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Proroghe contratti ATA al 30 giugno: procedura e casi previsti

Il MIM autorizza le proroghe ATA al 30 giugno. Non è automatica: il dirigente deve chiedere all'USR. Ecco i casi e la procedura della nota del 7 maggio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato, con la nota del 7 maggio 2026 firmata dalla direttrice generale Maria Assunta Palermo, la possibilità di prorogare i contratti di supplenza del personale ATA in scadenza il 30 giugno per l'anno scolastico 2025/2026. La nota, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, individua le situazioni specifiche in cui l'estensione del contratto è ammissibile, le condizioni da verificare e la procedura che i dirigenti scolastici devono attivare per richiedere l'autorizzazione. La misura si fonda sul meccanismo del DM n. 430 del 13 dicembre 2000 e sulle istruzioni operative emanate negli anni precedenti.

Quando si può richiedere la proroga

Il MIM individua quattro categorie di situazioni che possono giustificare la richiesta di proroga dei contratti:

* Attività collegate agli esami di Stato, incluso l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

* Recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo successivo agli scrutini

* Adempimenti organizzativi per l'avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027

* Aggiornamento delle graduatorie di istituto e svolgimento di procedure concorsuali ancora in corso

In tutti questi casi la condizione di base rimane la stessa: i servizi non possono essere coperti con il personale di ruolo presente o con i supplenti annuali già in servizio nell'istituto. Il testo di riferimento è l'art. 1, comma 7 del DM 430/2000. La pagina del MIM dedicata alle supplenze ATA illustra il quadro normativo complessivo per questo tipo di contratti.

La proroga non scatta da sola: tre passaggi obbligatori

Il contratto non si prolunga automaticamente. Il dirigente scolastico deve prima accertare che i servizi non possano essere coperti con personale di ruolo o con i supplenti già in servizio. Poi predispone una richiesta formalmente motivata, corredata dalla documentazione delle effettive esigenze organizzative. Infine la trasmette all'Ufficio scolastico regionale competente, che la valuta e la autorizza.

Con i contratti in scadenza il 30 giugno, il tempo per raccogliere la documentazione e trasmettere la richiesta agli USR è limitato. Senza l'autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, il contratto cessa comunque alla data prevista, indipendentemente dall'effettiva necessità organizzativa. Il Ministero ha invitato gli USR a fornire indicazioni operative uniformi ai dirigenti scolastici e agli uffici territoriali, per ridurre le difformità di applicazione tra una provincia e l'altra.

Per il personale ATA con contratto in scadenza, il primo passo è verificare con il proprio dirigente se la scuola si trova in una delle condizioni indicate dalla nota e se la richiesta all'USR è già stata avviata. Il comparto è coinvolto su più fronti in questo periodo: dalle trattative MIM-sindacati sui passaggi di area alle riduzioni in busta paga contestate dai sindacati. Per chi non ottiene la proroga, restano in vigore le tutele nelle graduatorie interne d'istituto previste per il personale in difficoltà al termine dell'anno scolastico.

Pubblicato il: 8 maggio 2026 alle ore 07:56