Permessi retribuiti per supplenti: nuove regole e autocertificazione
Indice dei contenuti
1. Introduzione: permessi e diritti per il personale scolastico 2. Quadro normativo: cosa prevede l’art. 35 comma 12 CCNL 2024 3. Chi può richiedere i permessi retribuiti? 4. Motivazioni e autocertificazione: cosa cambia 5. La flessibilità per il personale ATA: permessi orari e modalità di utilizzo 6. Il ruolo del dirigente scolastico nella valutazione delle richieste 7. Documentazione e procedura: istruzioni pratiche 8. Chiarimenti ARAN e l’importanza della libertà motivazionale 9. Casi pratici e domande frequenti 10. Implicazioni pratiche e suggerimenti operativi 11. Considerazioni finali: un passo avanti per la tutela dei supplenti 12. Conclusione sintetica
Introduzione: permessi e diritti per il personale scolastico
Il tema dei permessi retribuiti per supplenti scuola è da sempre oggetto di attenzione, sia da parte dei lavoratori della scuola sia delle organizzazioni sindacali e dirigenziali. Con la firma del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2024, si rafforzano le tutele per il personale scolastico con contratto a tempo determinato, introducendo importanti novità sulle modalità di fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari. Tra le innovazioni più rilevanti figura la possibilità di documentare i motivi di assenza anche tramite autocertificazione, un passo avanti nella semplificazione amministrativa e nella tutela dei lavoratori.
L’articolo che segue vuole essere una guida esaustiva e aggiornata all’argomento, con particolare attenzione alle nuove regole stabilite dall’articolo 35, comma 12, del CCNL, fornendo chiarimenti, suggerimenti pratici e tutte le risposte alle domande più frequenti, in linea con le richieste dei principali motori di ricerca e le esigenze informative di docenti, ATA e dirigenti scolastici.
Quadro normativo: cosa prevede l’art. 35 comma 12 CCNL 2024
Il riferimento normativo centrale per questa materia è l’art. 35 comma 12 del CCNL Istruzione e Ricerca 2024, siglato il 18 gennaio 2024. Tale disposizione precisa che:
> “Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno può richiedere, durante l’anno scolastico, fino a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.”
Si specifica inoltre che tali permessi non pregiudicano il diritto alla retribuzione e l’anzianità di servizio, rappresentando dunque uno strumento di conciliazione fondamentale tra attività lavorativa e vita privata. Il legislatore interviene per ridurre la disparità storica fra personale di ruolo e precario, assicurando almeno tre giorni di permesso retribuito per motivi personali scuola anche ai supplenti annuali e temporanei.
Chi può richiedere i permessi retribuiti?
In base alla normativa vigente, i destinatari diretti di questa disposizione sono:
* Docenti supplenti, cioè insegnanti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o delle operazioni di scrutinio (31 agosto); * Personale educativo supplente, come educatori di convitto e personale assimilato; * Personale ATA supplente, ovvero amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola assunti sempre con contratto a tempo determinato.
È importante precisare che la normativa riguarda solo chi ha un incarico annuale o fino al termine delle lezioni. Sono esclusi, quindi, i supplenti «brevi» (incarichi inferiori) e coloro che abbiano altre tipologie contrattuali non riconducibili al quadro delineato dall’art. 35, comma 12.
Motivazioni e autocertificazione: cosa cambia
Una delle principali innovazioni introdotte dal CCNL istruzione e ricerca 2024 (e uno dei grandi temi della contrattazione sindacale recente) riguarda la possibilità di fruire dei permessi retribuiti presentando una autocertificazione permessi docente o personale ATA.
Da motivazione vincolata a motivazione libera
Grazie a un rilevante chiarimento di ARAN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, non è più richiesto che la motivazione della richiesta rientri entro causali predeterminate. In altre parole, il dipendente non dovrà più dimostrare, ad esempio, la necessità di assentarsi solo per un lutto, un ricovero o assistenza a familiari gravi, ma potrà dichiarare motivi personali o familiari anche meno vincolanti, "rilevanti" solo sotto il profilo soggettivo.
Validità dell’autocertificazione
La documentazione dei motivi di assenza, un tempo da presentare necessariamente attraverso documentazione esterna (certificati medici, atti pubblici, ecc.), oggi può essere prodotta tramite autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, così come confermato dall'ARAN.
Questo semplifica le procedure, tutela la privacy del lavoratore e favorisce una migliore conciliazione vita-lavoro.
La flessibilità per il personale ATA: permessi orari e modalità di utilizzo
Un elemento importante riguarda la possibilità, concessa al solo personale ATA, di usufruire dei permessi retribuiti anche su base oraria (non solo per giornate intere). Tale opzione permette una gestione ancora più flessibile dell'assenza, adattandosi a esigenze e situazioni personali meno "impegnative" e rispondendo alle differenti necessità del comparto amministrativo, tecnico e ausiliario.
Come funziona per il personale ATA?
* I 3 giorni possono essere frazionati in permessi orari; * La modalità di calcolo viene stabilita dal regolamento di istituto e dalle disposizioni interne; * Occorre sempre presentare motivazione per iscritto.
Questo punto rappresenta una differenza significativa rispetto ai docenti e al personale educativo, che possono invece fruire dei permessi solo "a giornata intera".
Il ruolo del dirigente scolastico nella valutazione delle richieste
Una questione centrale è rappresentata dal ruolo del dirigente scolastico: quest’ultimo è chiamato a valutare “l’adeguatezza della motivazione e della documentazione presentata”.
Pur nell’ambito della semplificazione e valorizzazione dell’autocertificazione, resta alla dirigenza il compito di:
* Verificare che la richiesta sia congrua (effettivamente ricondotta a motivi personali o familiari); * Stabilire che l'autocertificazione sia completa e sottoscritta nei modi di legge; * Garantire il funzionamento della scuola e la sostituzione, se necessaria, del personale assente; * Intervenire, eventualmente, in caso di situazioni sospette o di eccessiva ripetitività delle richieste.
Si tratta di un delicato equilibrio tra diritto individuale e interesse organizzativo, in cui la trasparenza e la completezza della documentazione giocano un ruolo fondamentale.
Documentazione e procedura: istruzioni pratiche
Chi intende fruire dei permessi retribuiti previsti dal CCNL istruzione e ricerca 2024 dovrà:
1. Presentare richiesta scritta (solitamente tramite modulo predefinito o modello fornito dall’istituto); 2. Specificare la data del permesso e la relativa motivazione, dichiarando in modo preciso se trattasi di motivi personali o familiari; 3. Allegare un’autocertificazione (autodichiarazione ai sensi di legge) che attesti la veridicità delle informazioni dichiarate; 4. Nel caso di personale ATA, indicare se si intende usufruire del permesso su base oraria o giornaliera; 5. Attendere il nulla osta della Dirigenza e successivamente provvedere alla fruizione del permesso.
La falsità nell’autocertificazione è punita per legge e può comportare conseguenze disciplinari e penali, ma in assenza di elementi di sospetto, la parola del dipendente è ritenuta sufficiente.
Chiarimenti ARAN e l’importanza della libertà motivazionale
Fondamentale per la corretta applicazione di questa norma è il punto di vista dell’ARAN, che ha ribadito – anche attraverso apposite circolari e approfondimenti – che la motivazione non deve corrispondere a una casistica predeterminata. Questo garantisce:
* Maggiore autonomia individuale nel valutare la rilevanza dei motivi personali o familiari; * Un approccio più umano e rispettoso delle esigenze effettive dei dipendenti; * Una riduzione degli ostacoli burocratici nella richiesta dei permessi retribuiti supplenti scuola; * Chiarezza nelle regole applicative per tutte le parti coinvolte.
Il tutto sotto il controllo prudente, ma non arbitrario, della dirigenza scolastica, la quale può richiedere eventuali integrazioni documentali solo in casi specifici o laddove ricorrano dubbi di legittimità.
Casi pratici e domande frequenti
Per favorire la massima chiarezza riportiamo alcune risposte, che raccolgono i dubbi più ricorrenti tra gli operatori scolastici:
Un supplente può chiedere i permessi per un esame universitario proprio o di un figlio?
Sì: la causale "motivi personali o familiari" è sufficientemente ampia e può comprendere esigenze formative, sanitarie, burocratiche, familiari e simili.
Serve produrre un certificato medico per assistere un familiare malato?
No, salvo che il dirigente non ritenga necessario un approfondimento in casi particolari: l’autocertificazione è di regola sufficiente.
Il permesso va recuperato?
No: i permessi sono retribuiti e non richiedono il recupero delle ore o delle giornate assentate.
Il personale ATA può utilizzare una sola ora di permesso?
Sì, purché il regolamento interno lo consenta e venga esplicitato nella richiesta.
E se un docente cambia scuola durante l’anno?
Il nuovo contratto riparte con un nuovo pacchetto di 3 giorni se il nuovo incarico è di durata sufficiente (fino al 30 giugno o 31 agosto), altrimenti no.
Implicazioni pratiche e suggerimenti operativi
L’applicazione coerente e trasparente della norma è fondamentale per evitare tensioni e incomprensioni tra personale, segreteria e dirigenza. Alcuni suggerimenti pratici:
* Leggere con attenzione il CCNL e le eventuali circolari di istituto; * Chiedere sempre chiarimenti in caso di dubbi alla segreteria scolastica; * Predisporre autocertificazioni chiare, firmate e datate; * Utilizzare modalità di richiesta elettroniche dove disponibili, per tracciare ogni fase della procedura; * Ricordarsi che la responsabilità dell’autocertificazione comporta conseguenze penali e disciplinari in caso di dichiarazioni false.
Per la scuola, invece, è consigliabile:
* Aggiornare il regolamento scolastico interno alle ultime novità del CCNL; * Formare il personale di segreteria e i responsabili del personale sulle procedure corrette; * Mantenere una gestione trasparente e uniforme delle richieste per evitare disparità di trattamento.
Considerazioni finali: un passo avanti per la tutela dei supplenti
L’introduzione della possibilità di autocertificare le motivazioni per permessi retribuiti rappresenta una conquista di civiltà nel mondo della scuola, oltre che uno strumento di qualità della vita lavorativa. Si tratta di un passo avanti sia per i diritti dei supplenti sia per una reale semplificazione amministrativa, grazie anche alle chiare indicazioni fornite dall’ARAN.
Restano, ovviamente, alcune responsabilità condivise: la lealtà e trasparenza da parte dei lavoratori che ricorrono ai permessi, l’attenzione e il rispetto della privacy da parte della dirigenza scolastica, e l’aggiornamento costante delle conoscenze normative da parte delle segreterie.
Conclusione sintetica
Con il nuovo CCNL istruzione e ricerca 2024, la disciplina dei permessi retribuiti per supplenti scuola è finalmente più chiara, inclusiva e rispettosa delle esigenze personali e familiari di chi lavora nella scuola. L’uso dell’autocertificazione e la libertà motivazionale sottolineano la volontà di favorire una scuola più moderna, efficiente e attenta ai bisogni reali delle persone, sia docenti sia personale ATA. È ora compito di tutti applicare al meglio queste regole, per garantire che i diritti conquistati rimangano un elemento qualificante del rapporto di lavoro nel sistema scolastico italiano.