Il TAR Lombardia, con sentenza pubblicata il 28 luglio 2026 in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, ha dichiarato improcedibile il ricorso di uno studente milanese contro il giudizio di non ammissione all'esame di Stato. Il candidato, ammesso con riserva tramite decreto cautelare del Presidente del Tribunale, ha superato la maturità con 64/100. Il diploma conseguito ha assorbito il provvedimento di esclusione dallo scrutinio, chiudendo il contenzioso amministrativo senza pronuncia nel merito delle censure originarie.
La cronologia del caso
Lo studente, iscritto all'ultimo anno di un istituto tecnico di Milano, era stato escluso dallo scrutinio finale sulla base dei voti attribuiti alle prove preliminari sostenute in vista della maturità. Contro il verbale del consiglio di classe è stato proposto ricorso il 29 giugno 2026, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, con contestuale istanza cautelare motivata dall'imminenza delle prove d'esame. Nello stesso giorno il Presidente del Tribunale ha emesso il decreto monocratico n. 779, disponendo l'ammissione con riserva del candidato alle prove. Il calendario ministeriale non lasciava spazio ai tempi ordinari della trattazione collegiale. Il 24 luglio la difesa ha depositato agli atti l'Albo degli esiti finali che attestava il superamento della prova; il collegio ha deciso in camera di consiglio il 27 luglio, con contraddittorio già instaurato tra le parti.
Il principio dell'assorbimento
Il TAR ha applicato un orientamento consolidato del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali: l'esito positivo dell'esame di Stato, reso da un organo diverso e successivo rispetto al consiglio di classe, costituisce una sopravvenienza decisiva e favorevole che assorbe il precedente giudizio di non ammissione. La commissione d'esame valuta la maturità complessiva del candidato con un apprezzamento globale, considerato prevalente rispetto alla valutazione prodromica dello scrutinio. Una volta acquisito il titolo di studio, viene meno l'interesse concreto e attuale a una pronuncia di annullamento dell'atto originario. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il principio dell'assorbimento funziona a due condizioni: la tutela cautelare monocratica deve intervenire in tempo utile rispetto al calendario delle prove, altrimenti la sessione va persa con conseguenze difficilmente riparabili anche in caso di successivo accoglimento nel merito; il candidato deve poi effettivamente superare l'esame. Se l'ammissione con riserva porta a bocciatura, il principio dell'assorbimento non opera e il giudizio prosegue nel merito sulle censure originariamente proposte contro la non ammissione, con l'interesse del ricorrente pienamente attuale. Nella maggioranza dei casi in cui l'ammissione con riserva è concessa e l'esame è superato, l'esito processuale coincide con l'improcedibilità, che per il candidato equivale al pieno raggiungimento dell'obiettivo sostanziale perseguito con il ricorso al giudice amministrativo.