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Il docente non si sposta tra plessi quando la sede è chiusa: le due norme

OM 185/1995 e art. 1256 del codice civile: cosa protegge davvero il docente quando il dirigente ordina il servizio in un altro plesso della scuola.

In Italia 40.076 sedi scolastiche statali si distribuiscono su 7.473 istituzioni: oltre 32.600 sono plessi satellite, succursali e sezioni staccate (dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anno scolastico 2024/2025). Ogni volta che una di queste sedi chiude per un giorno, molti dirigenti dirottano i docenti verso un altro plesso per coprire sostituzioni. La domanda arrivata nei giorni scorsi a una rivista di settore è esattamente questa: in caso di chiusura plesso scolastico, l'ordine di servizio in un'altra sede è legittimo?

Chiusura plesso scolastico: i due casi nell'ordinanza del 1995

L'ordinanza ministeriale 185 del 30 maggio 1995, all'articolo 3 comma 30, ha un elenco circoscritto: gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate. Due casi, fine della lista.

La prassi applicativa estende il principio ad altre fattispecie analoghe: lavori idraulici o elettrici di breve durata, chiusure imposte da eventi atmosferici, occupazione dei locali per concorsi pubblici, elezioni amministrative, referendum. Per questi scenari, però, il fondamento normativo non è più l'ordinanza del 1995. È qualcosa di più generale e, in realtà, più solido.

Il principio del codice civile che copre tutti gli altri casi

Per le chiusure che escono dai due casi dell'ordinanza, la tutela si fonda sull'articolo 1256 del codice civile. La formula è generale: l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (Testo dell'articolo 1256 del codice civile - Gazzetta Ufficiale).

Trasposto nel rapporto di lavoro del docente il senso è questo: se la sede di servizio è chiusa per causa non dipendente dall'insegnante, la prestazione dovuta quel giorno è oggettivamente impossibile e l'obbligo di servizio si estingue. Non c'è ora da recuperare, non c'è decurtazione stipendiale, non c'è giustificativo da produrre. L'ordine di presentarsi in un altro plesso, in questo quadro, non è una semplice disposizione organizzativa: è la richiesta di una prestazione diversa, non prevista né dal contratto individuale né dall'assegnazione annuale di sede.

Cosa può fare il docente che riceve l'ordine di servizio

Il docente che riceve una circolare o un ordine di servizio con questo contenuto ha tre passaggi da compiere in sequenza. Il primo è la risposta scritta al dirigente, con richiamo esplicito all'articolo 3 comma 30 dell'ordinanza 185/1995 e all'articolo 1256 del codice civile: la contestazione formale documenta la posizione del docente e protegge in caso di contenzioso.

Il secondo è l'informazione alla RSU di istituto e al sindacato di riferimento, che possono intervenire con richieste di confronto o con comunicazioni ufficiali al dirigente. Il terzo, se la richiesta viene reiterata nonostante la contestazione, è la diffida: il dirigente che insiste si espone a un rilievo per uso illegittimo del potere direttivo, che resta vincolato alla sede e alle mansioni di assegnazione.

L'assegnazione del docente alle classi di un dato plesso configura obblighi didattici strettamente legati a quelle classi e a quella sede. Quando la struttura viene chiusa per disposizione dell'autorità competente, si tratta di forza maggiore: la prestazione dovuta diventa impossibile per causa non imputabile al dipendente, che è esonerato dall'obbligo. Un principio che vale sia per gli oltre 32.600 plessi satellite (Dati MIM sulle sedi scolastiche statali 2024/2025) sia, in forma speculare, per la sede centrale che resti chiusa mentre altri plessi dell'istituto funzionano regolarmente.

Il quadro normativo resta frammentato: una norma specifica del 1995 per due soli casi, un principio generale del codice civile per tutto il resto. In attesa che una revisione contrattuale unifichi le due fonti, il docente che riceve un ordine di servizio contestato ha strumenti precisi per rispondere, a cominciare dall'elenco di norme da citare per iscritto nella risposta al dirigente.

Pubblicato il: 4 ottobre 2026 alle ore 10:30