Graduatorie scuola PNRR2: il punteggio per chi ha superato PNRR1 nelle classi accorpate
Indice
* Introduzione: il tema della valutazione nei concorsi scuola * Il contesto normativo: dal PNRR1 al PNRR2 * Che cosa sono le classi di concorso accorpate * Il caso Lombardia: come è stato assegnato il punteggio * Superamento del concorso PNRR1 su due classi accorpate: come influisce sulla graduatoria PNRR2 * Il nodo del doppio punteggio: è lecito o no? * Il ruolo dell’USR Lombardia nella valutazione titoli e punteggi * Criteri generali di valutazione dei titoli nei concorsi scuola * I docenti abilitati su una classe e l’estensione all’altra accorpata * FAQ: risposte ai dubbi più comuni * Implicazioni e casi particolari * Confronto con altre regioni * Sintesi e considerazioni finali
Introduzione: il tema della valutazione nei concorsi scuola
La valutazione dei titoli nei concorsi scuola rappresenta da sempre uno degli aspetti più sensibili e dibattuti tra i docenti e le amministrazioni scolastiche. Con la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR2 in Lombardia si è accesa una discussione in merito al riconoscimento dei punteggi acquisiti tramite il superamento del precedente concorso PNRR1, soprattutto per coloro che hanno ottenuto l’idoneità su due classi di concorso accorpate. Cerchiamo di chiarire quali sono le regole, se è previsto il cosiddetto "doppio punteggio" e quale prassi è stata adottata dagli Uffici Scolastici Regionali.
Il contesto normativo: dal PNRR1 al PNRR2
I concorsi scuola legati al PNRR hanno segnato una svolta nella gestione del reclutamento del personale docente in Italia. Il primo ciclo, denominato PNRR1, ha portato all’abilitazione di numerosi insegnanti su diverse classi di concorso, alcune delle quali sono state successivamente accorpate in virtù di esigenze organizzative e didattiche. Con il lancio del secondo ciclo, PNRR2, sono emersi numerosi dubbi su come valutare i titoli pregressi e in particolare su come riconoscere il punteggio ai docenti che avevano superato il concorso su più classi accorpate tra loro.
Le normative di riferimento includono i bandi ministeriali, le linee guida degli USR e le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), oltre che gli specifici criteri stabiliti per la valutazione dei titoli.
Che cosa sono le classi di concorso accorpate
Le classi di concorso rappresentano l’insieme delle materie o delle discipline per cui un docente può prestare servizio nella scuola italiana. Nei recenti concorsi, per ottimizzare le procedure e razionalizzare l’organizzazione, molte classi di concorso sono state "accorpate", ovvero unite in modo da permettere una gestione più efficiente sia delle procedure concorsuali che delle successive assunzioni.
L’esempio più rappresentativo a livello nazionale riguarda le classi AM12 e AS12, entrambe relative a discipline di ambito musicale. In molti casi, il Ministero ha chiarito che i docenti abilitati in una delle due classi, a seguito dell’accorpamento, sono abilitati automaticamente anche sull’altra.
Il caso Lombardia: come è stato assegnato il punteggio
Nella Regione Lombardia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie PNRR2, si è registrata una particolarità nell’assegnazione dei punteggi: a chi aveva ottenuto l’idoneità su entrambe le classi di concorso accorpate (ad esempio, AM12 e AS12) attraverso la partecipazione e il superamento del precedente concorso PNRR1, l’USR Lombardia ha assegnato un totale di 25 punti.
Dettaglio del punteggio assegnato
* Il punteggio ordinario per il superamento di un concorso è di 12,5 punti per ciascun titolo (cfr. tabella titoli concorso scuola Lombardia). * Chi superava separatamente PNRR1 su AM12 e AS12 otteneva quindi 12,5 + 12,5 = 25 punti.
Superamento del concorso PNRR1 su due classi accorpate: come influisce sulla graduatoria PNRR2
L’elemento centrale della questione riguarda l’effetto del superamento del concorso PNRR1 su due distinte classi di concorso, divenute poi accorpate. La domanda è: chi ha superato entrambe le classi di concorso, ha diritto al punteggio doppio nella graduatoria PNRR2?
Risposta sintetica: Nella prassi dell’USR Lombardia, sì. Ma la questione non è priva di criticità.
* Fino all’uscita del chiarimento ufficiale dell’USR Lombardia, molti candidati pensavano si dovesse attribuire un unico punteggio (12,5 punti). * Il ragionamento seguito dall’USR Lombardia si basa sul fatto che i docenti che hanno superato PNRR1 su ciascuna delle classi accorpate hanno di fatto sostenuto e superato due diverse prove.
Quindi:
* Per ciascun titolo di superamento (AM12 e AS12), si attribuiscono 12,5 punti. * Chi era idoneo su entrambe riceve il punteggio cumulativo di 25 punti.
Il nodo del doppio punteggio: è lecito o no?
L’attribuzione del doppio punteggio ha sollevato dubbi fra i candidati e tra le sigle sindacali. Il quesito centrale è se questa modalità sia corretta dal punto di vista delle norme o se si tratti di un’interpretazione elastica dei criteri nazionali.
Argomentazioni a favore del doppio punteggio
* I due concorsi, pur accorpati oggi, erano considerati separati all’epoca del PNRR1. * Ogni superamento rappresenta un titolo autonomo.
Critiche e perplessità
* Con l’accorpamento, di fatto la competenza è equiparabile e si potrebbe sostenere che andrebbe conteggiato un unico titolo per il punteggio. * Il rischio è la disparità di trattamento rispetto ad altre regioni o classi dove l’accorpamento non si è verificato.
Il ruolo dell’USR Lombardia nella valutazione titoli e punteggi
L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (USR Lombardia) ha svolto un ruolo di primo piano nell’interpretazione della normativa e nell’applicazione dei punteggi nelle graduatorie del concorso scuola PNRR2.
L’attribuzione dei 25 punti ai docenti idonei su entrambe le classi accorpate nasce da una lettura puntuale dei certificati di idoneità, considerando ogni singolo superamento un titolo autonomo valutabile.
Criteri generali di valutazione dei titoli nei concorsi scuola
Per valutare la correttezza della procedura lombarda, è utile richiamare i criteri generali adottati a livello nazionale per i concorsi scuola:
* Ogni superamento di concorso pubblico per titoli ed esami all’interno della stessa area disciplinare è titolo valutabile, purché non coincidente. * I titoli sono cumulabili se ottenuti su procedure e classi diverse, anche se poi accorpate in un secondo momento. * Il bando PNRR2 (e le tabelle allegate) indica con precisione i punteggi attribuibili: 12,5 punti per ciascun superamento di concorso.
I docenti abilitati su una classe e l’estensione all’altra accorpata
Un’altra questione rilevante riguarda la possibilità per i docenti, abilitati su una delle classi di concorso prima dell’accorpamento, di poter essere automaticamente riconosciuti abilitati anche sull’altra. Secondo il MIM e sulla base di successive circolari esplicative, questo riconoscimento è pacifico, ma non genera diritto a doppi punti se l’abilitazione non è frutto di due superamenti differenti.
Caso concreto:
* Un docente che ha superato PNRR1 solo su AM12, grazie all’accorpamento, è abilitato anche su AS12, ma in graduatoria PNRR2 avrà comunque solo 12,5 punti. * Solo chi ha superato separatamente entrambe le procedure riceve il punteggio doppio.
FAQ: risposte ai dubbi più comuni
1. Ho superato PNRR1 sia su AM12 sia su AS12: quanti punti prendo?
* 25 punti (12,5 + 12,5), secondo la prassi Lombardia.
2. Ho superato solo una delle due: posso chiedere il punteggio doppio?
* No. Hai diritto a 12,5 punti totali.
3. Ho abilitazione su una classe ma non ho sostenuto il concorso su entrambe: posso chiedere il doppio punteggio?
* No. Il doppio punteggio richiede il superamento di entrambe le procedure concorsuali.
4. Vale così anche nelle altre regioni?
* La situazione può variare. Lombardia ha adottato questa interpretazione, altre regioni potrebbero essere più restrittive.
Implicazioni e casi particolari
La procedura adottata dall’USR Lombardia solleva alcune implicazioni pratiche:
* Può favorire chi, per tempo o per conoscenza, ha partecipato a più procedure concorsuali, creando una situazione di disparità rispetto a chi non ne ha avuto la possibilità. * Rischia di diventare un precedente che altre regioni potrebbero invece non seguire, generando incertezze e ricorsi.
Consiglio ai candidati:
* Verificate sempre la vostra situazione individuale rivolgendovi direttamente al vostro USR di riferimento. * Seguite le comunicazioni ufficiali e fate sistematicamente riferimento ai bandi specifici regionali e nazionali.
Confronto con altre regioni
Un rapido confronto fra le principali regioni italiane evidenzia disparità nell’applicazione del punteggio:
* In alcune regioni viene conteggiata solo una volta l’idoneità alle classi accorpate. * In altre, come la Lombardia, i titoli si cumulano se ottenuti in momenti separati.
La frammentazione normativa rappresenta un problema di gestione nazionale delle graduatorie e dei concorsi scuola.
Sintesi e considerazioni finali
La gestione della valutazione dei titoli per le classi di concorso accorpate nei concorsi scuola PNRR2 in Lombardia ha seguito il principio della cumulabilità dei titoli, laddove i superamenti fossero distinti e certificabili. La scelta dell’USR Lombardia, sebbene in linea con una lettura letterale della tabella titoli, ha generato polemiche e richieste di chiarimento.
Riassumendo:
* Superare separatamente il concorso su due classi poi accorpate dà diritto al doppio punteggio (25 punti darebbe l’idoneità su entrambe, secondo Lombardia). * Superare su una sola dà diritto a un solo punteggio di 12,5 punti. * L’abilitazione estesa tramite accorpamento non equivale ad un doppio titolo valutabile allo stesso modo del doppio superamento.
Per i docenti:
* Restate aggiornati sulle evoluzioni normative e sugli eventuali ricorsi o nuove direttive. * Partecipate agli incontri informativi e consultate le fonti sindacali.
La vicenda lombarda rappresenta il banco di prova per future interpretazioni e uniformità del trattamento nazionale in materia di valutazione dei titoli nei concorsi scuola: un tema destinato a restare centrale nel dibattito sulla valorizzazione del merito e sull’equità delle selezioni nel sistema educativo italiano.