La Cassazione ha ascoltato le parti il 20 maggio 2026. La questione - se le ferie dei supplenti con contratto al 30 giugno possano essere cancellate d'ufficio durante le sospensioni delle lezioni - è arrivata alla Suprema Corte tramite rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Torino. Ma oltre 200.000 docenti a termine potrebbero ignorare che i tribunali del lavoro condannano già il Ministero dell'Istruzione: con risarcimenti da 763 euro fino a 8.125 euro per persona.
La prassi delle ferie automatiche finisce in tribunale
Le scuole calcolano le ferie dei supplenti annuali in base a 2,5 giorni per ogni mese di servizio svolto. Per un contratto intero - da settembre al 30 giugno - sono circa 22 giorni. Il problema è che le amministrazioni scolastiche computano questi giorni automaticamente durante Natale, Pasqua e la terza decade di giugno, senza che il docente possa scegliere o rifiutare.
Il Ministero sostiene che i periodi di sospensione delle attività didattiche costituiscono ferie per il personale precario. Questa tesi è stata contestata in tribunale e la Corte d'Appello di Torino ha chiesto alla Cassazione di fissare un principio definitivo, usando lo strumento del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 363-bis del codice di procedura civile. All'udienza del 20 maggio ha partecipato l'avvocatura di Stato, i legali dei precari e la FLC CGIL, intervenuta a sostegno della lavoratrice torinese che ha promosso il ricorso originario.
Il criterio che cambia tutto: l'invito scritto del dirigente
I tribunali del lavoro che hanno già emesso condanne applicano un principio condiviso: la cancellazione automatica delle ferie è illegittima se il dirigente scolastico non ha mai invitato per iscritto il docente a fruirne. La logica si radica nella direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro, che la Corte di Giustizia UE nel 2018 ha interpretato stabilendo che il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento delle ferie se non ha messo il lavoratore nelle condizioni concrete di usufruirne.
Se il dirigente non ha mai inviato una comunicazione scritta formale che invitasse il docente a utilizzare i giorni maturati, il diritto all'indennità sostitutiva rimane in piedi.
* Genova: 65.000 euro a 8 docenti, circa 8.125 euro ciascuno
* Roma: 5.853 euro più interessi - supplente collocata in ferie senza comunicazione scritta
* La Spezia: 4.223 euro più interessi - dirigente non aveva invitato per iscritto
* Lanciano: 3.500 euro
* Padova: 1.450 euro più arretrati
* Vicenza: 763 euro - monetizzazione delle ferie non richiesta dal dirigente
La stima media è di 1.000-1.500 euro per ogni anno di contratto al 30 giugno. I ricorsi coprono gli ultimi 10 anni scolastici: un supplente con cinque contratti annuali potrebbe recuperare tra 5.000 e 7.500 euro. Nuove regole sulla validità del servizio fino al 24 giugno confermano come ogni mese di servizio dei precari abbia precise conseguenze contrattuali e diritti da tutelare.
La sentenza in attesa, i ricorsi già possibili
La questione era già stata affrontata dalla stessa Cassazione con pronunce favorevoli ai precari. La Corte d'Appello di Torino ha comunque scelto di sollevare di nuovo il rinvio pregiudiziale, perché i tribunali locali continuavano a decidere in modo non uniforme. La Suprema Corte dovrà ora pronunciarsi in modo vincolante, sciogliendo ogni incertezza.
Fino alla sentenza, ogni giudice del lavoro può decidere come ritiene opportuno. Il trend delle condanne già emesse - da Vicenza a Sciacca, da Roma a Genova - mostra un orientamento favorevole ai docenti quando manca la comunicazione scritta del dirigente. Gli emendamenti sulla formazione iniziale dei docenti nel decreto Milleproroghe confermano che le regole per i supplenti continuano a evolversi anche sul fronte dei diritti.
La sentenza della Cassazione è attesa nelle prossime settimane. Per ogni supplente che non ha mai ricevuto l'invito scritto del proprio dirigente, il termine per agire decorre dalla fine di ogni singolo contratto: con 10 anni a disposizione, per molti il tempo non è ancora scaduto.