La sentenza 125/2026 della Corte Costituzionale, depositata il 14 luglio, cambia le regole sulle pensioni scuola: il tetto dei 70 anni non sparisce ma diventa mobile, agganciato all'adeguamento alla speranza di vita. Beneficia soprattutto chi ha carriere frammentate e rischia di uscire senza stipendio e senza pensione.
Cosa ha deciso la Consulta
La Sentenza n. 125/2026 - Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 509, comma 3, del Testo unico della scuola (D.Lgs. 297/1994) nella parte in cui fissa un tetto rigido di 70 anni per il trattenimento in servizio. Il collegio, presieduto da Giovanni Amoroso con relatore Massimo Luciani, ha ritenuto irragionevole imporre al lavoratore di lasciare il posto quando si trova simultaneamente senza stipendio e senza pensione, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione sui mezzi adeguati di sostentamento.
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025 dopo un caso arrivato al Tribunale di Lecce. Una docente di 67 anni, con primo versamento contributivo dopo il 1° gennaio 1996, aveva chiesto di restare in cattedra fino a 71 anni per raggiungere i 5 anni di contribuzione minima previsti dall'articolo 24, comma 7, del D.L. 201/2011. Il Ministero le aveva negato il trattenimento, mandandola a riposo il 31 agosto 2024 senza cedolino previdenziale.
Il tetto non sparisce, si sposta con la speranza di vita
Il passaggio meno visibile della sentenza è tecnico ma decisivo. Il limite dei 70 anni viene agganciato al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita disciplinato dall'articolo 12 del D.L. 78/2010, lo stesso che sposta ogni due anni l'età pensionabile ordinaria. In pratica il tetto diventa mobile e cresce insieme all'aspettativa di vita calcolata dall'Istat.
I numeri concreti dell'incremento li ha certificati l'Ufficio parlamentare di bilancio nel report sull'adeguamento. Dal 2027 la soglia sale di 1 mese e si attesta a 70 anni e 1 mese. Dal 2029 l'incremento cumulato porta il limite a 70 anni e 3 mesi. Un docente che oggi si trova a 69 anni può quindi contare su una finestra più lunga rispetto a quanto stampato nel Testo unico del 1994, con margini che negli anni successivi si allargheranno ulteriormente in base alle rilevazioni demografiche.
Chi resta dentro (e chi resta fuori)
L'ampliamento riguarda esclusivamente il personale scolastico regolato dal D.Lgs. 297/1994: docenti, dirigenti scolastici, personale ATA ed educatori. Altre categorie del pubblico impiego seguono discipline settoriali diverse, come ricorda il quadro sull'evoluzione anagrafica dei dipendenti pubblici. La Corte riconosce però un principio generale che potrà orientare interventi legislativi futuri su altri comparti.
Dentro il perimetro scuola, il beneficio è ancora più selettivo. Si applica a chi:
* ha compiuto 65 anni e non ha ancora raggiunto la contribuzione minima per la pensione di vecchiaia;
* ha carriere frammentate o iniziate tardi, spesso con primo versamento dopo il 1° gennaio 1996;
* rischia di uscire senza pensione perché non arriva ai 20 anni di contributi ordinari, o punta ai 5 anni effettivi del regime contributivo puro.
Chi ha già maturato i requisiti a 67 anni continua a cessare secondo le regole attuali. Il trattenimento non è automatico: resta subordinato alla valutazione della singola amministrazione, che deve verificare età, contribuzione versata e disciplina di settore. Per chi teme di trovarsi in questa fascia grigia diventa strategico monitorare anche il secondo pilastro previdenziale, oggi ancora poco diffuso tra i lavoratori pubblici con carriere discontinue.
Il MIM dovrà emanare istruzioni operative per uniformare l'applicazione negli uffici scolastici territoriali, mentre INPS aggiornerà i requisiti individuali sul cassetto previdenziale. Chi si avvicina ai 70 anni senza contribuzione sufficiente conviene richieda subito un estratto contributivo aggiornato per calcolare di quanti mesi ha davvero bisogno.