole di scelta dei trasporti per gite e uscite. L'articolo 5 aggiunge la lettera f-bis al comma 2 dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): i servizi di trasporto per attività scolastiche rientrano ora, obbligatoriamente, tra quelli affidati con offerta economicamente più vantaggiosa. Fine dell'affidamento al massimo ribasso.

La componente prezzo non può superare il 30% del punteggio complessivo. Il restante 70% deve valutare elementi qualitativi oggettivi: sistemi e dispositivi di sicurezza a bordo, accessibilità per persone con disabilità, competenze tecniche dei conducenti. È una scelta che risponde a un problema concreto: mezzi obsoleti, autisti impegnati oltre le ore consentite, capienze al limite. Il decreto sposta la responsabilità della selezione a monte, sulle stazioni appaltanti e sui dirigenti scolastici, chiamati a verificare preventivamente requisiti tecnici, assicurazioni e documenti prima della partenza.

Sul dirigente scolastico ricadono anche la scelta dei fornitori, la verifica del CIG per gli affidamenti alle agenzie di viaggi e il controllo del DURC, mentre il compito di richiedere preventivi e istruire i contratti spetta all'ex DSGA in qualità di coordinatore di segreteria. Il quadro istituzionale è quindi più stringente, ma tutto questo riguarda i mezzi e le procedure, non la posizione dell'insegnante che sale in pullman.

Docente accompagnatore, responsabilità che restano

Sul singolo insegnante il carico normativo è quello di sempre. L'articolo 2048 del codice civile stabilisce che i precettori rispondono dei danni cagionati dagli allievi mentre si trovano sotto la loro vigilanza, salvo dimostrare di non aver potuto impedire l'evento. L'articolo 61 della legge 312 del 1980 attenua la posizione del personale statale: nelle richieste di risarcimento dei terzi non risponde direttamente il docente, ma il ministero dell'Istruzione e del Merito, con rivalsa possibile solo in caso di dolo o colpa grave.

Restano intatti due profili delicati. Sul piano civile l'accompagnatore è chiamato a rispondere se un alunno provoca un danno a terzi o a se stesso e non riesce a dimostrare di aver adottato le misure di vigilanza necessarie. Sul piano penale, in caso di infortunio grave a un partecipante, la responsabilità personale può essere contestata quando emerga una condotta omissiva o negligente. È il motivo per cui la partecipazione alla gita non fa parte degli obblighi contrattuali del docente: si può accettare o rifiutare, e la scelta va valutata caso per caso guardando alla composizione della classe, alle attività previste e alla qualità dell'organizzazione.

Il DL 127/2025 alza gli standard sui mezzi ma non tocca il regime della vigilanza. Chi accetta di partire si assume un dovere che sopravvive a qualsiasi gara d'appalto, ed è su questo terreno che i sindacati continuano a chiedere un compenso specifico e coperture assicurative dedicate agli accompagnatori.

Pubblicato il: 26 agosto 2026 alle ore 09:55