La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 27 maggio 2026 ha ridisegnato i confini del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti precari. Il perimetro si restringe, ma resta azionabile proprio per la finestra in cui ricadono gli 89.611 contratti su posto comune e sostegno con scadenza al 30 giugno attivati dal Ministero per l'anno scolastico 2026/27.
Cosa stabilisce la Cassazione del 27 maggio 2026
La Sezione Lavoro distingue due periodi dell'anno scolastico, con regole opposte sulla monetizzazione dei giorni residui.
Durante le sospensioni delle lezioni previste dai calendari regionali, come Natale, Pasqua e i ponti, il docente è considerato dalla legge nella condizione di fruire delle ferie, senza bisogno di un invito del dirigente. In quelle giornate le ferie si consumano in automatico e non maturano somme recuperabili.
Nella finestra compresa tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, dedicata a scrutini, esami e attività valutative, vale invece il principio favorevole al lavoratore. L'Amministrazione deve aver invitato il docente a fruire delle ferie, avvertendolo in modo esplicito delle conseguenze della mancata fruizione. In assenza di questo avviso formale, l'indennità sostitutiva resta pienamente azionabile.
Lo stesso meccanismo vale per le quattro giornate di festività soppresse introdotte dalla Legge 23 dicembre 1977 n. 937 su Normattiva se non consumate entro il termine del contratto: sono assimilate alle ferie e seguono i criteri di fruizione fissati dalla Suprema Corte.
89.611 contratti al 30 giugno nel 2026/27: chi è coinvolto
Il perimetro ridisegnato dalla Cassazione tocca una platea precisa. Secondo la circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 11814 del 6 maggio 2026, per il 2026/27 sono stati attivati 23.423 contratti su posto comune e 66.188 su sostegno con scadenza al 30 giugno: in totale 89.611 supplenze annuali che si interrompono prima del 31 agosto. Il peso maggiore è sul sostegno, dove le supplenze hanno quasi raggiunto i docenti di ruolo, segno di un fabbisogno strutturale che la pronuncia tocca da vicino.
A questi vanno aggiunti i contratti analoghi degli anni scolastici precedenti. La prescrizione per il credito da indennità sostitutiva è decennale, quindi il diritto alla monetizzazione può essere rivendicato per i servizi prestati fino al 2016/17. In pratica, chi ha avuto almeno un contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni e non ha ricevuto l'invito formale del dirigente a godere delle ferie può ancora proporre ricorso.
Il perimetro effettivo di giorni recuperabili varia per calendario regionale. Tra la fine delle lezioni, indicativamente intorno al 10 giugno, e il 30 giugno si contano in media 15-18 giornate utili, al netto dei sabati e delle festività, da cui vanno sottratte le ferie già maturate ma non consumate durante l'anno. I precedenti dei tribunali di merito oscillano tra importi di circa 3.000 e 10.000 euro per docente, a seconda dell'anzianità e del numero di contratti coperti dall'azione.
Documenti, avviso del dirigente, Tribunale del Lavoro
Prima di qualunque azione giudiziaria il docente deve raccogliere la documentazione completa: i contratti dei singoli anni scolastici, i cedolini di stipendio e il calendario regionale di riferimento per calcolare i giorni di ferie maturati e non goduti nella finestra giugno.
Il passaggio decisivo è la verifica delle comunicazioni ricevute dalla scuola. Se il dirigente ha inviato un invito formale alla fruizione delle ferie, con menzione esplicita della perdita del diritto in caso di mancata fruizione, l'indennità non è più azionabile. Se invece c'è stata solo una comunicazione generica, un'email di servizio o nessuna comunicazione, resta spazio per il ricorso al Tribunale del Lavoro contro il Ministero.
Il tema si colloca in una cornice più ampia di rivendicazioni economiche del personale scolastico: dalle rivalse INPS per TFS in ritardo che la scuola può opporre in 40 giorni alle cause sulla ricostruzione di carriera, il contenzioso sui diritti connessi al rapporto di lavoro è diventato un capitolo stabile nei bilanci degli Uffici scolastici regionali.
Il banco di prova dei prossimi mesi saranno le circolari dei singoli istituti: senza un invito formale e tracciabile alla fruizione delle ferie entro il 30 giugno, l'Amministrazione resta esposta a nuove condanne con la stessa prescrizione decennale che la Cassazione ha appena confermato.