Assenze per Visite e Terapie del Personale ATA: Guida Completa ai Permessi e alla Normativa 2024
Indice
1. Introduzione 2. Quadro Normativo: l’articolo 69 del CCNL Scuola 2019/2021 3. Assenze per visite specialistiche: limiti annuali e tipologie 4. Permessi per terapie e prestazioni specialistiche: cosa prevede la normativa ATA 2024 5. Permessi per esami diagnostici del personale ATA 6. Computo delle ore e periodo di comporto 7. Compatibilità dei permessi con altri istituti 8. Modalità di richiesta dei permessi scuola ATA 9. Documentazione necessaria e adempimenti 10. Regolamento permessi ATA: punti critici e FAQ 11. Riflessioni e approfondimenti sulla normativa 12. Sintesi e consigli utili
Introduzione
Il tema delle assenze del personale ATA per motivi di salute rappresenta uno degli aspetti maggiormente oggetto di attenzione e confronto nelle segreterie scolastiche, soprattutto alla luce delle recenti modifiche previste dal CCNL Scuola 2019/2021. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, regolamentata principalmente dall’art. 69, sono stati introdotti parametri chiari e criteri oggettivi per la concessione dei permessi legati a visite specialistiche, terapie e prestazioni diagnostiche.
In questo articolo vengono forniti tutti i dettagli operativi e normativi sui permessi visite specialistiche ATA, sulle modalità di richiesta e documentazione da fornire, sulle compatibilità e sulle esclusioni, offrendo un vademecum fondamentale per tutto il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane.
Quadro Normativo: l’articolo 69 del CCNL Scuola 2019/2021
Il nuovo articolo 69 CCNL scuola rappresenta il riferimento basilare per il tema delle assenze motivate del personale scolastico ATA. Esso disciplina:
* la possibilità di assentarsi durante l’orario di lavoro per sottoporsi a * visite specialistiche * terapie * prestazioni specialistiche * esami diagnostici * le condizioni e le modalità di fruizione dei permessi.
L’articolo 69 stabilisce che al personale ATA sia riconosciuta la possibilità di assentarsi fino a un massimo di 18 ore per anno scolastico per motivi legati a visite e terapie, assimilando tali permessi alle assenze per malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto personale ATA.
Questo quadro normativo mira a tutelare il diritto alla salute del lavoratore, bilanciandolo con le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche.
Assenze per visite specialistiche: limiti annuali e tipologie
La normativa dei permessi ATA fa una chiara distinzione fra tipologie di motivi per l’assenza. In particolare, per quanto riguarda le assenze per visite specialistiche, sono previste le seguenti specificità:
* Il personale ATA può usufruire di un monte massimo di 18 ore per anno scolastico dedicate a visite mediche, specialistiche o accertamenti clinici. * Tali permessi possono essere fruiti per sé o per figli minorenni, se previsto dal regolamento d’istituto. * Ogni permesso deve avere una durata minima di 6 ore.
Che cosa si intende per visita specialistica
Le visite specialistiche sono accertamenti clinici effettuati da un medico specialista, necessari per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di patologie specifiche. Rientrano, ad esempio:
* visite cardiologiche * visite dermatologiche * visite neurologiche * visite oculistiche
il tutto purché rientranti tra le prestazioni coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da istituti convenzionati.
Permessi per terapie e prestazioni specialistiche: cosa prevede la normativa ATA 2024
L’attuale normativa permessi ATA 2024 include tra i motivi giustificabili anche le assenze per terapie e prestazioni specialistiche. Il quadro regolatorio precisa che:
* L’assenteismo è ammissibile per terapie sanitarie di tipo riabilitativo o preventivo, * Le prestazioni specialistiche devono essere necessarie, pertinenti e giustificate da documentazione medica ufficiale, * Il monte ore di 18 ore può essere suddiviso anche tra visite, terapie e prestazioni diagnostiche, purché non si superi il limite.
#### Esempi tipici di terapie:
* fisioterapia prescritta * terapia oncologica * analisi e prestazioni medico-chirurgiche di routine
I permessi terapie personale ATA rispondono dunque all’esigenza di tutelare lavoratori con patologie croniche o condizioni che richiedano monitoraggio sanitario costante.
Permessi per esami diagnostici del personale ATA
Un’altra importante categoria di permessi disciplinata dal regolamento permessi ATA è quella relativa agli esami diagnostici. Anche in questo caso il limite di 18 ore annue si applica.
Che cosa sono gli esami diagnostici
Gli esami diagnostici comprendono:
* analisi di laboratorio (es. esami ematici, urine, feci) * radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche * test allergologici
In generale, tutte le prestazioni che coinvolgono procedure necessarie all’individuazione di una patologia hanno diritto a rientrare tra gli esami per cui è prevista l’assenza giustificata.
Computo delle ore e periodo di comporto
Il computo delle ore di permesso è uno degli aspetti più rilevanti previsti dal CCNL Scuola art. 69. In particolare:
* Il limite massimo annuale è di 18 ore cumulabili tra visite, terapie, esami, * Ogni richiesta deve avere una durata minima computabile di 6 ore, * I permessi di 6 ore sono computati nel periodo di comporto, ossia nel conteggio delle giornate e ore di malattia che concorrono a determinare il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Questo aspetto assume rilievo soprattutto nel caso di lavoratori con frequenti assenze e in part time, dove il superamento dei limiti potrebbe incidere sul rapporto di lavoro.
Periodo di comporto: definizione e implicazioni
Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il dipendente, anche se assente per malattia, conserva il diritto al posto. Esaurito il comporto, il rapporto di lavoro può essere risolto. L’inclusione dei permessi nel comporto rappresenta una novità, che impone al personale scolastico una gestione attenta delle giustificazioni.
Compatibilità dei permessi con altri istituti
La normativa prevede espressamente l’incompatibilità tra i permessi per visite, terapie o esami diagnostici e altri tipi di permesso fruiti nella medesima giornata. In particolare:
* Non si può fruire di più tipologie di permesso nella stessa giornata lavorativa, * Ad esempio, non è possibile sommare un permesso breve per motivi personali a una giornata di permesso per visita specialistica ATA, * La richiesta deve essere univoca, e la giornata è da considerarsi impegnata esclusivamente per il motivo sanitario dichiarato.
Questa restrizione deriva dall’esigenza di evitare un’ingiustificata “frammentazione” e ottimizzare la presenza e la programmazione del personale.
Modalità di richiesta dei permessi scuola ATA
La procedura per la richiesta permessi scuola ATA prevede alcuni step formali da osservare per la validità della domanda:
1. Presentazione della richiesta: la domanda va presentata in formato cartaceo o telematico all’ufficio di segreteria della scuola almeno tre giorni prima della data richiesta. 2. Compilazione del modulo: è necessario utilizzare il modulo predisposto dallo stesso istituto o da piattaforme elettroniche specifiche. 3. Indicazione motivazione e data: va specificato il motivo (visita, terapia, esame), la data e la fascia oraria.
Nel caso di urgenze documentate è possibile richiedere una deroga, ma solo laddove la tempestività sia compatibile con l’organizzazione del servizio scolastico.
Documentazione necessaria e adempimenti
La validità del permesso è sempre subordinata alla presentazione di adeguata documentazione giustificativa. Ecco quali sono i documenti normalmente richiesti:
* Attestato di presenza rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, * Dichiarazione specifica della tipologia di prestazione (visita, esame, terapia), * Eventuale prescrizione del medico curante (in caso di terapie continuative).
Senza tali documenti, la scuola potrà negare la validità dell’assenza e considerarla ingiustificata.
Regolamento permessi ATA: punti critici e FAQ
La gestione delle assenze personale ATA suscita frequentemente dubbi operativi e richieste di chiarimenti da parte di dirigenti, DSGA e lavoratori. Ecco alcune domande frequenti:
1. Si possono cumulare ore di permesso in giorni diversi?
Sì, purché singole richieste siano di almeno 6 ore e il totale non superi le 18 ore.
2. Se ho bisogno di più di 18 ore?
Si passa al regime di normale assenza per malattia, con le relative procedure.
3. È possibile cambiare la data?
Solo in presenza di motivi certificati e previa nuova autorizzazione.
4. Quali permessi sono incompatibili?
I permessi per visite/terapie sono incompatibili con permessi brevi, motivi personali e ROL nella stessa giornata.
5. Il medico di base può attestare il permesso?
No, occorre certificazione della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione.
Riflessioni e approfondimenti sulla normativa
L’assimilazione dei permessi per visite e terapie al periodo di comporto rappresenta una novità significativa introdotta dall’art. 69. Da un lato, garantisce maggiore chiarezza e uniformità di trattamento rispetto al passato; dall’altro, impone al personale e alle segreterie scolastiche una maggiore attenzione nella programmazione delle assenze e nel controllo della documentazione.
Questa disciplina, seppur stringente, è motivata dalla necessità di conciliare il diritto alla salute del personale ATA con l’efficienza organizzativa della scuola pubblica e la continuità del servizio educativo.
Tutte le recenti linee guida emanate da MIUR e ARAN mirano sia a evitare abusi sia a supportare il lavoratore in situazioni di particolare bisogno, come nel caso di terapie oncologiche o croniche che non possono rientrare nelle ordinarie assenze per malattia.
Sintesi e consigli utili
In conclusione, il 2024 si conferma anno di chiarezza normativa per quanto riguarda i permessi esami diagnostici ATA, i permessi per terapie e visite. Il limite annuale di 18 ore, la documentazione e il regime di computo richiedono un’attenta pianificazione e conoscenza dei regolamenti da parte del personale scolastico.
Ecco alcuni consigli pratici:
* Pianificare con anticipo visite, terapie e accertamenti, presentando la domanda almeno 3 giorni prima; * Conservare sempre copia dell’attestazione di presenza e chiedere, in caso di dubbi, chiarimenti agli uffici di segreteria; * Monitorare il conteggio delle ore rispetto al periodo di comporto, per evitare il rischio di superamenti e contestazioni; * Tenere presente l’incompatibilità tra diversi tipi di permesso nella stessa giornata; * Affidarsi a fonti ufficiali – circolari MIUR, CCNL, regolamento di istituto – per essere aggiornati su eventuali variazioni legislative.
L’informazione puntale e la collaborazione tra lavoratori e segreteria costituiscono la base per il rispetto della normativa e la tutela della salute del personale ATA.