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Commissione web e privacy: cosa dice davvero l'art. 24 c. 9 dell'ordinanza

L'O.M. 54/2026 vieta che il percorso differenziato finisca sui tabelloni: il criterio di proporzionalità evita di registrare assenze inesistenti.

L'ordinanza che disciplina la Maturità 2026 vieta espressamente che lo svolgimento di prove non equipollenti compaia nei tabelloni dell'istituto o nell'area documentale del registro elettronico. La guida operativa della piattaforma Commissione web, però, suggerisce di registrare come 'assente' lo studente con disabilità che ha svolto la sua unica prova prevista: un'operazione che rende quella stessa informazione riservata visibile a chiunque consulti tabellone e registro.

Cosa dice l'art. 24 c. 9 dell'O.M. 54/2026

Il comma 9 dell'articolo 24 dell'Ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 fissa una regola netta. Agli studenti con disabilità per i quali la commissione ha predisposto prove non equipollenti, o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo previsto dall'articolo 20, c. 5 del d.lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo può essere calcolato in automatico dall'applicativo Commissione web oppure determinato in modo proporzionale: due strade alternative messe sullo stesso piano dal testo normativo.

Lo stesso comma precisa che il riferimento all'effettuazione delle prove non equipollenti è indicato solo nell'attestazione, e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe. Il dato è chiaro nella sua Ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 - MIM: non si tratta di una raccomandazione di buona pratica ma di un divieto esplicito, costruito proprio per tutelare la riservatezza del percorso personalizzato.

Il meccanismo dell'assenza che rivela il percorso

Il caso segnalato dalla Federazione Osservatorio 182 è documentato. Lo studente con percorso differenziato si presenta all'esame, svolge l'unica prova predisposta dalla commissione sulla base del PEI e dell'allegato riservato, e termina. La guida rapida della piattaforma, alla pagina 17, suggerisce però di registrare lo studente come 'assente' nelle prove non previste per il suo percorso, cioè nella seconda o nella terza prova scritta.

Il risultato pratico è prevedibile. Sul tabellone dell'istituto e nel registro elettronico, alla riga del candidato compare una colonna 'assente' che, incrociata con il punteggio della prova effettivamente sostenuta, consente a chiunque di dedurre che è stata adottata una modalità diversa e, di fatto, che si tratta di un candidato con disabilità. È esattamente la lesione della riservatezza che il comma 9 vuole impedire, raggiunta per via puramente informatica.

La via di uscita è dentro la stessa norma. La commissione può deliberare e verbalizzare preventivamente i criteri di distribuzione del punteggio nelle diverse colonne, applicando il criterio di proporzionalità. In questo modo non si registra alcuna assenza fittizia, il verbale rispecchia ciò che è realmente accaduto e l'esigenza tecnica del software non altera la decisione collegiale.

Quanti candidati sono potenzialmente coinvolti

Alla sessione 2026 partecipano oltre 527 mila candidati. Nella scuola secondaria di secondo grado, secondo il Report Istat sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità a.s. 2024-2025, gli alunni con disabilità rappresentano il 3,7% degli iscritti, all'interno di una platea complessiva di 377 mila studenti con certificazione su tutti gli ordini scolastici. Una proiezione su questi parametri colloca tra i quindicimila e i ventimila i candidati per i quali la commissione opera ai sensi dell'art. 24, una quota minoritaria della quale sostiene esclusivamente prove non equipollenti.

Su questa platea pesa la scelta tecnica della commissione. Accettare il calcolo automatico del software senza verbalizzare in via preventiva il criterio di proporzionalità significa, per ogni candidato con percorso differenziato, accettare che la riservatezza sia compromessa nei plessi che pubblicano gli esiti, di fatto vanificando una tutela già scritta nella normativa secondaria. Il tema si intreccia con quello più ampio del diritto agli strumenti compensativi per gli studenti con difficoltà, che la giurisprudenza ha ribadito anche nei mesi scorsi.

La presidente dell'Osservatorio 182, Evelina Chiocca, mette il punto sulla gerarchia delle fonti: "una piattaforma non può trasformare in assenza ciò che assenza non è, né sostituirsi alle decisioni della Commissione". Tra una delibera collegiale fondata sul PEI e una guida rapida di un applicativo gestionale, sul piano normativo la prima prevale.

Le commissioni d'esame in attività in queste settimane possono applicare l'art. 24 c. 9 dell'ordinanza e verbalizzare il criterio di proporzionalità prima di trasferire i punteggi su Commissione web. Per le commissioni che hanno già operato in modo difforme resta lo strumento della rettifica in sede di verbale finale, da chiudere prima della pubblicazione degli esiti.

Pubblicato il: 30 giugno 2026 alle ore 13:23