Indice: In breve | Cosa prevede la legge sul consenso informato | Come funziona l'autorizzazione: i quattro passaggi | Cosa cambia per ogni ordine di scuola | Errori comuni da evitare per le famiglie | L'Italia e l'educazione sessuale in Europa | Domande frequenti
In breve
* Il Senato ha approvato il 4 giugno 2026 la legge sul consenso informato per l'educazione sessuale a scuola, con 78 voti favorevoli e 38 contrari.
* Nelle scuole dell'infanzia e primarie vige il divieto assoluto di affrontare temi sessuali in qualsiasi forma.
* Nelle scuole medie e superiori serve un'autorizzazione firmata dei genitori (o degli studenti maggiorenni), da raccogliere almeno 7 giorni prima dell'attività.
* Senza autorizzazione, gli istituti devono garantire una formazione alternativa in orario scolastico.
* L'educazione al rispetto, alle relazioni e all'empatia resta obbligatoria in tutti i gradi di scuola.
Cosa prevede la legge sul consenso informato
Il Senato ha approvato in via definitiva il 4 giugno 2026 il disegno di legge sul consenso informato per l'educazione sessuale a scuola, il provvedimento noto come ddl Valditara. Il voto si è chiuso con 78 favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto. La norma fissa una distinzione netta in base all'età degli studenti.
Nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie scatta il divieto assoluto di affrontare temi attinenti all'ambito sessuale in qualsiasi forma. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, qualunque attività riconducibile all'educazione sessuo-affettiva richiede invece un'autorizzazione preventiva firmata dai genitori. Se lo studente è maggiorenne, il consenso lo firma direttamente.
Restano fuori dal perimetro del consenso informato l'educazione al rispetto, alle relazioni e all'empatia, che il governo ha reso obbligatoria in tutti i gradi di scuola, e l'educazione sessuale di carattere biologico inserita nei programmi di scienze. La legge introduce inoltre, nei programmi delle medie, l'educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle infezioni sessualmente trasmissibili, finora prevista solo a partire dalle superiori.
Come funziona l'autorizzazione: i quattro passaggi
1. La scuola predispone la richiesta: il documento deve esplicitare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento delle attività. Se interviene un esperto esterno o un'associazione, va indicato nella richiesta. 2. Le famiglie ricevono il materiale: gli istituti sono obbligati a sottoporre ai genitori il materiale didattico che verrà utilizzato durante le lezioni, in modo che possa essere visionato in anticipo. 3. Il consenso arriva entro sette giorni: l'autorizzazione va richiesta entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell'attività. Per gli studenti maggiorenni il consenso lo firmano direttamente loro. 4. Senza consenso scatta la formazione alternativa: se l'autorizzazione non arriva, l'istituto deve garantire allo studente un'attività formativa alternativa in orario scolastico, senza che si crei un vuoto didattico.
Cosa cambia per ogni ordine di scuola
Per la scuola dell'infanzia e per la primaria la legge introduce un perimetro chiaro: nessuna attività che tocchi l'ambito sessuale, in nessuna forma. Il divieto non riguarda l'educazione al rispetto e alle relazioni, che resta obbligatoria. Restano consentiti i contenuti scientifici di base previsti dai programmi di scienze, come il corpo umano, l'igiene e lo sviluppo.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado convivranno due binari: gli studenti con autorizzazione firmata seguiranno le lezioni; chi non ha presentato il modulo svolgerà una formazione alternativa. Nella stessa classe, quindi, la lezione potrebbe non coinvolgere tutti. La scuola deve gestire entrambi i percorsi, senza penalizzare nessuno dei due gruppi. Nei programmi delle medie entra inoltre l'educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
La formazione alternativa non è definita nel dettaglio dalla legge ed è demandata all'autonomia degli istituti. In assenza di linee guida ministeriali successive, sarà ciascuna scuola a decidere il contenuto e la collocazione oraria di queste attività, fermo restando l'obbligo di erogarle in orario scolastico.
Errori comuni da evitare per le famiglie
Confondere il consenso informato con un veto generale: la richiesta riguarda specifici progetti, con date, contenuti e modalità definiti. Il consenso vale per quel modulo e per quegli incontri, non in astratto. Va rinnovato per ogni nuova attività riconducibile all'educazione sessuo-affettiva.
Pensare che chiunque possa intervenire in aula: la legge prevede che eventuali esperti esterni o rappresentanti di associazioni siano espressamente nominati nella richiesta di consenso. Un intervento non comunicato in anticipo è incompatibile con la procedura del consenso preventivo.
Sottovalutare la finestra dei sette giorni: il termine è perentorio. Una richiesta inviata oltre il settimo giorno antecedente all'attività rende impossibile rispettare la procedura, perché toglie alle famiglie il tempo per visionare il materiale e decidere con cognizione di causa.
L'Italia e l'educazione sessuale in Europa
Prima della legge sul consenso informato, l'Italia figurava tra i pochi Paesi dell'Unione europea senza un obbligo di legge sull'educazione sessuale a scuola. Gli altri sono Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Nel nostro Paese il dato di partenza è basso: secondo la ricerca Stavo solo scherzando di Save the Children, meno della metà degli adolescenti (47%) dichiara di aver studiato educazione sessuale e affettiva a scuola. La nuova norma introduce una procedura, ma non sposta l'asticella verso l'obbligatorietà.
L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l'introduzione di programmi strutturati di educazione sessuale completa, indicandoli come strumento di prevenzione di gravidanze precoci, infezioni sessualmente trasmissibili e violenza di genere. La posizione dell'OMS è raccolta nella scheda OMS sull'educazione sessuale completa. Il modello opt-in italiano lascia la scelta alle singole famiglie, senza fissare uno standard nazionale di contenuti.
Domande frequenti
L'educazione sessuale alle elementari è davvero vietata?
Sì, ogni attività che affronti l'ambito sessuale è vietata nella scuola dell'infanzia e nella primaria. Restano consentite l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e i contenuti scientifici di base previsti dai programmi di scienze (corpo umano, igiene, sviluppo).
Cosa succede se non firmo l'autorizzazione?
Tuo figlio non parteciperà alle lezioni di educazione sessuale di quel progetto specifico. La scuola ha però l'obbligo di garantirgli una formazione alternativa in orario scolastico, così che non resti senza attività didattica. Il modulo riguarda solo quel progetto: per altre iniziative servirà una nuova autorizzazione.
Devo firmare ogni anno o ogni progetto?
Ogni progetto. La legge richiede che finalità, obiettivi, contenuti e modalità siano dettagliati nella richiesta: significa un consenso per ogni nuova attività riconducibile all'educazione sessuale, non un'autorizzazione generale valida per l'intero anno scolastico.
Uno studente maggiorenne firma da solo?
Sì. Per i maggiorenni il consenso informato preventivo è firmato direttamente dallo studente, senza bisogno della firma di un genitore. La procedura, il termine dei sette giorni e l'accesso al materiale preventivo restano identici a quelli previsti per i minorenni.
La legge introduce una procedura precisa, ma lascia alle scuole il compito di tradurla in pratica: dall'organizzazione della formazione alternativa alle modalità di trasmissione del materiale. Nei prossimi mesi peseranno le scelte operative dei singoli istituti e le eventuali linee guida ministeriali, che orienteranno l'applicazione concreta nella vita quotidiana delle classi.