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Battipaglia, studentessa in coma da 18 mesi bocciata per le assenze

Una 17enne in coma dal dicembre 2024 dichiarata «non classificata» dall'Istituto Ferrari di Battipaglia. La famiglia chiede l'annullamento.

Una studentessa in coma dal dicembre 2024 è stata dichiarata «non classificata» allo scrutinio finale di giugno 2026 dall'Istituto superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, in provincia di Salerno, e non è stata ammessa alla classe successiva. La ragazza, 17 anni, soffre di una grave patologia cerebrale e non ha potuto frequentare le lezioni durante l'anno scolastico 2025-2026. La famiglia, dopo aver ricevuto la comunicazione della scuola, ha chiesto con una lettera l'annullamento della decisione, definendo lo scrutinio «offensivo e disumano». La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Mattino.

L'esito di «non classificazione» equivale alla mancata ammissione all'anno successivo: gli scrutini non assegnano voti finali per nessuna disciplina, perché il numero delle assenze non ha consentito una valutazione del percorso scolastico. La decisione è stata comunicata alla famiglia al termine degli scrutini di giugno.

La replica del dirigente scolastico

Il dirigente dell'istituto, Luca Mattiocco, ha motivato la mancata promozione richiamando la differenza con lo scorso anno scolastico. Nel giugno 2025 la ragazza era stata ammessa alla classe successiva sulla base delle valutazioni acquisite nel primo quadrimestre, quando aveva ancora frequentato regolarmente le lezioni. Nel 2025-2026, secondo il dirigente, «non erano disponibili elementi utili alla valutazione» e «la normativa non consente di procedere nello stesso modo». Mattiocco ha aggiunto che l'istituto ha organizzato un evento pubblico in ricordo della studentessa e che una docente si è recata personalmente presso la sua abitazione per farle visita. Il dirigente ha sintetizzato la posizione della scuola con la frase «abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità».

Cosa prevede l'articolo 14 del Dpr 122/2009

Il riferimento normativo è l'articolo 14 del Dpr 22 giugno 2009 n. 122 - Gazzetta Ufficiale, che fissa al 75% del monte ore annuale la soglia minima di frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico nelle scuole secondarie superiori. La stessa norma prevede deroghe motivate per casi eccezionali, comprese le gravi condizioni di salute documentate. La deroga non è automatica: il consiglio di classe deve disporre di elementi sufficienti per una valutazione complessiva dello studente per poter procedere allo scrutinio nonostante le assenze. In assenza di una valutazione possibile, gli scrutini si chiudono con la dichiarazione di «non classificato», che impedisce la promozione. È proprio sull'esistenza di questi elementi che si registra la divergenza tra la famiglia, che chiede l'annullamento dello scrutinio, e la scuola, che ribadisce di aver applicato la norma.

La famiglia ha annunciato la volontà di proseguire l'iniziativa avviata con la lettera al dirigente, chiedendo formalmente l'annullamento dello scrutinio di giugno 2026. La scuola può convocare il consiglio di classe per riesaminare la decisione anche dopo la chiusura formale degli scrutini, mentre la vicenda riapre il confronto sulle modalità di applicazione delle deroghe al limite minimo di frequenza nei casi di malattia grave documentata.

Pubblicato il: 15 giugno 2026 alle ore 12:17