* I due pareri del Garante: di cosa si tratta * Il caso del Difensore civico della Regione Piemonte * Il parere richiesto dall'Agenzia delle dogane * Accesso civico generalizzato e privacy: un equilibrio difficile * Il quadro normativo di riferimento * Cosa significa per la trasparenza della pubblica amministrazione
Fin dove può spingersi il diritto di un cittadino a conoscere gli atti della pubblica amministrazione? E dove, invece, deve fermarsi per non travolgere la sfera privata di altri soggetti o il vincolo del segreto professionale? Sono domande tutt'altro che teoriche, e a riportarle al centro del dibattito ci hanno pensato due pareri del Garante per la protezione dei dati personali, emessi nel mese di febbraio 2026, che fissano con nettezza i paletti entro cui l'accesso civico generalizzato può legittimamente operare.
Stando a quanto emerge dai provvedimenti, il Garante ha confermato la legittimità del diniego opposto in entrambi i casi esaminati, ribadendo un principio che troppo spesso viene sottovalutato: la trasparenza non è un valore assoluto, ma deve convivere con altri diritti di rango costituzionale.
I due pareri del Garante: di cosa si tratta {#i-due-pareri-del-garante-di-cosa-si-tratta}
I due pronunciamenti arrivano su impulso di soggetti istituzionali diversi. Il primo è stato sollecitato dal Difensore civico della Regione Piemonte, il secondo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In entrambi i casi, la questione di fondo era la stessa: può un'istanza di accesso civico generalizzato prevalere sulla tutela dei dati personali contenuti nei documenti richiesti?
La risposta del Garante, articolata ma inequivocabile, è stata negativa. Il diniego è legittimo quando la divulgazione dei documenti comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti, oppure quando entrerebbe in conflitto con il segreto professionale.
Il caso del Difensore civico della Regione Piemonte {#il-caso-del-difensore-civico-della-regione-piemonte}
Nel primo parere, il Difensore civico della Regione Piemonte aveva chiesto chiarimenti al Garante in merito a una richiesta di accesso civico che investiva documentazione contenente dati personali di terzi. La situazione non era banale: da un lato, il diritto del richiedente a ottenere informazioni detenute dalla pubblica amministrazione; dall'altro, la necessità di tutelare persone fisiche i cui dati sarebbero stati esposti a una conoscibilità indiscriminata.
Il Garante ha ricordato come l'accesso civico generalizzato, a differenza dell'accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990, non richieda la dimostrazione di un interesse qualificato. Proprio questa caratteristica, però, impone un vaglio più rigoroso sulle possibili conseguenze della divulgazione. I dati personali di soggetti terzi non possono essere sacrificati sull'altare di una trasparenza priva di limiti.
Il parere richiesto dall'Agenzia delle dogane {#il-parere-richiesto-dallagenzia-delle-dogane}
Il secondo caso riguardava il Responsabile anticorruzione dell'Agenzia delle dogane, che aveva negato l'accesso a documenti coperti, almeno in parte, da segreto professionale. La richiesta di parere al Garante mirava a ottenere una conferma sulla correttezza di questa scelta.
Anche qui, l'Autorità ha dato ragione all'amministrazione. Il segreto professionale rappresenta uno dei limiti espressamente previsti dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, e la sua tutela non può essere aggirata attraverso lo strumento dell'accesso civico generalizzato. Come sottolineato dal Garante, si tratta di un bilanciamento necessario: rendere pubbliche informazioni coperte da vincolo professionale significherebbe non solo violare la normativa sulla privacy, ma anche compromettere rapporti fiduciari che l'ordinamento considera meritevoli di protezione.
Accesso civico generalizzato e privacy: un equilibrio difficile {#accesso-civico-generalizzato-e-privacy-un-equilibrio-difficile}
La tensione tra trasparenza e riservatezza è una costante nel diritto amministrativo italiano, e questi due pareri ne sono l'ennesima conferma. L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. 97/2016 in attuazione della cosiddetta riforma FOIA italiana, ha rappresentato un passo avanti significativo nella direzione dell'_open government_. Chiunque, senza motivazione specifica, può chiedere di visionare dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Ma il legislatore, consapevole dei rischi, ha previsto una serie di eccezioni. Tra queste, la protezione dei dati personali occupa un posto di primo piano. Non è un caso che il Regolamento europeo 2016/679 (il celebre GDPR) e il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018) impongano alle amministrazioni di valutare caso per caso se la divulgazione possa arrecare un pregiudizio concreto ai diritti degli interessati.
Questa valutazione, come i due pareri dimostrano, non è un esercizio formale. Richiede un'analisi puntuale della natura dei dati, del contesto in cui verrebbero diffusi e delle conseguenze ragionevolmente prevedibili. In un'epoca in cui la partecipazione civica passa anche attraverso il diritto all'informazione, come abbiamo approfondito a proposito dell'importanza di Insegnare Speranza e Partecipazione Civica in Tempi di Crisi Democratica, il bilanciamento tra diritti diventa una questione di maturità democratica.
Il quadro normativo di riferimento {#il-quadro-normativo-di-riferimento}
Per comprendere appieno la portata dei due pareri, vale la pena richiamare le norme cardine:
* Articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013: disciplina l'accesso civico generalizzato, riconoscendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. * Articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013: elenca i casi in cui l'accesso può essere rifiutato, tra cui la protezione dei dati personali e il segreto professionale. * Regolamento UE 2016/679 (GDPR): stabilisce i principi generali per il trattamento dei dati personali, incluso il principio di minimizzazione. * Linee guida ANAC n. 1309/2016: forniscono indicazioni operative alle amministrazioni per la corretta gestione delle istanze di accesso civico.
Il Garante, nei suoi pareri, ha fatto esplicito riferimento a questo impianto normativo, ribadendo che il diritto alla trasparenza non opera in un vuoto giuridico, ma all'interno di un sistema di pesi e contrappesi pensato per tutelare una pluralità di interessi.
Cosa significa per la trasparenza della pubblica amministrazione {#cosa-significa-per-la-trasparenza-della-pubblica-amministrazione}
Sarebbe sbagliato leggere questi due pareri come un arretramento sul fronte della trasparenza pubblica. Al contrario, essi contribuiscono a definire con maggiore precisione il perimetro entro cui le amministrazioni possono e devono operare. Un diniego motivato e conforme alla normativa non è un atto di opacità, ma l'espressione di un bilanciamento ragionato tra diritti in potenziale conflitto.
La questione resta aperta, naturalmente. Ogni istanza di accesso civico è un caso a sé, e la giurisprudenza amministrativa continua a evolvere. Quello che emerge con chiarezza, però, è che le pubbliche amministrazioni non possono trincerarsi dietro generici richiami alla privacy per negare l'accesso, così come i richiedenti non possono pretendere una trasparenza totale e incondizionata.
C'è, in fondo, un parallelo con altri ambiti del pubblico impiego dove la tensione tra obblighi normativi e diritti individuali si fa sentire con forza. Pensiamo, ad esempio, alle complessità del lavoro nella scuola, dove le regole scritte non sempre restituiscono la realtà quotidiana, come emerge dall'analisi su Il Lavoro Sconosciuto dei Docenti: Oltre le 36 Ore Settimanali. Il filo conduttore è lo stesso: la necessità di leggere le norme non in astratto, ma calate nel contesto concreto in cui devono trovare applicazione.
I due pareri del febbraio 2026, in definitiva, rafforzano un messaggio chiaro: l'accesso civico generalizzato è uno strumento prezioso di democrazia, ma il suo esercizio deve fare i conti con i limiti che l'ordinamento pone a tutela di altri diritti fondamentali. E spetta alle amministrazioni, con il supporto interpretativo del Garante, trovare di volta in volta il punto di equilibrio giusto.