La Cassazione ha fissato un nuovo paletto sui risarcimento precari scuola: la stabilizzazione non cancella il diritto all'indennizzo. Il caso portato dall'avvocato Walter Miceli dell'Anief è quello di una docente di religione siciliana con venti contratti annuali consecutivi tra il settembre 2004 e l'agosto 2024, poi immessa in ruolo dal 1° settembre 2025.
Cosa cambia dopo la Cassazione
La Corte ha chiuso un contrasto che divideva i tribunali: alcuni consideravano l'immissione in ruolo una riparazione sufficiente per gli anni di supplenze, altri riconoscevano comunque l'indennizzo. Oggi i due rimedi coesistono e si sommano.
La base normativa è l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, modificato dall'articolo 12 del decreto legge 131/2024 sul portale Normattiva e convertito nella legge 166/2024. Il giudice fissa un'indennità tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione presa a riferimento per il trattamento di fine rapporto, in base alla gravità dell'abuso e al numero dei contratti in successione.
Secondo Miceli, l'avvenuta assunzione pesa solo sul quantum dell'indennizzo, non sul diritto a riceverlo. Chi ha ottenuto il ruolo dopo molti anni di supplenze mantiene la possibilità di ricorrere: il giudice potrà, al più, calibrare la cifra entro il tetto delle 24 mensilità.
Il tetto reale non arriva ai 79mila euro
I casi record citati dall'Anief, 79mila euro al Tribunale di Verbania per 23 anni di contratti, 73mila a Torino per 25 anni, 68mila ad Asti e a La Spezia, restano eccezioni. La legge non prevede un importo fisso, ma un tetto espresso in mensilità.
Una mensilità tabellare per un docente di scuola secondaria superiore a fine carriera, con oltre 35 anni di anzianità, vale circa 2.625 euro lordi. Il massimo teorico per il grosso della platea si colloca intorno ai 63mila euro lordi, cifra che non include voci accessorie né progressioni particolari.
Il confronto con lo stipendio ordinario spiega perché le cifre a sei zeri siano rare: per avvicinarsi ai 79mila euro servono una retribuzione di riferimento sopra la media, molti anni di contratti e la pena piena da parte del giudice.
La platea è comunque ampia. Le banche dati della Ragioneria generale dello Stato, riprese dalla FLC CGIL, contano 293.245 precari complessivi nella scuola italiana per il 2024/2025: 236.782 docenti e 56.463 unità di personale ATA. Non tutti supereranno la soglia dei 36 mesi di servizio, ma per chi la raggiunge la causa diventa percorribile.
Chi può chiedere l'indennizzo
Il solo superamento dei 36 mesi non basta. L'abuso si configura quando il docente è mantenuto in servizio per oltre un triennio con contratti su posti vacanti dell'organico di diritto, con scadenza al 31 agosto, non con incarichi fino al 30 giugno su posti privi di titolare. Il giudice valuta anche se nel periodo rilevante sono stati banditi concorsi utili alla stabilizzazione.
La prescrizione è decennale e decorre dall'ultimo contratto a termine. Chi è già di ruolo da meno di dieci anni può quindi avviare l'azione risarcitoria per il periodo precedente di supplenze, purché i requisiti sussistano, e senza bisogno di aver presentato ricorso prima della stabilizzazione.
Per i giudizi pendenti, Miceli precisa che la nuova disciplina si applica a tutti i processi in corso, in primo grado, in appello o in Cassazione, finché non è intervenuta una sentenza definitiva. Gli insegnanti di religione e di sostegno sono tra le categorie più toccate dalla pronuncia: entrambe hanno attraversato lunghi cicli di contratti annuali prima della stabilizzazione.
Dieci anni dall'ultimo contratto a termine sono l'orizzonte temporale per decidere se avviare il ricorso. Chi ha una causa già aperta vede applicata automaticamente la nuova disciplina, salvo che il giudizio sia già stato chiuso con sentenza definitiva.