{/* Extracted from Header.astro - Use appropriate classes/styles if animations needed */}

Nonnismo nelle università: la Francia lo punisce dal 1998, l'Italia no

Un ex ministro marocchino denuncia il nonnismo negli atenei. In Francia è reato con 6 mesi di carcere, in Italia manca una legge dedicata.

L'ex ministro della giustizia marocchino El Mostapha Ramid ha chiesto ai rettori di intervenire contro le pratiche di nonnismo nelle università del Paese, definendole "barbare, umilianti e illegali". La denuncia, pubblicata su Facebook il 10 ottobre 2026, rilancia un confronto che in Europa ha già prodotto risposte giuridiche molto diverse.

Le pratiche denunciate: dall'imitazione di animali alle camminate in ginocchio

Ramid, giurista e già ministro della giustizia nel governo Benkirane, ha elencato i comportamenti ricorrenti nei primi giorni dell'anno accademico: studenti del secondo anno che obbligano le matricole a imitare gli animali, usare un linguaggio osceno, togliersi i vestiti, indossare abiti femminili e restare svegli per notti intere. In altri casi, come riportato nel post, i nuovi iscritti sono costretti a camminare in ginocchio fino a sanguinare e a eseguire esercizi fisici oltre le proprie capacità. Il quadro, ricostruito da Morocco World News, parla di episodi diffusi che gli organizzatori giustificano come "integrazione" alla vita universitaria. L'ex ministro li ha definiti "sadici" e ha chiesto che gli autori rispondano davanti alla legge, non solo davanti ai regolamenti d'ateneo.

In Francia il nonnismo è reato dal 1998, in Italia manca una norma specifica

Il confronto europeo mostra approcci opposti. In Francia la legge n. 98-468 del 17 giugno 1998 ha introdotto l'articolo 225-16-1 del codice penale: chi costringe un'altra persona, con o senza il suo consenso, a subire o commettere "atti umilianti o degradanti" oppure a consumare alcol in modo eccessivo durante eventi scolastici, sportivi o socio-educativi rischia sei mesi di reclusione e 7.500 euro di multa. La pena sale a un anno e 15.000 euro se la vittima è particolarmente vulnerabile per età o malattia, mentre un ente (università, associazione, club) può essere punito con una multa fino a 37.500 euro e la chiusura dei locali usati per il nonnismo. Il consenso della vittima non ha rilievo nella configurazione del reato, come conferma la scheda del Ministero dello Sport francese sul bizutage.

L'Italia non ha una legge analoga. In Italia queste condotte vengono oggi perseguite tramite reati generali del codice penale: la violenza privata dell'articolo 610, che prevede la reclusione fino a quattro anni per chi costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa con violenza o minaccia; i maltrattamenti (articolo 572), le lesioni personali (articolo 582) e la violenza sessuale quando le pratiche assumono quel carattere. Un reato autonomo per queste condotte esiste solo nel codice penale militare, introdotto nel 2000 dopo le morti nelle caserme. Negli atenei il contrasto resta affidato ai codici etici di ateneo, resi obbligatori dalla legge 240/2010, e la soglia probatoria cambia di volta in volta a seconda del reato che il pubblico ministero decide di contestare, con pene finali molto diverse per fatti simili.

Negli atenei italiani la segnalazione passa dai codici etici

I codici etici universitari vietano espressamente molestie, vessazioni morali e condotte lesive della dignità personale e prevedono procedure interne di segnalazione, ma le sanzioni sono disciplinari, non penali: sospensione, esclusione da esami, provvedimenti sui collegi di merito. I casi documentati non mancano: nel 2015 un collegio di Padova espulse quattro studenti dopo aver rinchiuso una matricola in un armadio, episodio aperto come sequestro di persona e lesioni. Senza una fattispecie dedicata, la scelta se denunciare o restare dentro il perimetro disciplinare resta nelle mani dello studente e dell'ateneo, con esiti disomogenei tra sedi.

Uno studente che subisce queste pratiche in un ateneo italiano può rivolgersi al Comitato di garanzia o al Garante degli studenti del proprio ateneo e, in parallelo, presentare querela entro i 90 giorni previsti per i reati procedibili a querela. Il parallelo con la Francia mostra che una fattispecie dedicata ridurrebbe la discrezionalità e darebbe un unico punto di riferimento alle vittime.

Pubblicato il: 13 ottobre 2026 alle ore 13:48