{/* Extracted from Header.astro - Use appropriate classes/styles if animations needed */}

Indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti precari: la sentenza del Tribunale di Genova fa chiarezza

Il diritto dei docenti supplenti alla retribuzione per ferie non utilizzate, anche durante il periodo estivo: implicazioni giuridiche e operative dopo la decisione del Tribunale del Lavoro di Genova

Indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti precari: la sentenza del Tribunale di Genova fa chiarezza

**Indice**

* Premessa: il tema delle ferie dei docenti precari * Il caso di Genova: inquadramento giuridico * La posizione delle scuole e la prassi amministrativa * Le motivazioni della sentenza: la richiesta formale di ferie * Indennità sostitutiva e periodo estivo: cosa cambia per i precari * La durata del diritto: cinque o dieci anni? * Quali docenti coinvolge la decisione * Implicazioni per le scuole e per l’amministrazione * Aspetti procedurali: come richiedere l’indennità sostitutiva * Conclusioni e prospettive future

**Premessa: il tema delle ferie dei docenti precari**

L’argomento delle ferie dei docenti precari nelle scuole italiane è da anni al centro di un intenso dibattito, su cui si intrecciano aspetti normativi, prassi amministrative e diritti soggettivi dei lavoratori della scuola. All’interno della vasta categoria dei supplenti, ossia i cosiddetti "docenti a tempo determinato", si evidenziano spesso disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, a partire proprio dalla questione delle ferie.

La sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova dell’agosto 2025 – relativa all’indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte di una docente supplente – fornisce un importante punto di riferimento normativo e operativo, chiarendo diritti che spesso vengono negati o sottovalutati.

**Il caso di Genova: inquadramento giuridico**

La vicenda che ha portato alla recente pronuncia del Tribunale del Lavoro di Genova riguarda una docente con contratto a tempo determinato che, al termine dell’incarico, ha avanzato richiesta di risarcimento per le ferie maturate ma mai godute durante il servizio. La scuola, come prassi spesso accade, aveva considerato la docente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nel periodo estivo. Tuttavia, questa prassi non trova riscontro nella normativa vigente e spesso conduce ad una lesione dei diritti dei lavoratori precari.

Nel merito, la docente ha quindi richiesto all’istituto scolastico il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute, sostenendo che non si può presupporre l’effettivo godimento delle ferie in assenza di una formale richiesta e autorizzazione. La questione è giunta al vaglio del giudice del lavoro, che si è pronunciato in maniera netta a favore della lavoratrice.

**La posizione delle scuole e la prassi amministrativa**

Le amministrazioni scolastiche, in molti casi, interpretano la normativa sulle ferie dei docenti a tempo determinato ritenendo che, durante la sospensione estiva delle attività didattiche, il lavoratore sia automaticamente considerato in ferie, anche senza una richiesta esplicita. Questa posizione si basa su una lettura convenzionale delle esigenze organizzative degli istituti e delle caratteristiche della funzione docente.

Tuttavia, tale interpretazione si scontra sia con la normativa europea che con orientamenti giurisprudenziali sempre più consolidati. Infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta più volte a tutela dei diritti dei lavoratori a tempo determinato, sancendo che le ferie costituiscono un diritto indisponibile del lavoratore e non sono oggetto di automatismi o assimilazioni.

**Le motivazioni della sentenza: la richiesta formale di ferie**

Nel caso esaminato, il Tribunale ha stabilito che il docente non si trova in ferie solo perché non si svolge attività didattica, ma solo se sussiste una richiesta formale e specifica di fruizione delle stesse, regolarmente approvata. In altre parole, la mera inattività dovuta all’assenza degli alunni non coincide automaticamente con un periodo di ferie. Il giudice – richiamando la vigente normativa contrattuale e le direttive comunitarie – ha affermato che in assenza di una richiesta formale, il lavoratore resta in uno stato di "disponibilità".

Di conseguenza, la docente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Tale indennità deve essere commisurata alle giornate di ferie effettivamente maturate nel corso del servizio prestato e mai utilizzate attraverso regolare richiesta e autorizzazione.

**Indennità sostitutiva e periodo estivo: cosa cambia per i precari**

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza riguarda il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie anche rispetto al periodo estivo. Spesso infatti le scuole ritengono che, con la sospensione delle lezioni a giugno, il docente abbia usufruito delle ferie maturate. In realtà, secondo l’orientamento del Tribunale, solo una richiesta formale può decretare il godimento del diritto; in sua assenza, permane il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva.

Questo principio rappresenta una svolta per la tutela dei diritti dei docenti supplenti. Nei casi di mancata fruizione delle ferie, il lavoratore precario può chiedere il risarcimento, il cui importo sarà calcolato sulla base della retribuzione giornaliera. L’indennità sostitutiva ferie non godute docenti precari viene così garantita anche nel caso in cui il contratto termini a giugno e non sia stata presentata richiesta ufficiale durante l’anno.

Va evidenziato che la sentenza richiama i principi fondamentali del diritto del lavoro, volti a evitare disparità tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

**La durata del diritto: cinque o dieci anni?**

Un ulteriore approfondimento merita il tema della decadenza del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie. Le amministrazioni spesso fanno riferimento ad un termine quinquennale per la prescrizione di questo diritto. Tuttavia, il Tribunale di Genova ha sancito che il termine di decadenza non è quello ridotto di cinque anni, ma il termine ordinario di dieci anni previsto dal codice civile.

Questo punto è fondamentale, perché consente a numerosi docenti supplenti che hanno subito una decurtazione nei propri compensi di ricorrere anche a distanza di tempo per la tutela dei propri diritti. La sentenza si inserisce quindi a pieno titolo nel filone della giurisprudenza che tende ad armonizzare le tutele tra lavoratori della scuola e generale disciplina civilistica.

**Quali docenti coinvolge la decisione**

Questa decisione ha effetto su tutti i docenti precari, ossia titolari di contratto a tempo determinato nelle scuole statali. In particolare, sono principalmente interessati:

* Docenti impegnati in incarichi annuali o temporanei che terminano a giugno o in corso d’anno * Supplenti brevi e saltuari che non sono riusciti a godere delle ferie per esigenze di servizio * In generale, tutti quegli insegnanti per cui non viene espletata la corretta procedura per la richiesta e l'autorizzazione delle ferie

La sentenza risponde alle esigenze di equità e parità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, rafforzando il principio secondo cui il diritto alle ferie, o all’indennità sostitutiva, non può essere soggetto a interpretazioni restrittive o prassi arbitrarie.

**Implicazioni per le scuole e per l’amministrazione**

Dal punto di vista amministrativo, gli istituti scolastici dovranno rivedere le procedure relative alla gestione delle ferie dei docenti a tempo determinato. Le principali implicazioni riguardano:

* Registrazione delle richieste ferie: dovrà essere sempre verbalizzata e protocollata ogni richiesta di ferie dei docenti supplenti, con la relativa autorizzazione della dirigenza. * Chiarezza informativa: occorrerà fornire ai lavoratori informazione chiara sui loro diritti e sulle modalità di fruizione delle ferie. * Previsione nei contratti: la disciplina contrattuale dovrà essere aggiornata e resa conforme ai nuovi orientamenti giurisprudenziali. * Impatto sul bilancio: le scuole dovranno preventivare possibili uscite dovute al pagamento delle indennità sostitutive.

Le scuole dovranno dunque prestare particolare attenzione nella gestione amministrativa delle ferie, evitando automatismi che portino a contenziosi.

**Aspetti procedurali: come richiedere l’indennità sostitutiva**

Il docente precario che ritenga di aver maturato ferie non godute può attivare la richiesta di indennità sostitutiva con le seguenti modalità:

1. Verificare la documentazione relativa al contratto e alle presenze registrate presso la segreteria scolastica. 2. Verificare l’assenza di richiesta ferie: accertarsi che non sia stata presentata né approvata alcuna richiesta formale per il periodo in questione. 3. Predisporre domanda scritta alla scuola, indicando le ferie maturate e i periodi di effettivo servizio. 4. Richiedere la liquidazione dell’indennità, specificando che essa comprende la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati. 5. In caso di diniego o mancato riscontro, attivare eventuale ricorso presso il Tribunale del Lavoro.

È importante che i docenti tengano traccia della documentazione relativa a richieste ferie, contratti e certificazioni della scuola, così da poter dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

**Conclusioni e prospettive future**

La sentenza del Tribunale di Genova in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute offre un importante esempio di tutela dei diritti dei docenti precari nel sistema scolastico italiano. Ribadendo la necessità di una richiesta formale per il godimento delle ferie e riconoscendo il diritto all’indennità anche nel periodo estivo, la decisione stabilisce un precedente fondamentale.

Per il futuro, ci si attende un progressivo allineamento delle scuole alla nuova interpretazione giurisprudenziale. Le principali parole chiave di questa vicenda – indennità sostitutiva ferie non godute docenti precari_, _diritto ferie docenti supplenti_, _tribunale lavoro Genova ferie docenti – diventeranno sempre più centrali nel dibattito tra operatori della scuola e sindacati.

Il riconoscimento del termine decennale per la prescrizione apre inoltre interessanti prospettive per la tutela dei diritti anche retroattivamente. Ai docenti precari è consigliato monitorare attentamente la propria posizione e valutare eventuali azioni di tutela. Le scuole dovranno invece adeguare tempestivamente le proprie procedure, per evitare un volume crescente di contenziosi e garantire un ambiente di lavoro caratterizzato da rispetto delle regole e corretta gestione dei rapporti.

In conclusione, la vicenda di Genova rappresenta un tassello importante nel percorso verso una scuola più giusta e inclusiva, in cui la valorizzazione delle professionalità passa anche attraverso la tutela piena dei diritti contrattuali e individuali.

Pubblicato il: 21 agosto 2025 alle ore 10:14