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Malattia Oncologica e Scuola: Quanti Giorni di Assenza Sono Possibili per il Personale Scolastico nel 2025 secondo la Nuova Legge 106?

Diritti, Congedi, Retribuzione e Aspetti Normativi per gli Insegnanti e il Personale Scolastico Affetti da Tumori

Malattia Oncologica e Scuola: Quanti Giorni di Assenza Sono Possibili per il Personale Scolastico nel 2025 secondo la Nuova Legge 106?

Indice dei Paragrafi

* Introduzione: la malattia oncologica nella scuola e le tutele normative * Il quadro normativo: CCNL, Legge 106/2025 e novità * Calcolo dei giorni di assenza consentiti * Suddivisione delle retribuzioni durante il periodo di assenza * Il congedo di 24 mesi per i lavoratori oncologici * Differenza tra assenze per malattia e congedo specifico oncologico * Come richiedere il congedo e documentazione necessaria * Ulteriori tutele e diritti dei lavoratori oncologici nella scuola * Permessi aggiuntivi e flessibilità oraria * Gestione del rientro al lavoro e reintegrazione * Aspetti psicologici e supporti offerti dal sistema scolastico * Confronto con altri contratti pubblici e privati * Esperienze e testimonianze di personale scolastico oncologico * Prevenzione, informazione e formazione nelle scuole * Sintesi finale e prospettive future

Introduzione: la malattia oncologica nella scuola e le tutele normative

Il tema delle malattie oncologiche nella scuola è di primaria importanza, sia per il crescente numero di casi che richiedono una tutela adeguata, sia per l’impatto che queste condizioni hanno sulla vita lavorativa di insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Il diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione italiana, ma i dettagli delle assenze nel settore scolastico sono regolati da specifiche norme contrattuali e leggi speciali. Con l’entrata in vigore della Legge 106 del 2025, sono state introdotte importanti novità per il personale scolastico affetto da malattie oncologiche, integrando i diritti già previsti dal CCNL e garantendo una protezione maggiore rispetto al passato.

Il quadro normativo: CCNL, Legge 106/2025 e novità

In Italia, il CCNL scuola disciplina i diritti dei lavoratori riguardo alle assenze per malattia. Fino al 2025, la situazione vedeva gli insegnanti e il personale ATA beneficiari di un massimo di 18 mesi di assenza per motivi di salute, così suddivisi:

* 9 mesi con retribuzione piena * ulteriori 3 mesi con retribuzione ridotta al 90% * successivi 6 mesi con retribuzione al 50%

Tutto ciò, si affiancava a ulteriori permessi e congedi straordinari per patologie particolarmente gravi, disciplina che ha trovato nuova linfa proprio grazie all’introduzione della Legge 106/2025, la quale riconosce ai lavoratori affetti da malattie oncologiche un particolare congedo della durata massima di 24 mesi.

Questi interventi legislativi risultano fondamentali per garantire un quadro normativo solido, aggiornato e in linea con le nuove esigenze del personale scolastico e la crescente incidenza delle patologie oncologiche anche in età lavorativa.

Calcolo dei giorni di assenza consentiti

Uno degli interrogativi più frequenti, specialmente tra insegnanti e personale ATA, riguarda il numero effettivo di giorni di malattia annuali o pluriennali a cui si ha diritto in caso di diagnosi oncologica. Alla luce delle _assenze lunga durata scuola_, il personale può fare affidamento sia sulle previsioni del CCNL sia sul congedo specifico previsto dalla Legge 106/2025.

_Ricordiamo che_:

* Il CCNL/scuola garantisce fino a 18 mesi di assenza per motivi di salute, da utilizzare anche per malattie oncologiche. * Dopo i primi 18 mesi, il dirigente scolastico può valutare, in presenza di documentazione sanitaria circostanziata, la concessione di ulteriori 18 mesi per motivi di salute gravi, anche se in alcuni casi questa possibilità è legata a procedure specifiche (ad esempio accertamenti medico-legali).

Di fatto, i principali riferimenti temporali sono:

* 18 mesi garantiti dal CCNL (gli ultimi 6 mesi a retribuzione ridotta) * 24 mesi di congedo specifico per patologie oncologiche, distinto e ulteriormente tutelato dalla Legge 106/2025

Il computo degli effettivi giorni di assenza va quindi valutato considerando sia l’eventuale sovrapposizione che la possibilità, per il personale affetto da _tumore_, di richiedere periodi separati a seconda delle proprie condizioni cliniche e delle esigenze terapeutiche.

Suddivisione delle retribuzioni durante il periodo di assenza

Uno degli aspetti centrali quando si parla di permessi malattia docente oncologico riguarda la suddivisione della retribuzione durante i periodi di assenza. Il sistema elaborato dal CCNL scuola e modificato dalle recenti disposizioni prevede questo schema:

1. Primi 9 mesi di assenza: all’insegnante o al personale ATA _spetta l’intera retribuzione_, inclusi gli scatti d’anzianità e le indennità di posizione. 2. Successivi 3 mesi: la retribuzione si riduce al 90% dello stipendio base. 3. Ulteriori 6 mesi: l’assegno viene ulteriormente ridotto al 50% della retribuzione.

N.B.: In presenza di certificazione relativa alla gravità della patologia oncologica, possono essere attivati specifici permessi che non incidono sul cosiddetto periodo di comporto (cioè il periodo massimo di durata del rapporto di lavoro in aspettativa per malattia).

Queste previsioni rispondono all’esigenza di tutelare la continuità reddituale dei lavoratori oncologici della scuola, uno degli aspetti maggiormente sentiti sia per il mantenimento della qualità della vita sia per la tranquillità familiare.

Il congedo di 24 mesi per i lavoratori oncologici

La vera innovazione introdotta dalla legge 106 2025 malattie oncologiche scuola riguarda la possibilità, per chi sia affetto da una patologia oncologica, di usufruire di uno specifico congedo per un periodo massimo di 24 mesi durante l’intero arco della vita lavorativa.

Caratteristiche principali del congedo:

* Non si cumula con il periodo di comporto previsto dal CCNL, ma si aggiunge ad esso * Può essere fruito in modo frazionato o continuativo * È riservato a casi in cui sia riconosciuta una grave patologia oncologica certificata dalla commissione medico-legale competente * Durante il congedo, vengono mantenuti i diritti relativi alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento pensionistico

Questa misura rappresenta un ulteriore salto di qualità nel riconoscimento dei diritti lavoratori oncologici scuola, rispondendo alle esigenze di chi si trova a dover convivere, a lungo termine, con una malattia particolarmente invasiva.

Differenza tra assenze per malattia e congedo specifico oncologico

Per non generare incertezze interpretative, è fondamentale chiarire la distinzione tra:

* Assenze per malattia: regolate dal CCNL e dal calcolo dei mesi sopra indicato, utilizzabili per tutte le patologie, siano esse comuni o gravi. * Congedo per malattia oncologica: istituito dalla Legge 106/2025, riservato esclusivamente alle persone con diagnosi oncologica documentata, della durata massima di 24 mesi.

La concessione del secondo presuppone la presentazione di documentazione sanitaria dettagliata e il riconoscimento della natura oncologica e della gravità della patologia da parte degli organismi competenti.

Come richiedere il congedo e documentazione necessaria

Per avvalersi delle assenze per malattia gravi personale scolastico e del congedo previsto per patologia oncologica, è necessario seguire una precisa procedura burocratica:

1. Certificazione medica dettagliata: deve essere attestata la diagnosi oncologica e il bisogno di cure prolungate da parte di un medico specialista del SSN. 2. Invio della documentazione: tramite il portale SIDI o con modalità cartacea presso il proprio istituto scolastico. 3. Accertamento e valutazione: la commissione medico-legale valuta e certifica la gravità e la durata presunta dello stato di salute. 4. Richiesta formale del congedo: secondo le modalità previste dalla scuola o dall’Ente di appartenenza.

In presenza dei requisiti di legge, la richiesta viene generalmente accolta e notificata al lavoratore.

Ulteriori tutele e diritti dei lavoratori oncologici nella scuola

Oltre ai permessi malattia docente oncologico regolati dalla legge, il personale può avvalersi di ulteriori diritti, tra cui:

* Richiesta di part-time terapeutico, laddove compatibile con la mansione * Accesso ad ausili o strumenti per alleggerire il carico lavorativo * Possibilità di spostamento temporaneo ad altre mansioni, ove opportuno

La normativa vigente prevede inoltre che nessun lavoratore possa essere discriminato a causa della propria condizione di salute oncologica, tutelando la posizione giuridica e professionale all’interno della scuola.

Permessi aggiuntivi e flessibilità oraria

Sono previste anche soluzioni di flessibilità organizzativa per il personale che necessita di sottoporsi a terapie oncologiche particolarmente intensive, tra cui:

* Permessi giornalieri retribuiti per sottoporsi a terapia * Modifica temporanea dell’orario di servizio * Avvicinamento della sede lavorativa al domicilio su richiesta motivata

Queste misure favoriscono la continuità terapeutica e il mantenimento del rapporto scuola-lavoratore senza gravare eccessivamente sull’istituto di appartenenza.

Gestione del rientro al lavoro e reintegrazione

La gestione del rientro al lavoro di insegnanti e personale scolastico oncologico rappresenta un momento delicato, ma trova nel sistema scolastico italiano alcune rassicurazioni:

* Visita preventiva e rilascio di parere medico-idoneativo * Possibilità, se necessario, di un ulteriore periodo di part-time terapeutico o orari ridotti * Supporto degli organi di rappresentanza del personale e delle RSU

Si sottolinea l’importanza del reinserimento graduale e del sostegno psicologico per superare con successo il ritorno alla normalità lavorativa.

Aspetti psicologici e supporti offerti dal sistema scolastico

Affrontare una malattia oncologica rappresenta anche una sfida psicologica. Nel contesto scolastico, si possono prevedere:

* Sportelli d'ascolto per lavoratori fragili * Accesso a servizi di counseling e assistenza psicologica interna o esterna * Interventi formativi sulle patologie croniche e sulle dinamiche di inclusione

La sensibilizzazione delle comunità scolastiche ai temi della malattia contribuisce a creare un clima più accogliente e protetto.

Confronto con altri contratti pubblici e privati

A livello nazionale, la disciplina prevista dal CCNL malattia oncologica scuola e dalla Legge 106/2025 risulta tra le più avanzate. In altri comparti pubblici:

* Le tutele sono in parte simili, ma la specificità del congedo oncologico nel mondo scuola è ancora poco diffusa altrove * Nel settore privato, i contratti collettivi di categoria raramente garantiscono periodi così prolungati sia di assenza che di retribuzione

Tutto ciò conferma la centralità attribuita dalla società italiana al ruolo della scuola come comunità solidale.

Esperienze e testimonianze di personale scolastico oncologico

Le testimonianze di tanti docenti e collaboratori che hanno affrontato tumori mettono in luce quanto i diritti lavoratori oncologici scuola siano fondamentali per affrontare senza ulteriori ansie la malattia. Molto spesso, il supporto della comunità scolastica e dei referenti sindacali diventa determinante per il benessere individuale e collettivo.

Prevenzione, informazione e formazione nelle scuole

Un aspetto da non sottovalutare riguarda la promozione della salute e la formazione sugli stili di vita corretti. Programmi di prevenzione oncologica sono sempre più diffusi negli istituti, anche a tutela del personale adulto, favorendo check-up periodici, conferenze e campagne di sensibilizzazione.

Sintesi finale e prospettive future

Alla luce delle nuove disposizioni, il personale scolastico affetto da malattia oncologica può contare su congedi e permessi più ampi rispetto al passato, una chiara articolazione delle retribuzioni e, soprattutto, un sistema di tutele sempre più sofisticato e vicino alle esigenze di chi combatte una battaglia importante.

_Ricapitolando_: un lavoratore della scuola affetto da una patologia oncologica può beneficiare, grazie alla Legge 106/2025 e al CCNL, sia di 18 mesi di assenza per malattia (in parte retribuiti al 100%, 90% e 50%), sia di un congedo dedicato di 24 mesi, con importanti garanzie di conservazione del posto di lavoro e di tutela della dignità professionale.

L’auspicio è che questa normativa venga costantemente aggiornata e che si diffonda una sempre maggiore cultura della prevenzione, della solidarietà e della corretta informazione all’interno del mondo della scuola e della società tutta.

Pubblicato il: 22 novembre 2025 alle ore 09:20