Trentadue giorni di ferie dopo il terzo anno di servizio, trenta nei primi tre. È quanto spetta a un docente di ruolo, lo stesso pacchetto di un dipendente pubblico standard con la settimana lavorativa di sei giorni. La differenza non è quanti giorni si maturano, ma quando si possono usare.
Il quadro normativo: cosa dice davvero il contratto
Le ferie docenti restano regolate dall'articolo 13 del CCNL scuola 2006-2009 pubblicato dal MIM, ancora vigente sui temi normativi e ripreso dall'articolo 38 del CCNL 2022-2024 firmato il 23 dicembre 2025. Il diritto è a 32 giorni lavorativi per anno scolastico dopo il terzo anno di servizio. Nei primi tre anni i giorni scendono a 30, comprensivi delle due giornate previste dalla legge 937 del 1977.
Il conteggio segue la settimana lavorativa di sei giorni, dal lunedì al sabato. Anche chi insegna su cinque giorni vede il sabato conteggiato come giornata utile ai fini delle ferie. Domeniche e festività restano fuori dal calcolo. Per il personale part-time verticale il pacchetto è proporzionale: tre giorni di servizio su sei equivalgono a 15 giorni di ferie nel primo triennio. Il part-time orizzontale mantiene invece il pacchetto pieno di 30 o 32 giorni.
Per i supplenti vale il principio proporzionale: ferie maturate in dodicesimi sul servizio prestato, con la frazione superiore ai 15 giorni equiparata a un mese pieno. Il modello vale anche per le supplenze brevi e saltuarie.
32 giorni come gli statali, ma solo 6 fuori dall'estate
Il confronto con il resto del pubblico impiego sfata uno stereotipo. Il dipendente del comparto Funzioni Centrali matura 28 giorni di ferie con la settimana di cinque giorni, equivalenti a 32 sulla settimana di sei. Lo stesso pacchetto di un docente con anzianità sopra i tre anni. Il vantaggio numerico, dunque, non esiste.
La vera differenza riguarda la libertà di scelta. Il comma 9 dell'articolo 13 stabilisce che il personale insegnante deve fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante l'anno scolastico, fuori dall'estate, può chiedere al massimo sei giornate lavorative. E quelle sei sono condizionate: il dirigente le concede solo se può sostituire il docente con personale già in servizio, senza costi aggiuntivi e senza pagare ore eccedenti.
Tradotto: dei 32 giorni, 26 sono fungibili solo tra la chiusura delle attività didattiche e il 31 agosto. Da settembre a giugno, un insegnante può prendere ferie solo se trova un collega disponibile a coprire le sue ore senza compenso extra. Una restrizione che nessun altro comparto pubblico applica in forma altrettanto stringente.
Per i neoassunti il calcolo si fa ancora più stretto: 30 giorni, di cui sei fruibili durante l'anno, da concordare a stagione iniziata e con il percorso di formazione iniziale rivisto dagli emendamenti al Milleproroghe ancora in corso. Per i primi tre anni di servizio il margine reale di manovra fuori dall'estate è quasi nullo.
Precari e monetizzazione: cosa ha detto la Cassazione nel 2025
La situazione dei precari complica ulteriormente il quadro. La Cassazione, con ordinanza 11968 del maggio 2025, ha stabilito che i docenti a tempo determinato hanno diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo che il Ministero dimostri di averli formalmente invitati a fruirne con avviso espresso delle conseguenze.
Il principio era già stato circoscritto un mese prima: il pagamento sostitutivo spetta solo per la differenza tra le ferie maturate e i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 1034/2025, ha applicato il criterio e ha condannato il MIM a versare oltre 10.000 euro a un singolo docente precario.
Il bacino è ampio. I numeri sui posti vacanti del concorso PNRR 2 mostrano quanti precari attendono l'immissione in ruolo, con ferie maturate che rischiano di non essere liquidate. I primi risultati del concorso PNRR 2 per infanzia e primaria indicano un parziale sblocco, ma resta un fronte aperto sui contratti che terminano a giugno e ad agosto.
Per chi programma un viaggio fuori stagione la regola operativa è una sola: a Natale e Pasqua si lavora salvo permessi specifici, e i sei giorni annuali fuori dall'estate vanno chiesti con preavviso e sostituto già concordato. Per chi ha contratto fino al 30 giugno conviene verificare con un legale se rientra nei criteri fissati dalla Cassazione di maggio per ottenere l'indennità sostitutiva.