La Legge 9 giugno 2026, n. 104 sul consenso informato in ambito scolastico è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 ed entra in vigore il 7 luglio. Da quella data, ogni progetto su temi di sessualità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado richiederà un'autorizzazione scritta di genitori o studenti maggiorenni, da raccogliere almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività. La norma riscrive anche il Patto educativo di corresponsabilità e fissa una procedura più rigida per il coinvolgimento di esperti esterni.
Sette giorni prima, con il materiale alla mano
L'articolo 1, comma 2 della Legge 9 giugno 2026 n. 104 su Normattiva fissa la regola operativa: il consenso va richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per l'attività. La richiesta deve esplicitare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento, oltre all'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti e associazioni coinvolti. Genitori e studenti maggiorenni hanno diritto di visionare il materiale didattico prima di firmare, così da esprimere un consenso pienamente consapevole. Quando l'attività coinvolge alunni minorenni, la legge garantisce inoltre la presenza obbligatoria di un docente per tutta la sua durata. Non esiste un modello ministeriale unico del modulo di consenso: ogni istituto dovrà costruire la propria informativa, che però dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. L'omissione di uno di questi elementi può vanificare il consenso raccolto, esponendo la scuola a contestazioni successive da parte delle famiglie.
Quando il rifiuto vale il diritto all'alternativa (e quando no)
Qui sta il passaggio meno raccontato della legge. Il testo separa due regimi distinti per le attività che toccano temi di sessualità. Quelle extracurricolari già previste dal Piano triennale dell'offerta formativa rientrano nel comma 2: se la famiglia non firma, lo studente si astiene dalla frequenza, senza che la scuola debba offrire un percorso sostitutivo. Quelle di ampliamento dell'offerta formativa rientrano invece nel comma 3: in caso di mancata adesione, l'istituto è tenuto a garantire un'attività formativa alternativa, scelta tra quelle già comprese nel PTOF e comunicata alle famiglie nello stesso momento in cui chiede il consenso informato. La distinzione non è formale: decide chi vede assegnato un percorso diverso e chi semplicemente resta fuori dall'aula. Per questo le scuole dovranno qualificare ciascun progetto sotto l'una o l'altra categoria prima ancora di inviare l'informativa. Un dettaglio aggiuntivo: il testo della Legge 104/2026 parla solo di 'sessualità'. La parola 'affettività', associata alla norma in molte cronache, non compare in alcun comma.
Cosa devono fare le scuole prima del 7 luglio
L'adeguamento più immediato riguarda il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dall'articolo 5-bis del DPR 249/1998, che ogni istituto deve aggiornare per recepire il nuovo obbligo di consenso. Sugli esperti esterni e i rappresentanti di associazioni che intervengono in classe, la Legge 104/2026 rinvia alla procedura del proprio articolo 2, che ne disciplina l'individuazione e il coinvolgimento. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ogni attività progettuale o didattica sui temi della sessualità è esclusa in ogni caso, fatti salvi i contenuti già previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo di istruzione. Nelle secondarie di primo grado, invece, i progetti restano possibili ma solo con il consenso scritto preventivo. L'agenda di inizio luglio si sovrappone agli altri adempimenti che i dirigenti hanno in calendario, come l'adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico e la definizione delle attività del PTOF da inviare alle famiglie.
Per i progetti già calendarizzati a settembre, l'informativa alle famiglie va preparata in questi giorni: senza la firma raccolta almeno sette giorni prima, l'attività non parte e va sostituita o spostata.