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Come cambia la NASpI anticipata per chi apre partita IVA dal 2026

Dal 1° gennaio la NASpI anticipata si divide in due rate: 70% subito, 30% entro sei mesi. Chi torna dipendente restituisce anche la prima rata.

Un disoccupato che apre partita IVA dal 1° gennaio 2026 non riceve più tutta la NASpI residua in un unico bonifico. La prima rata è il 70% dell'importo dovuto, il restante 30% arriva dopo, non oltre sei mesi dalla domanda.

Come funziona il nuovo pagamento in due rate

La modifica è contenuta nell'articolo 1, comma 176, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026), che riscrive l'articolo 8 del decreto legislativo 22/2015 sull'incentivo all'autoimprenditorialità. INPS ha chiarito le modalità operative con il Messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026.

La prima rata, pari al 70% dell'intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda. La seconda rata, il residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

Restano invariate le categorie ammesse: apertura di attività autonoma, impresa individuale, sottoscrizione di quota di capitale sociale di cooperativa con rapporto mutualistico lavorativo. La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. La regola vecchia, con pagamento in un'unica soluzione, continua a valere per le domande presentate entro il 31 dicembre 2025.

Quanta liquidità in meno all'avvio dell'attività

Nel 2025 l'esborso NASpI medio per beneficiario è stato di 6.304 euro, con oltre 2,8 milioni di percettori e circa 18 miliardi di spesa totale (dati INPS). Applicando la nuova ripartizione a quella cifra media, un neo-imprenditore riceverebbe subito circa 4.413 euro e attenderebbe fino a sei mesi per gli altri 1.891 euro. Prima riceveva tutto in un colpo.

Sul residuo teorico, la differenza pesa. La NASpI anticipata è storicamente utilizzata come capitale di partenza: copre l'acquisto di attrezzature, il primo affitto, la contribuzione INPS della gestione separata o commercianti, i primi mesi in cui la partita IVA non fattura. È lo stesso capitale che i laureati che rifiutano stipendi sotto i 1.500 euro usano per mettersi in proprio invece di accettare offerte a basso reddito. Con l'intero importo bloccato al 70%, la programmazione della cassa nei primi sei mesi va rifatta.

La seconda rata inoltre non è automatica. INPS non la eroga se al termine del periodo il beneficiario:

* ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso della cooperativa di cui detiene una quota di capitale;

* è titolare di pensione diretta, con l'unica eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

C'è anche il rovescio più duro. Chi si riassume come dipendente entro sei mesi non perde solo il 30%: deve restituire per intero anche la prima rata già incassata, in base all'articolo 8 comma 4 del D.Lgs. 22/2015. La riforma vincola la scelta imprenditoriale a un orizzonte di almeno sei mesi effettivi.

Quando conviene aspettare o accelerare la domanda

Chi ha già chiuso o sta chiudendo un rapporto di lavoro e ha in progetto una partita IVA deve valutare i tempi. Le domande di anticipazione presentate entro il 31 dicembre 2025 seguono la vecchia disciplina, con pagamento in un'unica soluzione. Chi rientra invece nella finestra dei 30 giorni post-cessazione già dal 2026 riceve il pagamento spezzato in due tranche.

Sull'importo lordo erogato dall'INPS resta applicata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente, non recuperabile in dichiarazione: l'importo netto effettivamente disponibile è inferiore al residuo teorico. Fa eccezione la sottoscrizione di quote di cooperativa mutualistica, per cui la legge 160/2019 esenta l'anticipazione da imposizione IRPEF.

Per chi valuta il rientro al lavoro dipendente entro sei mesi, restituire la prima rata da circa 4.400 euro medi azzera il vantaggio economico dell'operazione. Il business plan dei primi mesi di attività va costruito sui 4.413 euro medi effettivamente disponibili alla liquidazione, non più sull'intero residuo NASpI.

Pubblicato il: 8 agosto 2026 alle ore 10:27