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Rivalse INPS per TFS in ritardo: la scuola può opporsi in 40 giorni

La nota MIM 24233 del 18 settembre 2026 recepisce il parere dell'Avvocatura: senza prova del danno la scuola non paga. Come opporsi in 40 giorni.

L'INPS ha chiuso la campagna 2026 con 31.870 pensioni scuola liquidate già a settembre, il 97% delle domande definite. La stessa efficienza produce ora un effetto collaterale sulle segreterie: l'Istituto sta chiedendo alle scuole di rimborsare gli interessi legali versati ai neo-pensionati per i ritardi nella trasmissione delle pratiche TFS e TFR.

La nota MIM del 18 settembre e cosa cambia

La nota MIM prot. n. 24233 del 18 settembre 2026, firmata dal dirigente Nicola Mancinelli, recepisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (affare CS 19965-24, Sezione VII) e detta la linea a tutti gli Uffici Scolastici Regionali. Il messaggio è netto: le amministrazioni scolastiche non devono pagare in automatico. La violazione dei termini fa scattare la responsabilità della scuola, ma da sola non prova che l'INPS abbia patito un danno pari all'intero importo degli interessi corrisposti al pensionato. I termini sono quelli dell'art. 24 comma 4 del DPR 1032/1973 (sei mesi per la domanda di riscatto debitamente istruita) e dell'art. 26 commi 1-3 dello stesso decreto (quindici giorni dalla cessazione per il progetto di liquidazione, ridotti quando la cessazione è per limiti di età). Il parere serve, testualmente, a orientare le scuole 'nell'immediatezza' sulle diffide già ricevute, in attesa di un'interlocuzione politica al tavolo tra le amministrazioni statali.

Tre paletti, quaranta giorni e il monito della Consulta

L'Avvocatura fissa tre condizioni cumulative perché la richiesta di rivalsa possa essere accolta: il credito non deve essere prescritto (prescrizione decennale), il ritardo deve essere effettivamente imputabile alla scuola, gli interessi devono essere stati concretamente corrisposti dall'INPS al pensionato. E soprattutto l'INPS deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno economico subito. Il meccanismo che alimenta la catena delle rivalse nasce dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991: l'Istituto è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a partire dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento, purché la domanda risulti completa di tutti gli atti. Se poi la diffida sfocia in un avviso di addebito, la scuola può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 46/1999 davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni. Sullo sfondo pesa la sentenza Corte Costituzionale n. 130 del 2023: la Consulta ha ritenuto inammissibili le questioni sulla rateizzazione dei TFS pubblici per la discrezionalità del legislatore, ma con un monito, avvertendo che restrizioni protratte nel tempo sarebbero intollerabili rispetto all'art. 36 della Costituzione. Il quadro normativo che genera i ritardi INPS (art. 3 D.L. 79/1997 e art. 12 comma 7 D.L. 78/2010), e quindi le rivalse a valle, è già sotto osservazione costituzionale.

Cosa deve fare una segreteria oggi

Ricevuta la diffida, la prima mossa non è pagare ma scrivere all'INPS chiedendo di dimostrare concretamente il pregiudizio subito e il relativo ammontare. La scuola può poi provare che il ritardo non è dipeso da propria colpa (personale insufficiente, problemi tecnici sul portale Passweb, documentazione mancante di competenza di altri enti) o è stato determinato da circostanze non imputabili, spostando così l'onere probatorio sull'amministrazione richiedente. La regola vale per l'intera rete degli istituti scolastici, già in affanno per adempimenti sempre più capillari e per un organico amministrativo storicamente sottodimensionato rispetto alle procedure previdenziali attribuite alle segreterie. La stessa nota MIM richiama peraltro le amministrazioni scolastiche alla necessità di istruire con maggiore tempestività le pratiche, rilevando 'l'attuale sistematico mancato rispetto dei termini fissati dal legislatore'.

Fino a quando il legislatore non interverrà sui termini di corresponsione dei TFS pubblici, sollecitato dal monito della Consulta, ogni segreteria dovrà decidere caso per caso: pagare, chiedere la prova del danno o preparare l'opposizione entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro. Sul tavolo resta lo squilibrio strutturale tra la mole delle pratiche previdenziali e le risorse effettive delle segreterie, un nodo che ricorre nel dibattito sul patrimonio scolastico italiano e ora si scarica sulle diffide INPS.

Pubblicato il: 29 settembre 2026 alle ore 14:42