Visite Mediche e Alcool Test per i Docenti: Chiarezza dall’Avvocatura di Stato sulla Normativa nelle Scuole Calabresi
Indice
1. Introduzione: Il contesto normativo e le richieste delle scuole calabresi 2. Il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro 3. Obbligatorietà delle visite mediche: ruolo del DVR 4. I controlli alcolimetrici a scuola: chi può effettuarli e quando 5. La responsabilità del dirigente scolastico e i termini di attivazione 6. Normativa di riferimento sulla salute dei lavoratori della scuola 7. Le specificità della Calabria e il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale 8. Impatti pratici e dubbi ancora aperti tra i docenti 9. Confronto con altre regioni e prassi nazionali 10. Sintesi e prospettive future
Introduzione: Il contesto normativo e le richieste delle scuole calabresi
Nel complesso panorama della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le istituzioni scolastiche ricoprono un ruolo centrale. Negli ultimi mesi, numerose scuole della Calabria hanno espresso interrogativi interpretativi in merito a un tema di grande attualità: _l’obbligo di visite mediche periodiche e controlli alcolimetrici per i docenti_. La questione, apparentemente tecnica, si porta dietro risvolti pratici e organizzativi di notevole rilievo, non solo per i dirigenti scolastici, ma anche per tutto il personale docente.
L’intervento dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, sollecitata dalle continue richieste di chiarimento, offre una risposta formale e ben strutturata che contribuisce finalmente a dare certezze operative.
Il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
Il parere formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, richiamato dalla nota prot. AOODRCAL n. 13293 del 12 maggio 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, rappresenta un passaggio fondamentale sul quale tutte le scuole, non solo calabresi, dovranno fare riferimento.
L’Avvocatura ricorda come le regole generali sulla salute dei lavoratori, contenute soprattutto nel D.Lgs. 81/2008, si applichino anche al settore scolastico. Tuttavia, l’obbligatorietà di sottoporre i docenti a visite mediche periodiche o a controlli alcolimetrici (alcool test) non può essere considerata generalizzata o automatica, ma dipende da precise condizioni regolamentate.
Il parere si sofferma in particolare su due aspetti:
* il collegamento stringente con il _Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)_; * la precisa individuazione del medico competente come unico soggetto abilitato ai controlli alcolimetrici.
Tali punti saranno analizzati in dettaglio nei successivi paragrafi.
Obbligatorietà delle visite mediche: ruolo del DVR
Secondo il parere dell’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, il fulcro della materia è rappresentato dal _DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)_.
Le visite mediche sono obbligatorie solamente se ciò è previsto dal DVR.
Il DVR è il documento attraverso il quale ogni istituzione scolastica, in base alle specifiche attività svolte e ai rischi correlati, individua l’eventuale necessità di _sorveglianza sanitaria_. In assenza di una specifica previsione all’interno del DVR, non sussiste alcun obbligo generalizzato per i docenti di sottoporsi né a visite mediche periodiche né a test di altro genere.
Questo punto è fondamentale perché sfata una credenza diffusa, secondo cui ogni docente sarebbe di default tenuto alle visite periodiche. L’Avvocatura sottolinea come siano le risultanze del DVR, compilato sulla base dell’analisi dei rischi effettivamente presenti in ciascun plesso o attività specifica, a costituire il presupposto giuridico che impone (o meno) l’adozione di determinate misure di _sorveglianza sanitaria_.
Tipologie di rischi e valutazioni nel settore scuola
In linea generale, le principali situazioni che possono portare all’obbligo di visita medica per i docenti sono:
* svolgimento di mansioni particolarmente gravose dal punto di vista fisico o psichico; * esposizione a rischi specifici (ad es. agenti chimici o biologici); * incarichi che prevedano la conduzione di laboratori o attività scolastiche con uso di strumenti potenzialmente pericolosi.
Se il DVR segnala una di queste condizioni, allora scatterà l’obbligo formale di attivare la sorveglianza sanitaria per il personale interessato.
I controlli alcolimetrici a scuola: chi può effettuarli e quando
Uno degli aspetti su cui si è maggiormente interrogata la comunità scolastica riguarda la possibilità e le modalità di esecuzione dei cosiddetti controlli alcolimetrici sugli insegnanti.
Il parere dell’Avvocatura risulta categorico: i controlli alcolimetrici (alcool test) possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente designato dall’istituzione scolastica e solo qualora sia stato previsto nel DVR.
Non sono quindi consentiti check casuali eseguiti dal dirigente scolastico, dal personale amministrativo o da soggetti esterni non autorizzati. Si tratta, infatti, di procedure che coinvolgono la sfera della privacy e della tutela della dignità e dei diritti della persona, dove solo una figura sanitaria abilitata può operare, rispettando rigorosi protocolli medico-legali.
Per la scuola, ciò comporta la necessità di:
* nominare un _medico competente_, ove richiesto dal DVR; * predisporre procedure chiare in ottemperanza alle indicazioni normative e al parere dell’Avvocatura; * informare adeguatamente tutto il personale coinvolto.
La responsabilità del dirigente scolastico e i termini di attivazione
Un ulteriore punto di chiarezza riguarda i tempi e le responsabilità operative. Il dirigente scolastico è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria entro 60 giorni dalla definizione del DVR, qualora quest'ultimo preveda tale misura.
Ciò significa che, dopo aver aggiornato o redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, il dirigente deve verificare se emergano condizioni per la sorveglianza sanitaria, informare il personale interessato e nominare tempestivamente il medico competente. Non rispettare tali tempistiche espone a responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.
Va inoltre ricordato che il dirigente non può decidere autonomamente sulle modalità di applicazione della sorveglianza, ma deve attenersi alle valutazioni e indicazioni tecniche contenute nel DVR e alle prescrizioni normative vigenti.
Normativa di riferimento sulla salute dei lavoratori della scuola
A fondamento di tutto l’impianto descritto vi è il D.Lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”), che disciplina in modo organico la tutela della salute nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Il personale scolastico, in quanto lavoratore dipendente pubblico, rientra a pieno titolo nelle tutele previste dal decreto.
Gli articoli chiave per comprendere la materia sono:
* Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro) * Art. 25 (Compiti del medico competente) * Art. 41 (Sorveglianza sanitaria) * Art. 279 (Misure di protezione dai rischi biologici)
Questi articoli chiariscono come solo in presenza di specifici rischi individuati dal DVR si renda necessaria la sorveglianza sanitaria, inclusi gli esami periodici o quelli finalizzati all’accertamento di assenza di condizioni che possano compromettere la sicurezza sul lavoro (ad es. stato di ebbrezza alcolica durante l’attività lavorativa).
Importante è anche il rispetto della privacy e della riservatezza nei confronti dei lavoratori sottoposti a qualunque procedura sanitaria: solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei dipendenti e solo lui può comunicare ai responsabili aziendali l’idoneità o meno del lavoratore, mai la diagnosi o altri dati sensibili.
Le specificità della Calabria e il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale
Il caso calabrese è emblematico per comprendere l’incertezza normativa avvertita dalle scuole su scala nazionale. L’Ufficio Scolastico Regionale Calabria ha avuto un ruolo attivo nel coordinare le richieste di chiarimento giunte dalle singole istituzioni, trasmettendo la nota con cui si fa riferimento al parere dell’Avvocatura di Stato.
Nel territorio calabrese, particolarmente eterogeneo per numero e tipologia di plessi scolastici (primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti tecnici e professionali), i criteri di valutazione dei rischi sono variegati e devono essere adattati alle peculiari condizioni di ogni realtà. Di conseguenza, il parere Avvocatura Distrettuale Stato Catanzaro fornisce un modello di interpretazione estensibile anche ad altri contesti, ma ancor più prezioso per garantire uniformità e legalità all’interno della regione.
Impatti pratici e dubbi ancora aperti tra i docenti
Le indicazioni ricevute rappresentano certamente un passo avanti, ma sollevano anche ulteriori questioni di carattere pratico. Ad esempio:
* Come devono essere trattati i casi di docenti con patologie pregresse che potrebbero richiedere monitoraggi clinici specifici? * In assenza di una precisa evidenza di rischio, un docente può comunque richiedere volontariamente di essere sottoposto a visita medica? * Quali sono le modalità di informazione e formazione del personale docente riguardo ai rischi identificati dal DVR e alle procedure di sorveglianza sanitaria?
A tal proposito, le scuole dovranno rafforzare le attività di informazione e rendere più trasparenti le procedure operative, per garantire che i docenti conoscano non solo i propri obblighi, ma anche diritti e possibilità di tutela.
Non va inoltre trascurato il delicato tema della privacy e della protezione dei dati personali in ogni passaggio del processo.
Confronto con altre regioni e prassi nazionali
Il quesito sollevato in Calabria si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda tutto il territorio nazionale. Come emerge da confronti con altre regioni, non esistono prassi radicalmente differenti dovute a interpretazioni locali, ma alcune realtà hanno comunque adottato procedure particolarmente rigorose, specie in presenza di laboratori o situazioni classificate a maggior rischio.
Ciò che accomuna tutte le regioni è la centralità del DVR nella determinazione di ogni obbligo sanitario rivolto ai lavoratori, così come l’irrinunciabile ruolo del medico competente.
I principali sindacati della scuola e le associazioni di categoria, inoltre, sottolineano come la corretta gestione della salute nel contesto scolastico sia fondamentale non solo per il rispetto delle normative, ma anche per la qualità del servizio educativo offerto agli studenti.
Sintesi e prospettive future
In conclusione, il parere fornito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro – e rilanciato dal competente Ufficio Scolastico Regionale – fa definitiva chiarezza su una questione che coinvolge migliaia di docenti calabresi e, per estensione, tutti gli operatori scolastici italiani.
Le visite mediche per i docenti sono obbligatorie solo se previste dal DVR; i controlli alcolimetrici possono essere effettuati unicamente dal medico competente, in conformità con quanto stabilito dallo stesso DVR. Il dirigente scolastico ha il compito di attivare la sorveglianza sanitaria entro sessanta giorni in caso di obbligo.
Rimane essenziale che ogni scuola aggiorni costantemente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, coinvolgendo il personale e tutte le figure preposte, per garantire quegli standard di sicurezza e tutela della salute che la normativa, e il buon senso, impongono.
Solo una cultura condivisa della sicurezza, arricchita da informazione, formazione, trasparenza e rispetto delle regole, potrà contribuire al benessere della comunità scolastica, favorendo – anche in Calabria – un clima di lavoro sereno e protetto.