Il Garante per la protezione dei dati personali ha già bloccato un genitore che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto del figlio infraquattordicenne senza il consenso dell'altro genitore. La decisione è del 13 novembre 2024 e arriva proprio mentre nelle scuole italiane si moltiplicano recite, saggi e cerimonie di saluto di fine anno.
Riprese personali sì, social network no
Le indicazioni del Garante, raccolte nel vademecum Scuola a prova di privacy aggiornato nel 2023, distinguono nettamente due ambiti. Riprendere il proprio figlio durante una recita per conservare un ricordo familiare è consentito: il trattamento ricade nella sfera personale e domestica e resta fuori dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
La diffusione delle stesse immagini su Facebook, Instagram o nei gruppi WhatsApp di classe segue regole diverse. Serve sempre il consenso informato di chi compare nell'inquadratura e, se si tratta di minori, dei loro genitori. Le scuole possono regolare o vietare l'uso di smartphone e altri dispositivi di registrazione durante gli eventi, e di solito lo fanno con una comunicazione preventiva alle famiglie.
Il provvedimento 681 del 2024: anche con l'affidamento condiviso serve il sì di entrambi
Il caso esaminato dal Garante riguardava un padre con affidamento condiviso che aveva pubblicato su Facebook un'immagine del figlio sotto i 14 anni. La madre, contraria, si è rivolta all'Autorità con un reclamo nel marzo 2024. Il padre ha sostenuto di avere diritto alla pubblicazione proprio per via del regime di affidamento condiviso e ha invocato il fatto che l'immagine non fosse particolarmente nitida.
L'Autorità ha respinto la lettura del padre. Postare l'immagine di un minore sui social è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 del codice civile, perché incide sui dati personali e sulla reputazione digitale del bambino. Per atti di questo tipo serve la decisione congiunta dei genitori, anche quando vivono separati e l'affidamento è condiviso. Il provvedimento 681/2024 sulla pubblicazione di foto di minori sui social ha imposto al padre il divieto di pubblicare ulteriori immagini del figlio senza il consenso dell'altro genitore e l'obbligo di comunicare entro 30 giorni le azioni intraprese per adeguarsi.
Sopra i 14 anni il quadro cambia: la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione delle proprie immagini, e il consenso dei genitori non sostituisce la sua volontà. Resta invece valida la tutela contro la diffusione di contenuti lesivi della reputazione, anche quando il minore stesso abbia inizialmente acconsentito.
Cosa cambia per scuole e famiglie a giugno 2026
Per i docenti e i dirigenti il quadro è più stringente. Le foto recite scolastiche pubblicate sul sito o sui canali social dell'istituto richiedono informativa specifica e consensi raccolti uno per uno: la liberatoria generica firmata a inizio anno non copre la diffusione online. La fine dell'anno scolastico resta un momento utile per le strategie di motivazione e coinvolgimento degli studenti, ma le cerimonie di saluto e i saggi vanno organizzate con attenzione anche sul piano della tutela dei dati.
Per i genitori il messaggio è più diretto. Pubblicare la foto del proprio figlio sui social senza il consenso dell'altro genitore espone oggi a un reclamo che il Garante ha già dimostrato di accogliere. Il consenso vale per ciascun bambino ritratto: taggare un compagno di classe o diffondere la foto del gruppo richiede l'autorizzazione di tutte le famiglie coinvolte. Le accortezze suggerite restano valide: rendere irriconoscibile il volto del minore, limitare la visibilità delle immagini ai contatti fidati, evitare la creazione di account social dedicati ai bambini e leggere le informative privacy delle piattaforme su cui si carica il materiale.
Da giugno 2026 la formula "tanto è solo una recita" non vale più come autorizzazione automatica: il Garante ha messo per iscritto che la decisione di pubblicare resta congiunta, e che la firma di inizio anno non copre quello che finisce online.