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A 25 anni dal DPR 275/1999, che spazio hanno davvero le scuole

A 25 anni dal Regolamento Berlinguer, cosa possono davvero decidere le scuole. E perché non va confusa con l'autonomia differenziata di Calderoli.

Nel giorno in cui crollavano le Torri Gemelle, il DPR 275/1999 era in vigore da poco più di due anni. Venticinque anni dopo, con la scomparsa dell'ispettore Raffaele Iosa e la Legge 86/2024 sull'autonomia differenziata già approvata, vale la pena rileggere cosa quel regolamento stabilì davvero per le scuole italiane.

Le quattro autonomie del Regolamento Berlinguer

Il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, firmato dall'allora ministro Luigi Berlinguer, definisce quattro aree distinte. L'autonomia didattica (art. 4) permette di articolare le classi, adattare i tempi e le modalità di insegnamento agli obiettivi formativi. L'autonomia organizzativa (art. 5) consente di gestire orari e utilizzo del personale in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6) apre la porta a innovazioni sui contenuti e sulle metodologie. La definizione del curricolo (art. 8) consente alle scuole di integrare la quota nazionale con una quota locale, definita dal collegio docenti.

La quota fino al 20% del monte ore

La leva più concreta è la quota di autonomia sul monte ore complessivo. Le scuole possono utilizzare fino al 20% dell'orario per rafforzare insegnamenti esistenti o attivarne di nuovi, in base alle esigenze del territorio e agli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa. Le Linee guida per istituti professionali e tecnici confermano la stessa soglia, con margini analoghi anche nel secondo ciclo. Nella pratica lo strumento resta sotto-utilizzato: molte scuole si fermano a interventi di potenziamento marginale, senza toccare l'ossatura del curricolo.

È lo strumento con cui una scuola può scegliere di dedicare più ore alle STEM, alle lingue o a laboratori di innovazione, dalla riorganizzazione dell'orario settimanale ai moduli interdisciplinari. Ad esempio, i progetti di introduzione dell'AI in ambito umanistico rientrano proprio nell'autonomia di ricerca e sperimentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento.

Autonomia scolastica e autonomia differenziata: due piani diversi

Nel dibattito attuale, la parola "autonomia" viene usata per due cose molto diverse. L'autonomia scolastica riguarda i poteri della singola scuola rispetto allo Stato: fu introdotta con l'art. 21 della Legge 59/1997 (la cosiddetta "riforma Bassanini") e disciplinata dal DPR 275/1999 su Normattiva. Il perimetro riguarda i collegi docenti, i dirigenti, i consigli di istituto.

L'autonomia differenziata è invece la cornice della Legge 86/2024, che attua l'art. 116 terzo comma della Costituzione: consente alle Regioni a statuto ordinario di negoziare competenze aggiuntive su 23 materie, tra cui l'istruzione. Sono due livelli distinti di decisione. Casi recenti come il rinvio dell'inizio di scuola in Sicilia o le decisioni locali sulla sicurezza degli edifici, come la sorveglianza scolastica a Trento, mostrano quanto sia facile confondere i piani (chi decide: la scuola, la Regione, lo Stato?).

Cosa resta della lezione del 1999

Le competenze concrete delle scuole non sono aumentate negli ultimi 25 anni. La quota del 20% è rimasta invariata; il PNRR ha aggiunto risorse per progetti puntuali (digitale, mentoring, laboratori) ma non ha ridisegnato l'impianto Berlinguer. Le revisioni delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida hanno ripreso i contenuti, non i margini di flessibilità. Il rischio, con la nuova cornice delle autonomie regionali, è quello di svuotare l'autonomia della singola scuola trasferendo poteri alle Regioni prima che quel margine venga effettivamente utilizzato dai collegi docenti. Un altro nodo è che l'esercizio dell'autonomia richiede competenze progettuali, tempo di collegio e una regia dirigenziale, risorse spesso scarse, tra organici sotto pressione e continui cambi normativi.

Il nodo pratico per un dirigente scolastico resta lo stesso di 25 anni fa: attingere al 20% o rinunciare alla flessibilità. La differenza è che oggi la scelta si intreccia con una riforma costituzionale che ridisegna i confini tra Stato e Regioni, e la finestra per esercitare quel margine rischia di restringersi prima che venga davvero occupata.

Pubblicato il: 13 settembre 2026 alle ore 12:37