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TAR Lazio, 2.500€ alla famiglia: il sostegno segue le ore di frequenza

Sentenza TAR Lazio 13960/2026: il rapporto 1:1 copre la frequenza dell'alunno, non l'orario del docente. 2.500€ di risarcimento e i dati dei ricorsi.

La Sezione Quarta Bis del TAR Lazio ha condannato Ministero dell'Istruzione e Istituto Comprensivo a pagare 2.500 euro alla famiglia di uno studente di terza media con disabilità grave. Sul sostegno scolastico, chiarisce la sentenza 13960/2026 depositata il 31 luglio, il rapporto 1:1 non coincide con l'orario di cattedra del docente: il minore frequentava 28 ore ma ne aveva assegnate solo 18 di sostegno.

Il TAR: l'orario del docente non è il tetto del diritto

Lo studente frequenta 30 ore settimanali, due delle quali dedicate a terapie esterne. Nonostante la disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, il Piano Educativo Individualizzato per il 2025/2026 gli ha assegnato 18 ore, divise fra due docenti specializzati.

L'amministrazione si è difesa citando il CCNL: 18 ore sono le ore di cattedra dell'insegnante di sostegno alla secondaria. Il collegio ha bocciato la tesi come «equivoco interpretativo». La tabella oraria del CCNL Scuola fissa un tetto al servizio del docente, non al diritto dell'alunno. La motivazione richiama il D.Lgs. 62/2024 sul sostegno intensivo, che ha novellato la 104/1992 introducendo il concetto di «sostegno intensivo» per le compromissioni gravi, e le sentenze 80/2010, 275/2016 e 121/2025 della Corte Costituzionale: il diritto all'insegnante di sostegno non è condizionato dalle risorse finanziarie.

Un caso su venti al Sud finisce al TAR

La sentenza non è isolata. Nell'anno scolastico 2024/2025 gli alunni con disabilità sono 377mila, il 4,8% degli iscritti secondo il Report ISTAT sull'inclusione scolastica 2024/2025. La media di ore settimanali assegnate è di 15,8, ma scende a 13,6 nella scuola secondaria: lo studente laziale, con 18 ore, era già sopra la media di grado, e comunque insufficiente rispetto alle 28 di frequenza.

Il divario fra ore chieste e ore ricevute è così diffuso che il 3,8% delle famiglie ricorre al TAR ritenendo inadeguata l'assegnazione. Nel Mezzogiorno la quota sale al 5,3%, contro il 2,9% del Nord: uno squilibrio che si somma al ritardo nelle nomine. All'avvio dell'anno il 22% dei posti di sostegno non era stato coperto, e a un mese dall'inizio delle lezioni il 10% risultava ancora vacante.

Sul filone dei ricorsi in materia di alunni con fragilità si è mosso di recente anche il TAR Puglia sui BES all'esame di Stato, che ha ridimensionato le tutele automatiche. La giustizia amministrativa sta diventando la strada obbligata per far valere diritti che l'organico ordinario non riesce a garantire da solo.

Cosa cambia per le famiglie

La condanna aggiunge due leve pratiche. La prima è la disapplicazione dell'argomento contrattuale: nessun dirigente può più opporre il tetto delle 18 ore di cattedra come ragione per limitare il PEI. La seconda è il danno esistenziale ex articolo 2043 del codice civile: il TAR ha liquidato in via equitativa 2.500 euro perché la mancata copertura ha causato una regressione documentata nelle competenze adattive e comunicative del minore, oltre a una lesione del percorso di integrazione nella classe.

Per contestare un taglio di ore la strada è quella percorsa dalla famiglia laziale: verbale GLO, PEI e documentazione clinica agli atti, poi ricorso al TAR competente entro sessanta giorni. La sentenza 121/2025 della Consulta, citata nella motivazione, ha già smontato l'obiezione del vincolo di bilancio: l'articolo 81 della Costituzione vincola il legislatore nell'impostazione delle leggi di spesa, non il giudice chiamato a tutelare diritti fondamentali.

L'articolo 34 della Costituzione, richiamato dal presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dice che la scuola è aperta a tutti. La sentenza laziale traduce quel principio in una cifra e in una regola: 2.500 euro per il percorso educativo negato, e nessun tetto di 18 ore su un diritto che dura quanto la frequenza.

Pubblicato il: 25 settembre 2026 alle ore 12:31