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Ferie docenti di ruolo: 36 giorni effettivi e la procedura

Procedura, scadenze e i 4 giorni in piu' che pochi calcolano. Cosa prevede il CCNL e cosa succede se non riesci a goderle entro agosto.

La richiesta ferie docenti segue una procedura precisa fissata dal CCNL Scuola. I giorni effettivi sono 36 per chi ha piu' di tre anni di servizio: 32 di ferie ordinarie piu' 4 di festivita' soppresse, voce spesso dimenticata nel conteggio.

In breve

* 32 giorni di ferie + 4 di festivita' soppresse per docenti di ruolo con oltre tre anni di servizio (30 + 4 per i primi tre anni).

* Le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione delle lezioni, esclusi scrutini ed esami di Stato.

* Durante l'anno scolastico si possono chiedere massimo 6 giorni, ma solo se la scuola sostituisce senza oneri aggiuntivi.

* Le festivita' soppresse vanno consumate entro il 31 agosto, altrimenti si perdono.

* Per i docenti di ruolo le ferie non godute non sono monetizzabili, salvo cessazione del servizio.

Quanti giorni spettano davvero

L'art. 13 del CCNL Scuola 2006-2009, tuttora vigente nella sostanza, fissa la durata delle ferie a 32 giorni lavorativi per chi ha piu' di tre anni di servizio, comprensivi delle due giornate previste dalla legge 937/1977. I neoassunti, nei primi tre anni, hanno diritto a 30 giorni lavorativi. La retribuzione e' quella normale, escluse le indennita' per ore aggiuntive o straordinario.

A questi giorni si aggiungono i 4 giorni di riposo per festivita' soppresse, previsti da un articolo distinto del medesimo contratto e dalla legge 937/1977. Sono giornate separate dalle ferie ordinarie, maturano in ragione di una ogni tre mesi di servizio e per gli indeterminati vanno fruite entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il totale effettivo arriva a 36 giorni per chi ha piu' di tre anni di anzianita' e a 34 giorni per i neoassunti. Per l'inquadramento normativo aggiornato si veda il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 in Gazzetta Ufficiale.

La procedura passo-passo

1. Verifica la circolare interna del dirigente scolastico: contiene modalita' e scadenze per la presentazione delle domande di ferie nell'anno scolastico in corso, in particolare per il periodo estivo.

1. Compila la richiesta secondo il modello previsto dall'istituto (registro elettronico, PEC o modulo cartaceo) indicando con precisione periodo richiesto e causale.

1. Inoltra la domanda entro i termini fissati dalla circolare: in molte scuole la scadenza per il periodo estivo cade entro meta' giugno.

1. Attendi l'autorizzazione del dirigente, che decide in base alle esigenze di servizio. Un eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

1. Conserva copia della domanda autorizzata: utile in caso di trasferimento, cessazione o contestazioni sulla posizione.

I periodi in cui le ferie sono ammesse

Si possono fruire ferie principalmente nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche, esclusi i giorni destinati a scrutini ed esami di Stato. I periodi tipici sono quattro: dal 1° settembre all'inizio delle lezioni, durante le pause natalizie e pasquali, dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, e dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti di ruolo o con contratto annuale. Resta il vincolo della compatibilita' con le attivita' programmate dalla scuola.

Da pianificare con attenzione e' la sovrapposizione con le commissioni d'esame. Per chi puo' essere convocato come membro esterno e' utile incrociare i termini ufficiali, ricostruiti nella guida sulla scadenza per la nomina a commissari esterni.

I 6 giorni durante l'anno scolastico

L'art. 13 comma 9 del CCNL prevede la possibilita' di fruire delle ferie anche durante l'anno scolastico, per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. La condizione e' stringente: chi si assenta deve poter essere sostituito da personale gia' in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi per la scuola, comprese le ore eccedenti. Nella pratica la clausola riduce sensibilmente la disponibilita' del diritto: una scuola con organico ridotto puo' legittimamente negare i 6 giorni se la sostituzione comporta costi.

Supplenti e supplenze brevi

Per il personale a tempo determinato il calcolo e' proporzionale al servizio. I supplenti con contratto fino al 31 agosto hanno 30 giorni di ferie, quelli con contratto fino al 30 giugno ne hanno 25. Le supplenze brevi e saltuarie maturano 2,5 giorni ogni mese di supplenza o frazione superiore a 15 giorni. A differenza dei colleghi di ruolo, per i supplenti le ferie non godute sono liquidate al termine del rapporto, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2019-2021. Per chi e' entrato in ruolo recentemente puo' essere utile la sintesi sui successi al concorso PNRR 2 per infanzia e primaria.

Cosa succede se non riesci a goderle

Per gli indeterminati le ferie non godute per esigenze di servizio possono essere fruite entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle lezioni. La monetizzazione e' ammessa soltanto all'atto della cessazione del rapporto, nei limiti delle norme vigenti. Le festivita' soppresse non utilizzate entro il 31 agosto si perdono definitivamente: vale la pena programmarne la fruizione gia' dalla primavera.

Errori comuni

* Conteggio incompleto: fermarsi a 32 giorni dimenticando le 4 festivita' soppresse, perdendo quasi una settimana di diritto.

* Domanda fuori scadenza: presentare la richiesta dopo la circolare del dirigente espone al diniego per ragioni organizzative.

* Confusione ferie/permessi: i 3 giorni per motivi personali e i permessi retribuiti previsti dal CCNL sono distinti dai 32 giorni di ferie.

* Attendere la monetizzazione: chi e' di ruolo non puo' farsi liquidare le ferie non godute, salvo cessazione del servizio.

Domande frequenti

Si possono prendere ferie durante le lezioni?

Si', fino a 6 giorni l'anno, ma solo se la scuola riesce a sostituire il docente con personale gia' in servizio e senza costi aggiuntivi. Se la sostituzione richiede ore eccedenti, il dirigente puo' negare la richiesta.

I 4 giorni di festivita' soppresse maturano subito?

No, maturano uno ogni tre mesi di servizio. Per gli indeterminati vanno consumati entro il 31 agosto dell'anno scolastico, altrimenti si perdono. Per i contratti a termine vanno fruiti entro la scadenza del contratto.

Le ferie possono essere negate dal dirigente?

Si', in caso di motivate esigenze di servizio. Il diniego va comunicato per iscritto e motivato; in mancanza, il provvedimento puo' essere contestato. Per i neoassunti, le tempistiche del primo anno si intrecciano con la formazione obbligatoria: utile l'aggiornamento sulle novita' sulla formazione iniziale dei docenti dal Milleproroghe.

Sabato e domenica si contano nelle ferie?

Per il personale docente le ferie sono espresse in giorni lavorativi: domeniche e festivi infrasettimanali non vengono conteggiati. Il sabato resta giorno lavorativo anche nelle scuole con settimana corta.

La pianificazione anticipata fa la differenza: una domanda presentata entro la fine di maggio, completa di periodo e motivazione, aumenta sensibilmente le probabilita' di autorizzazione rispetto a una richiesta dell'ultimo momento.

Pubblicato il: 9 giugno 2026 alle ore 09:40