Meta ha riscritto la formulazione dei prossimi termini commerciali per gli account business, in vigore dal 30 ottobre, dopo le polemiche sollevate da editori ed esperti legali sul rischio di scraping massivo dei contenuti web. Il portavoce Daniel Roberts ha chiarito a The Verge che i termini si applicano solo ad annunci e prodotti business e non autorizzano l'estrazione automatica di dati dai siti di notizie. Resta però intatto il perimetro business del gruppo di Menlo Park, che include anche le pagine ufficiali di scuole e università italiane.
Il contrordine di Meta sui siti dei giornali
Il testo originario sembrava autorizzare in modo automatico l'uso di software di scansione per accedere, indicizzare e analizzare le pagine web collegate agli account aziendali, al fine di addestrare i sistemi di intelligenza artificiale del gruppo. Diversi legali avevano letto quel passaggio come la possibilità di un'acquisizione a costo zero di grandi quantità di articoli giornalistici, con una ricaduta diretta sui diritti d'autore delle testate.
La precisazione del fine settimana restringe il campo. I termini si applicano solo ad annunci e prodotti business, assicura Meta, e non introducono nuovi diritti che prevalgano sulle preferenze indicate dai webmaster tramite file robots.txt o altre impostazioni dedicate. Resta invece intatta la raccolta dati finalizzata a profilazione e targeting pubblicitario, confermata dall'azienda nella revisione finale.
Perché scuole e università italiane rientrano nel perimetro business
Il punto che riguarda il mondo della formazione sta nella definizione di account business. Rientrano nella categoria tutte le pagine aziendali e istituzionali gestite tramite Business Manager, quindi anche i profili ufficiali di istituti scolastici, atenei, enti di formazione e associazioni studentesche collegati al sito web dell'ente. Chi aggancia la pagina al dominio .edu.it della scuola o al portale universitario autorizza di fatto Meta a trattare quel sito come risorsa commerciale associata all'account.
La revisione chiude la porta ai siti di informazione ma non modifica le regole per i siti istituzionali agganciati a pagine aziendali. Scuole e università che pubblicano contenuti didattici, bandi, graduatorie o materiali rivolti ai minori sono chiamate a verificare entro il 30 ottobre le impostazioni dei propri account, dal file robots.txt alle etichette meta usate per segnalare le preferenze contro lo scraping. Il Regolamento UE sull'intelligenza artificiale fissa obblighi di trasparenza per i modelli di uso generale ma lascia al titolare del sito la responsabilità delle preferenze.
La data literacy che manca al curriculum italiano
Qui l'Italia arriva con un'infrastruttura formativa fragile. Le competenze digitali di base della popolazione adulta sono ferme al 45,8% nel 2023, oltre dieci punti sotto la media UE del 55,6% secondo i dati Eurostat. Il Piano Scuola 4.0 finanziato dal PNRR ha concentrato gli investimenti su ambienti didattici e dispositivi, lasciando sullo sfondo la didattica delle competenze dati. Il framework europeo DigComp 2.2 individua la data literacy come area trasversale, ma nei curricula italiani la formazione sui termini di servizio delle piattaforme e sulla gestione delle preferenze digitali non ha una collocazione obbligatoria.
Il tema si lega al provvedimento del Garante privacy sul web scraping che a maggio 2024 ha richiamato gestori pubblici e privati a predisporre barriere contro la raccolta massiva di dati. Il quadro aggiunge una tessera a un mosaico già discusso: il ritardo europeo sulla formazione nei chip di Kiryat Gat, lo scudo cyber scolastico mancato dopo il G7 sull'IA di frontiera e la posizione italiana fuori dal podio UE 2026 sulle classifiche europee delineano un sistema che reagisce ai cambi di regole piuttosto che anticiparli.
Il 30 ottobre è dietro l'angolo. Dirigenti scolastici e responsabili comunicazione degli atenei dovrebbero verificare oggi il collegamento tra account business, dominio istituzionale e preferenze di scansione, prima che il nuovo testo di Meta diventi la cornice contrattuale di riferimento.