Il numero è 77.883: tante le denunce di infortunio di studenti registrate in Italia nel 2024, secondo i dati INAIL sugli infortuni degli studenti. Nel 2025 sono salite a 80.871, con un incremento del 3,8%. Di queste, 75.872 nel 2024 sono avvenute durante le attività scolastiche - non nel tragitto casa-scuola, ma in aula, in palestra, in cortile, durante le esperienze di scuola-lavoro. Per il docente presente in quel momento, le conseguenze legali sono concrete e articolate.
Il quadro normativo: dall'Art. 28 alla responsabilità patrimoniale
Il punto di partenza è l'articolo 28 della Costituzione: i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti. Per il personale scolastico questo si traduce in cinque forme di responsabilità sovrapposte: civile (diretta per danni causati dal docente stesso, indiretta per quelli causati dagli studenti), penale, amministrativa, contabile e disciplinare. La responsabilità patrimoniale è quella che preoccupa di più chi lavora nelle aule ogni giorno: il rischio di rispondere personalmente per un incidente non previsto.
Il cardine pratico è la culpa in vigilando: quando un docente non ha esercitato la sorveglianza dovuta e un alunno si è fatto male, risponde dell'omissione. La base giuridica è l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24835 del 2011, che ha stabilito come l'iscrizione a scuola generi un vincolo negoziale: l'istituzione si obbliga a tutelare l'incolumità dell'alunno per tutta la durata dell'affidamento scolastico.
Quando il dovere di vigilanza è più stringente
Non tutti i docenti hanno lo stesso livello di esposizione al rischio legale. Il dovere di sorveglianza è massimo in tre situazioni, dove la normativa richiede un'attenzione più elevata.
* Scuola dell'infanzia: i bambini non hanno ancora la capacità di valutare i rischi, e il docente è il solo presidio di sicurezza.
* Alunni con disabilità: la vigilanza deve adattarsi al profilo specifico dello studente, con continuità e consapevolezza dei rischi connessi alla sua condizione.
* Percorsi di alternanza scuola-lavoro: l'ambiente esterno è meno controllato rispetto all'aula e le variabili di rischio aumentano.
Rientra in questo perimetro anche il cosiddetto danno da autolesione: se lo studente si fa male da solo, il docente risponde ugualmente per omessa sorveglianza. Il cambio d'ora non interrompe l'obbligo: finché l'alunno è nell'istituto e affidato alla scuola, la responsabilità del docente di riferimento non si sospende.
Per i docenti di sostegno, il livello di attenzione richiesto è ancora più alto. Le difficoltà scolastiche degli alunni con disabilità sono spesso al centro di contestazioni che coinvolgono direttamente il personale di supporto. La formazione specifica per docenti di sostegno è uno strumento concreto per ridurre il rischio di omissioni non intenzionali nel piano di sorveglianza.
Come costruire la prova liberatoria
L'unica circostanza in cui il docente può essere completamente esonerato da ogni responsabilità è la cosiddetta prova liberatoria: deve dimostrare che il danno era inevitabile, perché l'evento è stato talmente imprevedibile, repentino e improvviso da non poter essere prevenuto in alcun modo. La presenza fisica in classe non è sufficiente: occorre provare di aver vigilato attivamente.
Non si tratta di casi rari. Un gesto improvviso di un compagno, una reazione inaspettata durante un'attività fisica, un comportamento del tutto imprevedibile - come il panico in classe a Carrara per una pistola giocattolo - rientrano in quella zona di imprevedibilità assoluta che il giudice valuta caso per caso. La documentazione è la differenza tra essere esonerati e rispondere personalmente.
In concreto, dopo ogni infortunio in classe, il docente dovrebbe adottare tre passaggi documentali:
1. Annotazione immediata sul registro di classe: ora esatta, luogo, dinamica dell'incidente, misure adottate nell'immediato e chi era presente.
1. Dichiarazioni dei testimoni: anche come nota informale, le testimonianze scritte degli studenti presenti rafforzano la ricostruzione dell'evento.
1. Segnalazione preventiva dei rischi strutturali: se pavimenti, arredi o attrezzature presentano condizioni di rischio, la segnalazione scritta al dirigente prima dell'incidente fa parte della prova liberatoria.
Se l'evento era prevedibile - un conflitto già segnalato, un comportamento noto, un'attrezzatura difettosa mai notificata - la prova liberatoria non regge, indipendentemente dalla documentazione. Se invece si tratta di un gesto del tutto imprevedibile, quella stessa documentazione è la difesa più concreta a disposizione del docente.
Con 80.871 denunce nel 2025 e una tendenza in crescita, la probabilità che un docente si trovi a gestire un infortunio nel corso della carriera non è bassa. Documentare sistematicamente nel registro - non solo dopo gli incidenti ma come prassi quotidiana - trasforma un obbligo normativo in una tutela verificabile davanti a qualsiasi contestazione.