Un supplente ATA con contratto al 31 agosto ha tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari all'anno. Chi entra a scuola con una supplenza breve ne ottiene il doppio, sei, ma senza stipendio. La differenza pesa su 194.303 unità di organico ATA previste dal MIM per il 2025/2026 ed è diventata più stretta dopo la Cassazione 12991/2024 sull'autocertificazione.
Due contratti, due discipline
L'articolo 35 del CCNL Istruzione e ricerca 2019/2021, firmato il 18 gennaio 2024, distingue due binari per il personale ATA a tempo determinato. Chi ha una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto, su domanda, a tre giorni di permesso retribuito per anno scolastico. Chi copre supplenze brevi e saltuarie arriva invece a sei giorni, ma non retribuiti. Le due discipline non si sommano: chi in un anno passa da una sostituzione breve all'altra non recupera i tre giorni pagati, anche se cumula più incarichi. Il testo, valido dopo il rinnovo del contratto scuola 2019/2021 in Gazzetta Ufficiale, è la base delle procedure di segreteria per gestire le assenze in corso d'anno. Utile ricordare come funzionano le tipologie di supplenza a scuola prima di leggere la propria busta paga.
Il paradosso: più giorni, ma senza stipendio
Il conto è controintuitivo. Il supplente breve ha diritto a un numero doppio di giornate, ma ogni assenza gli costa la retribuzione del giorno. Per un collaboratore scolastico neoassunto, con una paga giornaliera intorno ai 60 euro netti, sei giorni fuori dallo stipendio superano i 350 euro nell'anno scolastico. Le stesse giornate restano comunque valide ai fini del servizio e della carriera e non interrompono la supplenza per il calcolo dell'anzianità: la penalizzazione è solo economica. La platea coinvolta è larga. Il MIM ha rideterminato la dotazione ATA per il 2025/2026 in 194.303 posti, in calo dai 196.477 dell'anno precedente, con circa 131.000 collaboratori scolastici e 48.000 assistenti amministrativi. Sui collaboratori, esclusi dalle sostituzioni brevi solo nei primi sette giorni di assenza del titolare, si concentra la maggior parte dei contratti temporanei coperti via graduatoria di istituto. È qui che ricade il peso dei sei giorni non pagati, in un momento in cui l'ANCI chiede risorse stabili oltre il PNRR per stabilizzare gli organici scolastici.
L'autocertificazione dopo la Cassazione 12991/2024
Il CCNL non contiene un elenco chiuso dei motivi ammessi, ma la motivazione non può più essere generica. L'ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato il diniego di un permesso richiesto con una formula vaga (accompagnare la moglie fuori città, senza dettagli), ritenendo legittima la trattenuta operata dal dirigente scolastico. Il parere ARAN ID 34580 del 12 giugno 2025 ha chiuso il cerchio: la richiesta deve essere documentata, anche in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 su Normattiva, e spetta al dirigente valutarne l'adeguatezza, non il merito. Il preside non può giudicare se il motivo sia serio, ma può respingere una richiesta che si limiti a citare "motivi familiari" senza specifiche verificabili. Sul piano operativo, i tre giorni retribuiti si possono fruire anche a ore, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL, fino a un massimo di 18 ore annuali con frazioni non inferiori a un'ora e una giornata intera che assorbe sei ore dal monte. Non riducono le ferie, ma nella stessa giornata non si sommano ad altri permessi orari o a riposi compensativi. Il personale part-time se li vede riproporzionati sul proprio orario. Sono esclusi lo straordinario e le indennità specifiche, tra cui i compensi accessori collegati al pacchetto welfare esteso a docenti e ATA.
Prima di firmare la richiesta serve dunque un motivo circostanziato: senza dettagli verificabili la giornata rischia di finire tra le trattenute. E per chi ha una supplenza breve la scelta è a monte, sapendo che ogni giorno di permesso non tornerà in busta paga.