Indice: In breve | Cosa stabilisce il DPCM del 25 marzo 2026 | Le tappe del riconoscimento dal 2018 al 2026 | Equipollenza dei titoli e fase transitoria | Cosa cambia per i pazienti | Errori comuni nell'interpretare il riconoscimento | Domande frequenti
In breve
* Il DPCM del 25 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio, fissa i criteri per riconoscere i titoli pregressi degli osteopati.
* L'iter chiude un percorso aperto dalla legge Lorenzin (3/2018), che aveva istituito la professione sanitaria.
* Dal 1° settembre 2026 i corsi potranno essere attivati solo dalle università accreditate dal MUR.
* I professionisti già attivi avranno sei anni per sostenere l'esame di abilitazione.
* L'iscrizione passa attraverso elenchi speciali a esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP.
Cosa stabilisce il DPCM del 25 marzo 2026
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato il 25 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2026, definisce i criteri per riconoscere i titoli e l'esperienza già maturata dagli osteopati. Il provvedimento è il tassello che mancava per rendere operativa la legge 3/2018, conosciuta come legge Lorenzin, che aveva istituito la professione sanitaria dell'osteopata senza definirne la fase di transizione. DPCM 25 marzo 2026 in Gazzetta Ufficiale
Il testo stabilisce due binari paralleli. Da un lato, i percorsi formativi futuri: dal 1° settembre 2026 i corsi di osteopatia saranno attivati esclusivamente dalle università accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca. Dall'altro, la gestione di chi esercita già la professione, per cui è prevista una fase transitoria con elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Le tappe del riconoscimento dal 2018 al 2026
1. Legge 3/2018 (Lorenzin): istituisce la professione sanitaria dell'osteopata e ne demanda l'attuazione a successivi decreti. 2. DPR 131/2021: definisce il profilo professionale, le competenze e l'ambito d'attività dell'osteopata. 3. Decreto interministeriale 2023: introduce l'ordinamento didattico del corso di laurea in Osteopatia. 4. Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025: fissa i criteri sull'esperienza professionale e sull'equipollenza dei titoli pregressi. 5. DPCM 25 marzo 2026: recepisce l'intesa e disciplina la fase transitoria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2026.
Equipollenza dei titoli e fase transitoria
La parte più attesa del decreto riguarda chi pratica la professione da anni senza una laurea abilitante. La normativa prevede l'iscrizione in elenchi speciali a esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP. L'inserimento avviene sulla base del titolo conseguito e dell'esperienza professionale documentata, secondo i criteri fissati dall'accordo Stato-Regioni del dicembre 2025.
Una volta iscritti, i professionisti hanno sei anni per ottenere l'abilitazione definitiva, attraverso un esame finale o il riconoscimento dell'equipollenza con la nuova laurea abilitante. Trascorso questo periodo senza aver completato il percorso, la posizione nell'elenco speciale decade. La fase transitoria serve a evitare una soluzione di continuità tra il regime precedente e il sistema universitario abilitante.
In parallelo, i nuovi studenti potranno accedere alla professione solo attraverso il corso di laurea istituito con il decreto del 2023, erogato unicamente da università riconosciute dal MUR. Le scuole private non potranno più rilasciare titoli abilitanti a partire dall'anno accademico 2026/2027.
Cosa cambia per i pazienti
Il riconoscimento sanitario non introduce un obbligo immediato di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, ma colloca l'osteopata tra le professioni regolate da un ordine, con un albo pubblico consultabile. Per chi cerca un terapeuta, questo significa poter verificare titolo e iscrizione attraverso i canali ufficiali della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP.
Secondo i dati del Registro Osteopati d'Italia (ROI), circa 10 milioni di italiani ricorrono ogni anno a questo tipo di trattamenti, in particolare per dolori muscolo-scheletrici, lombalgie, cervicalgie e percorsi riabilitativi. Il ROI conta oltre 5.000 osteopati iscritti, mentre la stima del progetto di censimento OPERA, condotto con COME Collaboration, indica un numero complessivo di professionisti attivi superiore. La differenza tra iscritti al registro associativo e platea totale è uno dei nodi che gli elenchi speciali servono a chiarire.
Sul piano clinico, la letteratura scientifica documenta benefici della disciplina in alcune condizioni muscolo-scheletriche, mentre per altre indicazioni le evidenze restano oggetto di dibattito. L'ingresso nell'ambito sanitario regolato dovrebbe favorire studi più strutturati e una migliore integrazione con le altre figure sanitarie nei percorsi riabilitativi.
Errori comuni nell'interpretare il riconoscimento
Pensare che la professione sia stata riconosciuta solo ora: la cornice sanitaria è stata fissata già con la legge Lorenzin del 2018. Il DPCM del 2026 chiude l'iter attuativo, definendo come accedere alla nuova disciplina chi esercita da prima.
Confondere l'iscrizione all'elenco speciale con l'abilitazione definitiva: l'elenco è una fase transitoria a tempo. Per restare in attività oltre i sei anni serve il titolo abilitante riconosciuto dal Ministero della salute.
Credere che la prestazione sia ora rimborsata dal SSN: il provvedimento riguarda la professione, non i livelli essenziali di assistenza. L'eventuale inclusione nei percorsi pubblici dipenderà da scelte successive di Regioni e aziende sanitarie.
Dare per scontato che le scuole private continueranno a formare professionisti abilitati: dal 1° settembre 2026 il titolo si ottiene solo nei corsi universitari accreditati dal MUR. Le scuole private potranno proseguire come centri di formazione non abilitante.
Domande frequenti
Da quando si applica il DPCM?
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 maggio 2026. Gli effetti sull'attivazione dei nuovi corsi universitari decorrono dal 1° settembre 2026.
Chi può iscriversi all'elenco speciale?
Possono iscriversi i professionisti che esercitavano la professione prima dell'entrata in vigore del decreto e che possiedono i requisiti di titolo o esperienza previsti dall'accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025.
Quanto dura la fase transitoria?
Gli iscritti agli elenchi speciali hanno sei anni di tempo per ottenere l'abilitazione, tramite esame finale o riconoscimento dell'equipollenza con la laurea abilitante. Scaduto il termine, la posizione decade.
L'osteopatia è già rimborsata dal Servizio sanitario nazionale?
No. Il decreto riconosce la professione e regola l'accesso, ma non introduce automaticamente la copertura della prestazione tra i livelli essenziali di assistenza. L'integrazione nei servizi pubblici dipenderà dalle decisioni di Regioni e aziende sanitarie.
L'Italia è in linea con il resto d'Europa?
Il Regno Unito ha riconosciuto la professione nel 1993 con l'Osteopaths Act, mentre Francia, Belgio, Svezia, Danimarca e Finlandia hanno una regolamentazione consolidata da oltre vent'anni. L'Italia chiude oggi una distanza normativa significativa.
La pubblicazione del decreto fissa la cornice, ma il banco di prova reale arriverà nei prossimi mesi con l'apertura degli elenchi speciali e l'avvio a regime dei corsi di laurea abilitanti. Per i pazienti l'effetto più immediato è la possibilità di consultare un albo ufficiale; per chi esercita, il calendario dei sei anni inizia a scorrere dal momento dell'iscrizione.