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Licenziato nel 2023, arrestato nel 2026: l’obbligo di denuncia ignorato

L’ex insegnante di religione era stato licenziato tre anni prima dell’arresto. L’art. 331 c.p.p. obbliga le scuole a denunciare.

Un ex insegnante di religione di una scuola paritaria del Padovano è stato arrestato venerdì 17 maggio 2026, accusato di violenza sessuale ripetuta su sette minori. L’uomo era stato licenziato dall’istituto già nel settembre 2023. La denuncia alla magistratura non è arrivata né dalla scuola né dalla Diocesi: è stata una vittima, nel 2026, a rompere il silenzio confidando quanto aveva subito a un’altra insegnante. Da quella segnalazione è partita l’indagine della Squadra Mobile che ha portato all’arresto.

Tre anni tra il licenziamento e l’arresto

Quando la scuola ha deciso di allontanare il docente nel 2023, disponeva di elementi sufficienti per giustificare il provvedimento disciplinare. Nonostante ciò, nessuna denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria. L’uomo si è trasferito nella canonica del parroco locale, dove viveva già da anni, e lì è rimasto fino alla sera dell’arresto.

Le indagini hanno ricostruito un arco temporale lungo: gli abusi contestati vanno dal 2017 al marzo 2026 e riguardano sette minori. Il meccanismo dell’imputato, secondo quanto emerge dagli atti, si fondava sulla costruzione di rapporti di fiducia con le famiglie, anche offrendo di accompagnare i bambini dopo le attività scolastiche e parrocchiali.

La Diocesi ha preso le distanze dalla scelta del parroco di ospitare l’uomo in canonica. In una nota del vescovo si legge che quella permanenza si deve esclusivamente alla scelta personale del parroco, in violazione di una formale indicazione contraria da parte dell’ordinario diocesano. La struttura ecclesiastica dice di aver ordinato l’allontanamento prima dell’arresto, senza essere stata ascoltata.

Il caso non è isolato: ogni anno in Italia si registrano procedimenti a carico di docenti per reati sessuali su minori. Ciò che distingue questo episodio è la dimensione istituzionale: una scuola, un’istituzione religiosa e un sacerdote che sapevano, in diversa misura, e non hanno allertato le forze dell’ordine.

L’art. 331 c.p.p.: la norma che impone di denunciare

L’articolo 331 del Codice di procedura penale obbliga i pubblici ufficiali a denunciare i reati perseguibili d’ufficio di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Gli insegnanti delle scuole paritarie, come quelli delle pubbliche, rientrano in questa categoria. La violenza sessuale su minori, prevista dagli artt. 609-bis e seguenti del Codice penale, è un reato procedibile d’ufficio.

Se nel 2023 la scuola aveva elementi concreti per licenziare il docente (e il licenziamento presuppone l’esistenza di segnalazioni o testimonianze), quegli stessi elementi avrebbero dovuto essere trasmessi alla Procura della Repubblica. Non farlo configura il reato di omessa denuncia, previsto dall’art. 361 del Codice penale.

La differenza è concreta: una denuncia presentata nel 2023 avrebbe aperto un’indagine penale con misure cautelari che potevano vietare all’imputato di avvicinarsi ai minori. Invece, per tre anni, l’uomo è rimasto libero di muoversi, frequentare la parrocchia e mantenere i contatti con chi voleva.

I genitori e il diritto a sapere

Il giorno dopo l’arresto, circa venti genitori si sono radunati davanti alla canonica per chiedere spiegazioni al sacerdote.

Il parroco si è difeso dicendo di non aver avuto un quadro completo delle accuse, appreso solo dai giornali. Per le famiglie la sostanza non cambia: per tre anni nessuno le ha informate che un insegnante allontanato per motivi gravi continuava a vivere a pochi passi dai luoghi frequentati dai loro figli. La fiducia nelle istituzioni educative si costruisce con la trasparenza, non con il silenzio. Paura a scuola per il crollo di calcinacci: i genitori portano i figli a casa

Chi ha rotto il silenzio è stato un ex allievo, non un’istituzione. L’art. 331 c.p.p. esiste per evitare che la gestione degli abusi resti interna alle strutture che li ospitavano. Tre anni di ritardo impongono domande a cui i procedimenti penali in corso dovranno rispondere.

Pubblicato il: 20 maggio 2026 alle ore 09:28