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Mobilità ATA 2026/27, precedenza con legge 104: basta un solo verbale anche con due genitori disabili

A pochi giorni dalla scadenza del 13 aprile, un importante chiarimento sulla non cumulabilità della precedenza per assistenza a familiari con disabilità

* Scadenza al 13 aprile: il termine per la mobilità ATA * Precedenza legge 104: un solo verbale è sufficiente * La non cumulabilità della precedenza: cosa significa in concreto * Come presentare correttamente la domanda

Scadenza al 13 aprile: il termine per la mobilità ATA {#scadenza-al-13-aprile-il-termine-per-la-mobilità-ata}

Mancano pochi giorni. Il 13 aprile 2026 si chiude la finestra per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27, e tra i quesiti più frequenti che stanno arrivando agli uffici scolastici territoriali ce n'è uno che merita un approfondimento specifico: chi assiste due genitori entrambi titolari di legge 104 deve presentare due verbali distinti per ottenere la precedenza nel trasferimento?

La risposta, stando a quanto emerge dai chiarimenti forniti in queste ore, è no. Un solo verbale è sufficiente, e la precedenza riconosciuta non cambia nella sua portata anche quando i familiari con disabilità assistiti sono più di uno.

Una precisazione che può sembrare tecnica, quasi burocratica, ma che per migliaia di lavoratori della scuola rappresenta un passaggio cruciale nella compilazione della domanda.

Precedenza legge 104: un solo verbale è sufficiente {#precedenza-legge-104-un-solo-verbale-è-sufficiente}

Il nodo riguarda un caso tutt'altro che raro: un dipendente ATA che presta assistenza a due genitori con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. In molti si sono chiesti se fosse necessario allegare alla domanda di mobilità entrambi i verbali di accertamento della commissione medica, o se bastasse documentare la situazione con un solo verbale.

Il chiarimento è netto: è sufficiente un unico verbale. La ragione è semplice e va cercata nella disciplina stessa della precedenza, che non prevede meccanismi di accumulo o di doppio riconoscimento. Chi si trova in questa situazione beneficia della precedenza una sola volta, indipendentemente dal numero di familiari assistiti.

Per chi sta preparando la documentazione in vista della scadenza, può essere utile anche consultare le indicazioni relative al Modello H e alla legge 104 per le graduatorie ATA, dove vengono approfonditi i requisiti formali per la corretta attestazione della disabilità.

La non cumulabilità della precedenza: cosa significa in concreto {#la-non-cumulabilità-della-precedenza-cosa-significa-in-concreto}

Questo è il punto che genera più confusione. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità e la normativa vigente stabiliscono che la precedenza per assistenza a familiare disabile non è cumulabile. In altre parole, assistere due persone con disabilità grave non attribuisce una doppia precedenza né un punteggio aggiuntivo rispetto a chi ne assiste una sola.

Il principio è chiaro: la precedenza opera come un criterio binario. O si ha diritto, oppure no. Non esistono gradazioni legate al numero di soggetti assistiti.

Concretamente, questo significa che:

* il dipendente ATA con un genitore disabile e quello con due genitori disabili godono della medesima precedenza; * non è richiesto di documentare tutte le situazioni di assistenza, ma è sufficiente produrre un verbale che attesti il diritto; * la posizione in graduatoria ai fini della mobilità non migliora per effetto della pluralità di assistiti.

Una scelta normativa che risponde a una logica di semplificazione, ma che inevitabilmente suscita qualche perplessità tra chi vive situazioni familiari particolarmente gravose.

Come presentare correttamente la domanda {#come-presentare-correttamente-la-domanda}

Con la scadenza del 13 aprile ormai alle porte, è fondamentale che il personale ATA interessato alla mobilità verifichi con attenzione la documentazione da allegare. Per chi intende avvalersi della precedenza prevista dalla legge 104, il verbale della commissione medica ASL deve attestare la condizione di disabilità grave del familiare assistito.

La domanda va presentata attraverso il portale Istanze OnLine del Ministero dell'Istruzione e del Merito, seguendo la procedura telematica ormai consolidata. Il consiglio, soprattutto per chi si trova a gestire situazioni complesse, è di non attendere l'ultimo giorno utile: i problemi tecnici dell'ultimo momento, si sa, non perdonano.

Vale la pena ricordare che il trasferimento ATA con precedenza per disabilità resta uno degli strumenti più rilevanti per i lavoratori della scuola che devono conciliare l'attività professionale con le esigenze di cura familiare. Un diritto da esercitare nei tempi e nei modi previsti, senza complicazioni inutili.

Pubblicato il: 8 aprile 2026 alle ore 14:57